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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



                     Oltre ai poteri di natura strettamente preventiva, al collegio sindacale sono
               attribuiti anche i tradizionali poteri reattivi di impugnazione delle deliberazioni
               assembleari o del consiglio di amministrazione, che non siano state adottate in
               conformità della legge o dello statuto (artt. 2377 e 2388, comma 3, c.c.), o che
               siano altrimenti viziate (artt. 2373 e 2391, comma 3, c.c.); inoltre, il collegio è
               legittimato a presentare denuncia al Tribunale, se vi è fondato sospetto che gli
               amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto nella gestione
               gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società o ad una o più società
               controllate (art. 2409, commi 1 e 7, c.c.).
                     È agevole osservare che l’esercizio dei poteri-doveri sopra descritti viene,
               per lo più, demandato dalla legge al collegio e non ai sindaci individualmente;
               tuttavia, il singolo sindaco può comunque far pesare adeguatamente le proprie
               determinazioni: se è vero che le deliberazioni sono assunte a maggioranza asso-
               luta dei presenti, vero è anche che il sindaco dissenziente ha il diritto di far
               annotare i motivi del proprio dissenso nel verbale che, sottoscritto da tutti gli
               intervenuti, viene trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del collegio
               sindacale (art. 2404 c.c.).
                     Pertanto, ciascun componente del collegio sindacale, per esonerarsi dal
               rimprovero, dovrà esercitare tutte le prerogative inerenti alla sua funzione di
               garante, sollecitando l’esercizio dei poteri-doveri collegiali e facendo constare -
               se del caso - la propria personale posizione.
                     Alla luce della struttura degli obblighi di controllo-vigilanza dei sindaci e
               sulla scorta della previsione normativa dell’art. 2407 c.c. - in rapporto con gli
               artt. 2403 c.c. e 40 c.p.v. c.p. - la giurisprudenza, come si è detto - ma anche
               parte della dottrina  - ritiene di poter desumere uno specifico obbligo di impe-
                                  (45)
               dimento di reati a carico dei sindaci stessi.
                     La  conclusione,  però,  non  viene  unanimemente  condivisa:  autorevole
               parte della dottrina esclude, infatti - rispetto alla figura soggettiva in esame - la
               responsabilità a titolo omissivo improprio, considerando i sindaci non già depo-
               sitari di una posizione di garanzia, ma soltanto titolari di posizioni di vigilan-
               za . La disciplina funzionale dei compiti sindacali - si osserva - contempla, a
                  (46)
               carico dei sindaci, un obbligo di vigilanza-controllo sulla gestione societaria,
               senza  fornirli  di  poteri  risolutivi  con  efficacia  impeditiva  dell’attività  illecita
               dell’organo di amministrazione societaria.

               (45)  Per tutti P. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Milano,
                     1955, 401.
               (46)  F. MANTOVANI, L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di sussidiarietà, di
                     libertà e di responsabilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 227 ss.; I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi,
                     obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, passim.

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