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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA
Oltre ai poteri di natura strettamente preventiva, al collegio sindacale sono
attribuiti anche i tradizionali poteri reattivi di impugnazione delle deliberazioni
assembleari o del consiglio di amministrazione, che non siano state adottate in
conformità della legge o dello statuto (artt. 2377 e 2388, comma 3, c.c.), o che
siano altrimenti viziate (artt. 2373 e 2391, comma 3, c.c.); inoltre, il collegio è
legittimato a presentare denuncia al Tribunale, se vi è fondato sospetto che gli
amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto nella gestione
gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società o ad una o più società
controllate (art. 2409, commi 1 e 7, c.c.).
È agevole osservare che l’esercizio dei poteri-doveri sopra descritti viene,
per lo più, demandato dalla legge al collegio e non ai sindaci individualmente;
tuttavia, il singolo sindaco può comunque far pesare adeguatamente le proprie
determinazioni: se è vero che le deliberazioni sono assunte a maggioranza asso-
luta dei presenti, vero è anche che il sindaco dissenziente ha il diritto di far
annotare i motivi del proprio dissenso nel verbale che, sottoscritto da tutti gli
intervenuti, viene trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del collegio
sindacale (art. 2404 c.c.).
Pertanto, ciascun componente del collegio sindacale, per esonerarsi dal
rimprovero, dovrà esercitare tutte le prerogative inerenti alla sua funzione di
garante, sollecitando l’esercizio dei poteri-doveri collegiali e facendo constare -
se del caso - la propria personale posizione.
Alla luce della struttura degli obblighi di controllo-vigilanza dei sindaci e
sulla scorta della previsione normativa dell’art. 2407 c.c. - in rapporto con gli
artt. 2403 c.c. e 40 c.p.v. c.p. - la giurisprudenza, come si è detto - ma anche
parte della dottrina - ritiene di poter desumere uno specifico obbligo di impe-
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dimento di reati a carico dei sindaci stessi.
La conclusione, però, non viene unanimemente condivisa: autorevole
parte della dottrina esclude, infatti - rispetto alla figura soggettiva in esame - la
responsabilità a titolo omissivo improprio, considerando i sindaci non già depo-
sitari di una posizione di garanzia, ma soltanto titolari di posizioni di vigilan-
za . La disciplina funzionale dei compiti sindacali - si osserva - contempla, a
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carico dei sindaci, un obbligo di vigilanza-controllo sulla gestione societaria,
senza fornirli di poteri risolutivi con efficacia impeditiva dell’attività illecita
dell’organo di amministrazione societaria.
(45) Per tutti P. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Milano,
1955, 401.
(46) F. MANTOVANI, L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di sussidiarietà, di
libertà e di responsabilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 227 ss.; I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi,
obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, passim.
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