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L’OMICIDIO STRADALE



                     Per queste ipotesi è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria
               della revoca della patente di guida, disposta dalla Prefettura per effetto della
               sentenza definitiva.
                     Ultima ipotesi di omicidio stradale, di cui alla lett. c), per la quale è prevista
               la pena della reclusione da cinque a dieci anni, è data dallo stato di ebbrezza
               superiore a 0,80 gr/l o da una condotta di guida pericolosa, determinata da:
                     ➢ eccesso di velocità con velocità doppia a quella consentita in ambito
               urbano, con un minimo di 70 km/h;
                     ➢ eccesso di velocità fuori del centro urbano di oltre 50 km/h rispetto ai
               limiti previsti;
                     ➢ attraversamento con il semaforo rosso;
                     ➢ contromano;
                     ➢ inversione di marcia in presenza di curve, dossi o intersezioni;
                     ➢ sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua.
                     È previsto l’arresto facoltativo in flagranza e il fermo di indiziato di delitto.
                     Dalla lettura dell’art. 589-bis, emerge che l’ipotesi a) si applica a “chiun-
               que” cagioni la morte di una persona in violazione delle norme del C.d.S, quindi
               anche a chi conduce un velocipede, mentre le ipotesi b) e c) si applicano solo a
               chi si pone alla guida di un veicolo a motore.
                     È  prevista  anche  l’ipotesi  dell’omicidio  stradale  plurimo,  che  comporta
               l’aggravamento delle pene indicate nei casi precedenti fino al triplo con un mas-
               simo di diciotto anni.
                     Anche la fuga del conducente è un’aggravante, e prevede un aumento della
               pena da un terzo a due terzi e, comunque, non inferiore a cinque anni. Sono
               previste anche aggravanti per chi guida senza patente perché mai conseguita o
               con patente sospesa o revocata o veicolo non coperto da assicurazione solo se
               di proprietà del conducente.
                     La norma prevede anche un’attenuante, qualora la condotta che determina
               la morte non sia conseguenza esclusiva del guidatore ma vi sia il concorso della
               vittima stessa o di altre persone che hanno violato il codice della strada. In que-
               sto caso c’è la riduzione di pena fino alla metà.


               2.  Profili di legittimità Costituzionale: divieto di prevalenza delle atte-
                  nuanti e divieto di revoca automatica della patente
                     L’introduzione dell’art. 589-bis, “omicidio stradale”, ha determinato sin da
               subito  un  dibattito  giurisprudenziale  e  dottrinale,  che  ha  riguardato  diversi
               aspetti della materia, alcuni dei quali ancora in fase di trattazione.


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