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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



                     Non è sufficiente, dunque, un elemento di generico pericolo, che comuni-
               chi scelte di gestione non convenienti o scelte amministrative economicamente
               non vantaggiose; occorre che dai segnali percepiti si possa intravedere - seppure
               non in termini di certezza - la commissione di illeciti, quali false comunicazioni
               sociali, distrazioni, operazioni dolose ecc.

               5.2. Segue: i membri del collegio sindacale
                     Quanto in precedenza esposto con riferimento agli amministratori non
               esecutivi vale, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche nella
               valutazione delle responsabilità dei sindaci - salva la specifica delle norme del
               codice civile che ne fondano la posizione di garanzia (artt. 2403-2407 c.c.)  -
                                                                                        (42)
               in  considerazione  dei  doveri  loro  spettanti  di  vigilanza  e  di  controllo  -  non
               meramente formali, né meramente contabili - sulla corretta gestione della socie-
               tà, con correlato potere surrogatorio volto a supplire all’inerzia degli ammini-
               stratori . A norma dell’art. 2403 c.c., il collegio sindacale «vigila sull’osservan-
                      (43)
               za della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-
               ne ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
               e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»; ai sensi
               dell’art. 2407, comma 1, c.c. «i sindaci devono adempiere i loro doveri con la
               professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsa-
               bili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e
               sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio».
                     Sulla scorta di tali disposizioni, il controllo demandato al collegio sindaca-
               le non si risolverebbe, dunque, nel riscontro dell’osservanza di una mera legit-
               timità formale delle decisioni dell’organo deliberativo, estendendosi - di contro

               (42)  Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è intervenuto anche con riferimento
                     ai sindaci: l’art. 14, infatti, pone a carico degli organi di controllo societari dei cosiddetti
                     obblighi di segnalazione. Viene loro attribuito l’obbligo di verificare che l’organo ammini-
                     strativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto orga-
                     nizzativo dell’impresa sia adeguato, se sussista l’equilibrio economico-finanziario e quale sia
                     il  prevedibile  andamento  della  gestione,  nonché  di  segnalare  immediatamente  allo  stesso
                     organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. Si assiste, dunque, ad un raffor-
                     zamento della posizione di garanzia dei sindaci, cosicché anche in questo caso potrebbe veri-
                     ficarsi l’estensione della possibilità di contestare un concorso in forma omissiva nei reati di
                     bancarotta. Vi è, inoltre, da aggiungere che l’art. 14, comma 3, introduce, in caso di tempe-
                     stiva  segnalazione  all’organo  amministrativo  dell’esistenza  di  segnali  di  crisi,  l’esonero  da
                     responsabilità solidale dei sindaci per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni
                     successivamente  poste  in  essere  dal  predetto  organo.  Anche  tale  previsione  normativa
                     potrebbe avere una ricaduta di natura penale ai sensi dell’art. 40 c.p.v. c.p., poiché potrebbe
                     circoscrivere la posizione di garanzia se non persino escludere del tutto la responsabilità
                     penale (M. GAMBARDELLA, Il nuovo codice della crisi di impresa, cit., 12).
               (43)  Ex multis Cass., Sez. Quinta, 11 maggio 2018, n. 44107; Cass., Sez. Quinta, 18 giugno 2014,
                     n. 26399; Cass., Sez. Quinta, 16 aprile 2009, n. 36595.

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