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LE RECENTI NOVITÀ IN TEMA DI REATI TRIBUTARI



                     Si pone piuttosto la questione della possibilità di estinzione ai fini di giu-
               stificazione  per  annualità  pregresse  non  più  accertabili  perché  risalenti  nel
               tempo e in relazione alle quali non è possibile eseguire il ravvedimento. Salva la
               possibilità di modifiche normative o di chiarimenti operativi, deve ritenersi che
               il rischio della impossibilità tecnica e giuridica di estinzione ricade sul condan-
               nato, non essendo ipotizzabile in questi casi alcuna preclusione per la confisca
               allargata.
                     Va altresì precisato che a quest’ultima non è applicabile il secondo comma
               dell’art. 12-bis, secondo cui la confisca è esclusa non solo per la parte che il con-
               tribuente ha effettivamente già versato all’erario, ma anche per quella che “si
               impegna” a versare, il quale sembra riferibile alla sola confisca ordinaria prevista
               dallo stesso articolo 12-bis .
                                         (21)
                     La  novella  confisca,  oltre  ai  rischi  relativi  alla  delimitazione  della  sfera
               ablativa del patrimonio sproporzionato, comporterebbe per la stampa specializ-
               zata  la necessità di “comprendere in che modo gli investigatori prima, e il
                   (22)
               Pubblico Ministero dopo, riescano a distinguere la posizione della società, che
               normalmente commette la violazione fiscale, rispetto a quello della persona fisi-
               ca (rappresentante legale) che invece commette il reato e quindi come vengano
               in concreto verificati in capo all’uno e all’altro i beni posseduti, i redditi dichia-
               rati e le attività economiche svolte la cui sproporzione legittima il sequestro e,
               successivamente, la confisca”.
                     Una problematica verosimilmente riferita a situazioni concrete in cui sus-
               sistano confusioni tra i patrimoni della persona fisica autrice del reato tributario
               nell’interesse dell’ente persona giuridica e il patrimonio di quest’ultima.
                     Ma al di fuori di siffatte realtà patologiche, appare evidente che la confisca
               allargata, in quanto attinge il patrimonio sproporzionato del condannato (o pat-
               teggiante) per il reato tributario comporterà un’indagine mirata esclusivamente
               alla verifica di sproporzione di tale patrimonio personale che all’evidenza non
               riguarderà beni riferibili al patrimonio della persona giuridica.
                     Quest’ultima,  per  quanto  la  riguarda,  sarà  invece  esposta  all’eventuale
               responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 e dunque alla confisca san-
               zione ex art. 19 dello stesso decreto legislativo che potrà attingere al suo patrimo-
               nio in caso di ricorso alla confisca per equivalente al profitto del reato tributario.
                     Occorre piuttosto interrogarsi se esista o meno “un ordine di priorità nella
               selezione dei soggetti sui cui beni eseguire il sequestro di valore“ correlato alla

               (21)  Conforme S. FINOCCHIARO, In vigore la “riforma fiscale… cit.
               (22)  A. IORIO, La confisca allargata sarà applicata ai reati tributari considerati più gravi, in Il Sole 24 Ore,
                     11 dicembre 2019.

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