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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



                     Per quanto attiene al comportamento richiesto all’amministratore non ese-
               cutivo per impedire il verificarsi dell’evento pregiudizievole, si deve fare riferi-
               mento ai poteri riconosciuti dalla legge in capo a detto soggetto : è opportuno
                                                                            (34)
               chiarire, al riguardo, che il singolo amministratore non può direttamente impe-
               dire il compimento di fatti criminosi, essendo privo del potere di adottare, uti
               singulus,  misure  con  intrinseca  attitudine  preventiva  e  impeditiva;  egli  può  (e
               deve), invece, richiedere, in seno al consiglio, gli opportuni chiarimenti, così
               facendo emergere le anomalie riscontrate; può (e deve) far annotare il proprio
               dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone
               immediata notizia al presidente del collegio sindacale (art. 2392, ult. comma,
               c.c.); ancora, può (e deve) attivarsi per ottenere la revoca delle deleghe conferite
               ed impugnare le delibere contrarie alla legge o allo statuto, assunte in sua assen-
               za o con il suo dissenso; infine può (e deve) - in caso di fondati sospetti del
               compimento, da parte di altri consiglieri, di gravi irregolarità che possano arre-
               care un danno alla società - avviare una segnalazione al collegio sindacale o, nelle
               società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, al pubblico ministe-
               ro, affinché si attivino per promuovere il procedimento di cui all’art. 2409 c.c.
                     Come si può osservare, l’effettivo impedimento dell’evento presuppone
               sempre l’intervento di (almeno) un soggetto terzo, cosicché sarà necessario, di
               volta in volta, accertare - con un giudizio controfattuale per nulla semplice - se
               l’attivazione dei poteri impeditivi e reattivi sopra descritti, da parte degli ammi-
               nistratori privi di deleghe, sia in grado di innescare - secondo una valutazione
               probabilistica imperniata su di un elevato grado di credibilità razionale, misura-
               bile dalle emergenze processuali del caso concreto  - un meccanismo idoneo
                                                                (35)
               a scongiurare il delitto perpetrato: soltanto in questi termini, l’intervento impe-
               ditivo omesso dal singolo amministratore può porsi quale condicio sine qua non,
               ancorché non esclusiva, dell’evento illecito .
                                                         (36)
                     Una volta provata la sussistenza del rapporto di causalità tra una determi-
               nata azione omessa dall’amministratore e l’evento criminoso, si tratta, poi, di
               dimostrare  -  con  un’indagine  difficoltosa,  ma  rigorosa,  aderente  ai  principi
               costituzionali di personalità della responsabilità penale e di colpevolezza - la
               sussistenza dell’elemento soggettivo del relativo illecito penale .
                                                                            (37)
                     L’operatività della clausola di equivalenza di cui all’art. 40 c.p.v. c.p. pre-
               suppone - nelle incriminazioni connotate da volontarietà - la ricorrenza di due


               (34)  Cfr., Cass., Sez. Quinta, 30 novembre 2011, n. 3708.
               (35)  Così Cass., SS.UU., 10 luglio 2002, FRANZESE.
               (36)  Cfr., Cass., Sez. Quinta, 8 giugno 2012, n. 42519.
               (37)  Cfr., F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penali, Milano, 2009, 215 ss.

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