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LE RECENTI NOVITÀ IN TEMA DI REATI TRIBUTARI




                     ➢ l’estensione ai reati di cui agli artt. 2 e 3 della possibilità di estinzione
               mediante  l’integrale  pagamento  degli  importi  dovuti  ai  sensi  dell’art.  13,
               comma 2;
                     ➢ l’introduzione della confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p.;
                     ➢ la  previsione  della  responsabilità  degli  enti  di  cui  al  D.Lgs.  8  giugno
               2001, n. 231, con l’introduzione del nuovo art. 25-quinquiesdecies, in relazione ai
               reati di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
               documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante
               altri artifici), 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesisten-
               ti), 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) e 11 (sottrazione
               fraudolenta al pagamento di imposte).
                     Prima ancora il legislatore era intervenuto nella materia penale tributaria
               con l’art. 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea
               2018), dettando i principi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, rela-
               tiva alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione median-
               te il diritto penale , concetto nel quale sono incluse anche le condotte illecite
                                 (3)
               in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’Iva (art. 3,
               comma  1,  lett.  d,  della  direttiva).  Riguardo  a  tale  intervento  il  compito
               dell’Esecutivo era innanzitutto quello di individuare i reati lesivi di detti interessi
               UE, determinandosi in conformità di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e
               5 della citata direttiva (come prevede l’art. 3, lettera a), della legge n. 117/2019).
                     Appare decisivo, ai fini di questa attività ricognitiva, l’art. 2, comma 2, della
               direttiva che fissa la propria applicabilità “unicamente ai casi di reati gravi con-
               tro il sistema comune dell’Iva “e precisa che sono considerati gravi quei reati in
               cui le azioni o omissioni di carattere intenzionale “siano connessi al territorio
               di due o più Stati membri dell’Unione e comportino un danno complessivo pari
               ad almeno dieci milioni di euro”. Con tale norma la direttiva persegue l’obietti-
               vo, fatto palese dal suo considerando n. 4, di dare rilievo al connotato tran-
               sfrontaliero della frode grave ed alla sua derivazione “da un sistema fraudolento
               per cui i reati gravi sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere
               indebiti vantaggi dal sistema comune dell’Iva”.

               (3)   Per l’analisi della direttiva cfr., E. BASILE, Brevi note sulla nuova direttiva Pif  - Luci e ombre del pro-
                     cesso  di  integrazione  UE  in  materia  penale,  in  penalecontemporaneo.it,  12  dicembre  2017;  M.
                     LANOTTE, L’impunità degli autori delle frodi carosello e le contromisure per la tutela degli interessi finan-
                     ziari europei: la direttiva Pif  e il regolamento Eppo, in penalecontemporaneo.it, 28 giugno 2019; F. LA
                     VATTIATA, La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi
                     societari e reati tributari, in giurisprudenzapenale.com, 2 settembre 2019; A. VENEGONI, La definizio-
                     ne del reato di frode nella legislazione dell’unione dalla convenzione Pif  alla proposta di direttiva PIF, in
                     penalecontemporaneo.it, 14 ottobre 2016; Id, La direttiva Pif: un ulteriore passo nel processo di sviluppo
                     del diritto penale europeo o un’occasione persa? in ilpenalista.it, 27 luglio 2017.

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