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DOTTRINA



             può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni
             dei suoi componenti, o ad uno o più di essi, determinando il contenuto, i limiti
             e le eventuali modalità di esercizio della delega (salvi i divieti espressamente sta-
             biliti per legge).
                  Sebbene l’organo amministrativo possa essere collegiale, ciò non vale a far
             attribuire a ciascun amministratore la responsabilità di quanto di penalmente
             rilevante sia derivato dalla gestione congiunta: non può attribuirsi, infatti, alcu-
             na rilevanza giuridica alla teoria del “reato collegiale” - sviluppatasi all’ombra
             delle previsioni normative del vecchio Codice di commercio del 1882 - secondo
             cui tutti gli amministratori di una società rispondono del reato commesso dal
             collegio, ove non abbiano adempiuto alle formalità esonerative di cui all’attuale
             comma 3 dell’art. 2392 c.c.
                  Una forma di responsabilità penale che risulti palesemente oggettiva - in
             ragione della sola carica ricoperta - si porrebbe in contrasto con i principi costi-
             tuzionali: nel rispetto del principio della personalità della responsabilità penale,
             occorre accertare il contributo attivo od omissivo che il singolo componente
             del consiglio abbia fornito alla determinazione dell’evento, ancorché in concor-
             so con altri soggetti.
                  I  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  di  una  società  -  ma  il
             discorso, come si vedrà, corre analogamente, almeno per certi specifici aspetti,
             anche per i componenti del collegio sindacale - rispondono, dunque, del reato
             secondo le norme sul concorso eventuale di persone, e non in ragione delle
             disposizioni che regolano la responsabilità civile dell’organo collegiale, cosicché
             deve essere il contributo personale - materiale o morale, attivo od omissivo -
             alla realizzazione dell’evento a costituire un preciso limite tra ciò che è penal-
             mente rilevante e ciò che è civilmente sanzionabile .
                                                              (28)
                  Se, invero, non sorgono particolari questioni quando gli amministratori
             abbiano attivamente realizzato, o concorso a realizzare, i fatti di cui all’art. 223
             l. fall., ben potendo l’atto costituente reato essere addebitato a titolo di respon-
             sabilità diretta a tutti i componenti del consiglio, se ciò avvenga nel rispetto
             delle regole del concorso commissivo doloso di persone , maggiore interesse
                                                                   (29)
             riveste, per contro, l’ipotesi in cui soltanto taluni componenti degli organi di
             amministrazione o di controllo partecipino all’attività deliberativa sfociata in un
             illecito penale, restando gli altri inerti, o addirittura dissenzienti, rispetto all’ado-
             zione ed alla attuazione della decisione.

             (28)  A. ROSSI, Illeciti penali e amministrativi in materia societaria, in Trattato di diritto penale diretto da C.
                  F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2012, 46 ss. e 87 ss.
             (29)  R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Op. cit., 26.

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