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DOTTRINA



                  Altro compito del legislatore delegato era quello di dare attuazione all’art.
             3, comma 1, lett. c), della legge n. 117/2019, in base al quale l’Esecutivo avreb-
             be dovuto abrogare l’art 6 del D.Lgs. n. 74/2000 secondo cui i delitti ex art. 2,
             3 e 4 stesso decreto non sono comunque punibili a titolo di tentativo.
                  Il D.Lgs. n. 75/2020  non ha modificato l’assetto sanzionatorio previsto,
                                     (4)
             evidentemente  ritenendolo  sufficiente  a  garantire  una  adeguata  punizione
             anche per i reati gravi contro il sistema comune dell’Iva, mentre è intervenuto
             sull’art. 6, aggiungendo un comma 1-bis per il quale “Salvo che il fatto integri il
             reato previsto dall’articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica
             quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono com-
             piuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di
             evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore
             a dieci milioni di euro” (il comma 1 prevede che “i delitti previsti dagli articoli
             2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”).
                  Altra modifica è stata l’allargamento della responsabilità degli enti di cui al
             D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, già prevista dall’art. 25-quinquiesdecies, introdotto
             dalla legge n. 157/2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11, anche
             per i reati di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, di omessa dichiara-
             zione previsto dall’articolo 5 e di indebita compensazione previsto dall’articolo
             10-quater “se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al
             fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non
             inferiore a dieci milioni di euro”.


             2.  L’estensione della non punibilità da ravvedimento agli artt. 2 e 3
                  L’estensione ai reati di cui agli artt. 2 e 3 della possibilità di estinzione
             mediante l’integrale pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 13, comma
             2 , trova la sua ratio in ciò che anche tali reati incidono negativamente sulla
              (5)
             corretta determinazione della base imponibile e, dunque, anche per essi la non
             punibilità è correlata a “situazioni nelle quali la spontaneità della resipiscenza


             (4)  Per primi commenti al D.lgs. n. 75/2020, v. E. BASILE, Il recepimento della Direttiva Pif  in Italia
                  e l’‘evergreen’ art. 316-ter c.p., in sistemapenale.it, 13 ottobre 2020; C. ELAMPINI, A volte ritornano.
                  Prime riflessioni sulla problematica reintroduzione del tentativo nei reati fiscali a seguito dell’attuazione della
                  Direttiva Pif, in sistemapenale.it, 8 ottobre 2020; E. MAZZANTI, La riforma delle frodi europee in
                  materia di spese. Osservazioni a prima lettura sull’attuazione della ‘Direttiva Pif’ (D.Lgs. 14luglio 2020,
                  n. 75), in sistemapenale.it, 23 settembre 2020; A. VENEGONI, Prime riflessioni sull’attuazione della
                  direttiva PIF, in ilpenalista.it, 16 luglio 2020.
             (5)  Sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarizzazione dei debiti dei contribuenti a
                  seguito della novella si rinvia a F. G. POGGIANI, Ravvedimento operoso ampio, in Italia Oggi, 31
                  gennaio 2020.

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