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DOTTRINA
momenti distinti, entrambi coessenziali e complementari per l’integrazione del
dolo che denota la compartecipazione omissiva nell’altrui fatto commissivo: la
rappresentazione dell’evento illecito in itinere e la consapevole omissione del
suo impedimento. In relazione al momento rappresentativo, non vale a fondare
né a provare il dolo il mero inadempimento di doveri di vigilanza e di controllo;
occorre, piuttosto, che l’amministratore abbia percepito il fatto tipico pregiudi-
zievole, sub specie di condotta illecita dell’amministratore delegato.
È opportuno chiarire che la prova della rappresentazione dell’evento non
necessita di una compiuta conoscenza dello stesso, ma richiede la verifica che il
soggetto abbia agito rappresentandosi una ragionevole e concreta probabilità
del suo avveramento; l’evento può, d’altronde, essere oggetto di rappresenta-
zione eventuale: pertanto, risponderebbe ex art. 40 c.p.v. c.p., a titolo di dolo
indiretto, l’amministratore che, raffigurandosi la concreta probabilità di verifi-
cazione di illeciti - distrazioni, occultamenti di beni, operazioni dolose ecc. -
volontariamente si sottragga all’esercizio dei propri poteri-doveri e si astenga da
ogni iniziativa ostativa, accettando il rischio (e, quindi, acconsentendo) di age-
volare e favorire, per tale via, la consumazione degli illeciti stessi . Resta fermo
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che la dilatazione consentita dalla natura eventuale del dolo non può mai
appiattirsi su una equiparazione tra “conoscenza” e “conoscibilità” dell’evento,
pena un’indebita rimodulazione su categorie appartenenti alla colpa .
(39)
Non è necessario, inoltre, che il dato conoscitivo pervenga all’amministra-
tore privo di deleghe attraverso canali informativi formali o predeterminati ,
(40)
essendo possibile dedurne l’esistenza dai cosiddetti segnali di allarme, da inten-
dersi quali segnali gravi di debolezza della struttura societaria e sintomi eloquen-
ti del fatto illecito in itinere. I segnali di allarme ben possono essere richiamati
per fondare la prova della sussistenza dell’elemento psicologico in capo all’am-
ministratore - il quale volontariamente ne abbia ignorato la portata significativa,
omettendo di azionare i poteri impeditivi a lui riconosciuti - purché, come
testualmente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, essi siano «perspicui e
peculiari rispetto all’illecito», ossia in quanto abbiano una forza evocativa della
perpetrazione di un illecito tale da chiamare l’amministratore a confrontarsi con
la probabilità concreta che il segnale di anomalia avvertito altro non sia che un
frammento di un meccanismo illegale di gestione dell’oggetto sociale .
(41)
(38) Cfr. Cass., Sez. Quinta, 7 marzo 2014, n. 32352.
(39) Così Cass., Sez. Quinta, 4 maggio 2007, n. 23838; conforme Cass., Sez. Quinta, 3 ottobre
2007, n. 43101.
(40) Cfr. Cass., Sez. Quinta, 18 febbraio 2010, n. 17690.
(41) Cass., Sez. Quinta, 4 maggio 2007, n. 23838.
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