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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA
È, in particolare, proprio l’“esasperato ricorso al credito” ciò su cui punta
l’attenzione la giurisprudenza di legittimità, nel momento in cui inquadra tale
situazione non già nelle fattispecie di ricorso abusivo al credito, ex artt. 218 e
225 l. fall., bensì nella più grave ipotesi di causazione del fallimento per effetto
di operazioni dolose .
(26)
L’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. - come la fattispecie di bancarotta per pre-
commissione di reati societari - non contempla l’ipotesi dell’aggravamento del
dissesto; vale, dunque, quanto già precedentemente chiarito sul tema, per esclu-
dere la pur prospettata interpretazione estensiva (rectius, creativa) della
norma .
(27)
5. Il problema del concorso di persone nei reati di bancarotta
I delitti di bancarotta configurano ipotesi di reati propri, realizzabili dal-
l’imprenditore individuale fallito o da soggetti qualificati all’interno di società
dichiarate fallite. Accade di frequente, tuttavia - e vi è conferma di ciò nei reper-
tori giurisprudenziali - che all’attività tipica dell’intraneus prendano parte perso-
ne che, occasionalmente o necessariamente, contribuiscono alla verificazione
dell’evento (ove esso ci sia), o - comunque - all’integrazione dell’illecito: è il
caso, ad esempio, del percettore di somme dall’imprenditore successivamente
dichiarato fallito, ovvero - in tema di bancarotta preferenziale - del creditore
favorito o indebitamente avvantaggiato. Ancora - con specifico riferimento alla
bancarotta impropria fraudolenta - vengono in considerazione le figure degli
amministratori non esecutivi o dei sindaci - seppur presenti, questi ultimi, anche
tra i soggetti richiamati nell’art. 223 l. fall. - quali garanti con obblighi impeditivi
della commissione dei reati in oggetto.
Si tratta, dunque, di comprendere quali siano le caratteristiche ed i limiti
della responsabilità concorsuale degli estranei, sia sotto il profilo dell’influenza
causale del loro comportamento sul verificarsi dell’evento, sia in relazione al
contenuto dell’elemento psicologico.
5.1. Segue: gli amministratori privi di deleghe
Come noto, accade di frequente - nelle società commerciali - che l’ammini-
strazione venga affidata non già ad un unico soggetto, ma a più persone, che
compongono il consiglio di amministrazione (art. 2380-bis c.c.); inoltre - se lo
statuto o l’assemblea della società lo consentono - il consiglio di amministrazione
(26) Cass., Sez. Quinta, 14 gennaio 2004, n. 19101.
(27) Cfr., supra, par. 3.
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