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DOTTRINA



             momenti distinti, entrambi coessenziali e complementari per l’integrazione del
             dolo che denota la compartecipazione omissiva nell’altrui fatto commissivo: la
             rappresentazione dell’evento illecito in itinere e la consapevole omissione del
             suo impedimento. In relazione al momento rappresentativo, non vale a fondare
             né a provare il dolo il mero inadempimento di doveri di vigilanza e di controllo;
             occorre, piuttosto, che l’amministratore abbia percepito il fatto tipico pregiudi-
             zievole, sub specie di condotta illecita dell’amministratore delegato.
                  È opportuno chiarire che la prova della rappresentazione dell’evento non
             necessita di una compiuta conoscenza dello stesso, ma richiede la verifica che il
             soggetto abbia agito rappresentandosi una ragionevole e concreta probabilità
             del suo avveramento; l’evento può, d’altronde, essere oggetto di rappresenta-
             zione eventuale: pertanto, risponderebbe ex art. 40 c.p.v. c.p., a titolo di dolo
             indiretto, l’amministratore che, raffigurandosi la concreta probabilità di verifi-
             cazione di illeciti - distrazioni, occultamenti di beni, operazioni dolose ecc. -
             volontariamente si sottragga all’esercizio dei propri poteri-doveri e si astenga da
             ogni iniziativa ostativa, accettando il rischio (e, quindi, acconsentendo) di age-
             volare e favorire, per tale via, la consumazione degli illeciti stessi . Resta fermo
                                                                          (38)
             che  la  dilatazione  consentita  dalla  natura  eventuale  del  dolo  non  può  mai
             appiattirsi su una equiparazione tra “conoscenza” e “conoscibilità” dell’evento,
             pena un’indebita rimodulazione su categorie appartenenti alla colpa .
                                                                              (39)
                  Non è necessario, inoltre, che il dato conoscitivo pervenga all’amministra-
             tore privo di deleghe attraverso canali informativi formali o predeterminati ,
                                                                                      (40)
             essendo possibile dedurne l’esistenza dai cosiddetti segnali di allarme, da inten-
             dersi quali segnali gravi di debolezza della struttura societaria e sintomi eloquen-
             ti del fatto illecito in itinere. I segnali di allarme ben possono essere richiamati
             per fondare la prova della sussistenza dell’elemento psicologico in capo all’am-
             ministratore - il quale volontariamente ne abbia ignorato la portata significativa,
             omettendo  di  azionare  i  poteri  impeditivi  a  lui  riconosciuti  -  purché,  come
             testualmente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, essi siano «perspicui e
             peculiari rispetto all’illecito», ossia in quanto abbiano una forza evocativa della
             perpetrazione di un illecito tale da chiamare l’amministratore a confrontarsi con
             la probabilità concreta che il segnale di anomalia avvertito altro non sia che un
             frammento di un meccanismo illegale di gestione dell’oggetto sociale .
                                                                               (41)

             (38)  Cfr. Cass., Sez. Quinta, 7 marzo 2014, n. 32352.
             (39)  Così Cass., Sez. Quinta, 4 maggio 2007, n. 23838; conforme Cass., Sez. Quinta, 3 ottobre
                  2007, n. 43101.
             (40)  Cfr. Cass., Sez. Quinta, 18 febbraio 2010, n. 17690.
             (41)  Cass., Sez. Quinta, 4 maggio 2007, n. 23838.

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