Page 53 - Layout 2
P. 53

LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



                     È, in particolare, proprio l’“esasperato ricorso al credito” ciò su cui punta
               l’attenzione la giurisprudenza di legittimità, nel momento in cui inquadra tale
               situazione non già nelle fattispecie di ricorso abusivo al credito, ex artt. 218 e
               225 l. fall., bensì nella più grave ipotesi di causazione del fallimento per effetto
               di operazioni dolose .
                                   (26)
                     L’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. - come la fattispecie di bancarotta per pre-
               commissione di reati societari - non contempla l’ipotesi dell’aggravamento del
               dissesto; vale, dunque, quanto già precedentemente chiarito sul tema, per esclu-
               dere  la  pur  prospettata  interpretazione  estensiva  (rectius,  creativa)  della
               norma .
                      (27)


               5. Il problema del concorso di persone nei reati di bancarotta
                     I delitti di bancarotta configurano ipotesi di reati propri, realizzabili dal-
               l’imprenditore individuale fallito o da soggetti qualificati all’interno di società
               dichiarate fallite. Accade di frequente, tuttavia - e vi è conferma di ciò nei reper-
               tori giurisprudenziali - che all’attività tipica dell’intraneus prendano parte perso-
               ne che, occasionalmente o necessariamente, contribuiscono alla verificazione
               dell’evento (ove esso ci sia), o - comunque - all’integrazione dell’illecito: è il
               caso, ad esempio, del percettore di somme dall’imprenditore successivamente
               dichiarato fallito, ovvero - in tema di bancarotta preferenziale - del creditore
               favorito o indebitamente avvantaggiato. Ancora - con specifico riferimento alla
               bancarotta impropria fraudolenta - vengono in considerazione le figure degli
               amministratori non esecutivi o dei sindaci - seppur presenti, questi ultimi, anche
               tra i soggetti richiamati nell’art. 223 l. fall. - quali garanti con obblighi impeditivi
               della commissione dei reati in oggetto.
                     Si tratta, dunque, di comprendere quali siano le caratteristiche ed i limiti
               della responsabilità concorsuale degli estranei, sia sotto il profilo dell’influenza
               causale del loro comportamento sul verificarsi dell’evento, sia in relazione al
               contenuto dell’elemento psicologico.

               5.1. Segue: gli amministratori privi di deleghe
                     Come noto, accade di frequente - nelle società commerciali - che l’ammini-
               strazione venga affidata non già ad un unico soggetto, ma a più persone, che
               compongono il consiglio di amministrazione (art. 2380-bis c.c.); inoltre - se lo
               statuto o l’assemblea della società lo consentono - il consiglio di amministrazione


               (26)  Cass., Sez. Quinta, 14 gennaio 2004, n. 19101.
               (27)  Cfr., supra, par. 3.

                                                                                         51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58