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LE RECENTI NOVITÀ IN TEMA DI REATI TRIBUTARI
➢ l’estensione ai reati di cui agli artt. 2 e 3 della possibilità di estinzione
mediante l’integrale pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 13,
comma 2;
➢ l’introduzione della confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p.;
➢ la previsione della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, con l’introduzione del nuovo art. 25-quinquiesdecies, in relazione ai
reati di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante
altri artifici), 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesisten-
ti), 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) e 11 (sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte).
Prima ancora il legislatore era intervenuto nella materia penale tributaria
con l’art. 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea
2018), dettando i principi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, rela-
tiva alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione median-
te il diritto penale , concetto nel quale sono incluse anche le condotte illecite
(3)
in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’Iva (art. 3,
comma 1, lett. d, della direttiva). Riguardo a tale intervento il compito
dell’Esecutivo era innanzitutto quello di individuare i reati lesivi di detti interessi
UE, determinandosi in conformità di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e
5 della citata direttiva (come prevede l’art. 3, lettera a), della legge n. 117/2019).
Appare decisivo, ai fini di questa attività ricognitiva, l’art. 2, comma 2, della
direttiva che fissa la propria applicabilità “unicamente ai casi di reati gravi con-
tro il sistema comune dell’Iva “e precisa che sono considerati gravi quei reati in
cui le azioni o omissioni di carattere intenzionale “siano connessi al territorio
di due o più Stati membri dell’Unione e comportino un danno complessivo pari
ad almeno dieci milioni di euro”. Con tale norma la direttiva persegue l’obietti-
vo, fatto palese dal suo considerando n. 4, di dare rilievo al connotato tran-
sfrontaliero della frode grave ed alla sua derivazione “da un sistema fraudolento
per cui i reati gravi sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere
indebiti vantaggi dal sistema comune dell’Iva”.
(3) Per l’analisi della direttiva cfr., E. BASILE, Brevi note sulla nuova direttiva Pif - Luci e ombre del pro-
cesso di integrazione UE in materia penale, in penalecontemporaneo.it, 12 dicembre 2017; M.
LANOTTE, L’impunità degli autori delle frodi carosello e le contromisure per la tutela degli interessi finan-
ziari europei: la direttiva Pif e il regolamento Eppo, in penalecontemporaneo.it, 28 giugno 2019; F. LA
VATTIATA, La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi
societari e reati tributari, in giurisprudenzapenale.com, 2 settembre 2019; A. VENEGONI, La definizio-
ne del reato di frode nella legislazione dell’unione dalla convenzione Pif alla proposta di direttiva PIF, in
penalecontemporaneo.it, 14 ottobre 2016; Id, La direttiva Pif: un ulteriore passo nel processo di sviluppo
del diritto penale europeo o un’occasione persa? in ilpenalista.it, 27 luglio 2017.
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