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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA
Non è sufficiente, dunque, un elemento di generico pericolo, che comuni-
chi scelte di gestione non convenienti o scelte amministrative economicamente
non vantaggiose; occorre che dai segnali percepiti si possa intravedere - seppure
non in termini di certezza - la commissione di illeciti, quali false comunicazioni
sociali, distrazioni, operazioni dolose ecc.
5.2. Segue: i membri del collegio sindacale
Quanto in precedenza esposto con riferimento agli amministratori non
esecutivi vale, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche nella
valutazione delle responsabilità dei sindaci - salva la specifica delle norme del
codice civile che ne fondano la posizione di garanzia (artt. 2403-2407 c.c.) -
(42)
in considerazione dei doveri loro spettanti di vigilanza e di controllo - non
meramente formali, né meramente contabili - sulla corretta gestione della socie-
tà, con correlato potere surrogatorio volto a supplire all’inerzia degli ammini-
stratori . A norma dell’art. 2403 c.c., il collegio sindacale «vigila sull’osservan-
(43)
za della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-
ne ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»; ai sensi
dell’art. 2407, comma 1, c.c. «i sindaci devono adempiere i loro doveri con la
professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsa-
bili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e
sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio».
Sulla scorta di tali disposizioni, il controllo demandato al collegio sindaca-
le non si risolverebbe, dunque, nel riscontro dell’osservanza di una mera legit-
timità formale delle decisioni dell’organo deliberativo, estendendosi - di contro
(42) Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è intervenuto anche con riferimento
ai sindaci: l’art. 14, infatti, pone a carico degli organi di controllo societari dei cosiddetti
obblighi di segnalazione. Viene loro attribuito l’obbligo di verificare che l’organo ammini-
strativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto orga-
nizzativo dell’impresa sia adeguato, se sussista l’equilibrio economico-finanziario e quale sia
il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso
organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. Si assiste, dunque, ad un raffor-
zamento della posizione di garanzia dei sindaci, cosicché anche in questo caso potrebbe veri-
ficarsi l’estensione della possibilità di contestare un concorso in forma omissiva nei reati di
bancarotta. Vi è, inoltre, da aggiungere che l’art. 14, comma 3, introduce, in caso di tempe-
stiva segnalazione all’organo amministrativo dell’esistenza di segnali di crisi, l’esonero da
responsabilità solidale dei sindaci per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni
successivamente poste in essere dal predetto organo. Anche tale previsione normativa
potrebbe avere una ricaduta di natura penale ai sensi dell’art. 40 c.p.v. c.p., poiché potrebbe
circoscrivere la posizione di garanzia se non persino escludere del tutto la responsabilità
penale (M. GAMBARDELLA, Il nuovo codice della crisi di impresa, cit., 12).
(43) Ex multis Cass., Sez. Quinta, 11 maggio 2018, n. 44107; Cass., Sez. Quinta, 18 giugno 2014,
n. 26399; Cass., Sez. Quinta, 16 aprile 2009, n. 36595.
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