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DOTTRINA
può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni
dei suoi componenti, o ad uno o più di essi, determinando il contenuto, i limiti
e le eventuali modalità di esercizio della delega (salvi i divieti espressamente sta-
biliti per legge).
Sebbene l’organo amministrativo possa essere collegiale, ciò non vale a far
attribuire a ciascun amministratore la responsabilità di quanto di penalmente
rilevante sia derivato dalla gestione congiunta: non può attribuirsi, infatti, alcu-
na rilevanza giuridica alla teoria del “reato collegiale” - sviluppatasi all’ombra
delle previsioni normative del vecchio Codice di commercio del 1882 - secondo
cui tutti gli amministratori di una società rispondono del reato commesso dal
collegio, ove non abbiano adempiuto alle formalità esonerative di cui all’attuale
comma 3 dell’art. 2392 c.c.
Una forma di responsabilità penale che risulti palesemente oggettiva - in
ragione della sola carica ricoperta - si porrebbe in contrasto con i principi costi-
tuzionali: nel rispetto del principio della personalità della responsabilità penale,
occorre accertare il contributo attivo od omissivo che il singolo componente
del consiglio abbia fornito alla determinazione dell’evento, ancorché in concor-
so con altri soggetti.
I componenti del consiglio di amministrazione di una società - ma il
discorso, come si vedrà, corre analogamente, almeno per certi specifici aspetti,
anche per i componenti del collegio sindacale - rispondono, dunque, del reato
secondo le norme sul concorso eventuale di persone, e non in ragione delle
disposizioni che regolano la responsabilità civile dell’organo collegiale, cosicché
deve essere il contributo personale - materiale o morale, attivo od omissivo -
alla realizzazione dell’evento a costituire un preciso limite tra ciò che è penal-
mente rilevante e ciò che è civilmente sanzionabile .
(28)
Se, invero, non sorgono particolari questioni quando gli amministratori
abbiano attivamente realizzato, o concorso a realizzare, i fatti di cui all’art. 223
l. fall., ben potendo l’atto costituente reato essere addebitato a titolo di respon-
sabilità diretta a tutti i componenti del consiglio, se ciò avvenga nel rispetto
delle regole del concorso commissivo doloso di persone , maggiore interesse
(29)
riveste, per contro, l’ipotesi in cui soltanto taluni componenti degli organi di
amministrazione o di controllo partecipino all’attività deliberativa sfociata in un
illecito penale, restando gli altri inerti, o addirittura dissenzienti, rispetto all’ado-
zione ed alla attuazione della decisione.
(28) A. ROSSI, Illeciti penali e amministrativi in materia societaria, in Trattato di diritto penale diretto da C.
F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2012, 46 ss. e 87 ss.
(29) R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Op. cit., 26.
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