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DOTTRINA



                  Il DL n. 124/2019 ha infatti introdotto nel decreto legislativo n. 74/2000
             l’articolo 12-ter prevedendo una confisca che, richiamando quella allargata disci-
             plinata dall’art 240-bis c.p. , colpisse i condannati (o patteggianti) per tutti i
                                      (15)
             reati tributari tranne quelli ex art 10-bis e 10-ter. L’applicabilità della confisca era
             subordinata al superamento della soglia di centomila euro16, per tutti i reati,
             tranne che per quelli previsti dagli artt. 4 e 10. In sede di conversione il reato di
             cui all’art. 4  è stato espunto, assieme a quelli di cui agli artt. 5, 10 e 10-quater
                        (17)
             e sono state innalzate le soglie riferite agli articoli 2, 8 e 11, comma 2.
                  Trattasi  di  una  rimodulazione  quantitativa  certamente  opportuna,  così
             come le suddette espunzioni di reati non connotati da marcata decettività e ciò
             in quanto l’adozione dello schema della confisca allargata espone senz’altro il
             condannato per un reato riferito ad un singolo esercizio di imposta ad uno
             scrutinio sulla giustificazione del suo patrimonio personale che resta di notevo-
             le ampiezza, nonostante l’area dei beni confiscabili, debba essere limitata “a
             quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui
             il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose” .
                                                                         (18)
                  Quanto alla giustificazione del patrimonio personale, il richiamo dell’art.
             240-bis c.p. pone la questione della applicabilità della clausola di tale norma
             secondo cui “in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima pro-
             venienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia pro-
             vento o reimpiego dell’evasione fiscale , salvo che l’obbligazione tributaria sia
                                                  (19)
             stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge”. Sono stati infatti sol-
             levati dubbi sulla possibilità di invocare l’estinzione di tale obbligazione quale
             causa di giustificazione della legittima disponibilità dei beni “anche alla confisca
             relativa ai reati tributari, il cui presupposto è rappresentato proprio dall’accer-
             tamento, con sentenza di condanna o di patteggiamento, degli stessi” .
                                                                                (20)
                  Trattasi di dubbi non condivisibili, in quanto la sproporzione è concetto
             diverso da quello del profitto del reato tributario e può riguardare, sia pure nei
             limiti della predetta ragionevolezza temporale, anche beni acquisiti in annualità
             diverse da quella in cui il reato è stato commesso.

             (15)  Per effetto del richiamo la confisca allargata è applicabile anche nel caso di patteggiamento
                  per i reati tributari di cui al nuovo art. 12-ter.
             (16)  Pertanto, ai fini dell’applicabilità della confisca allargata è necessario il superamento sia della
                  soglia di rilevanza penale del fatto, sia di tale ulteriore soglia.
             (17)  Irragionevolmente soggetto ad afflizione più grave rispetto a quella prevista per la dichiara-
                  zione omessa.
             (18)  Corte costituzionale, 24 gennaio 2019, n. 24.
             (19)  È pacifico che anche l’evasione non costituente reato non può essere invocata quale causa di
                  giustificazione.
             (20)  Così la Relazione del Massimario n. 3/2020, cit.

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