Page 55 - Layout 2
P. 55
LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione,
anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003 permane - in
capo agli amministratori - una posizione di garanzia, desumibile in primo luogo
dal disposto dell’art. 2392, comma 2, c.c., che - anche nella nuova formulazione
- sancisce la responsabilità verso la società di quanti, «essendo a conoscenza di
fatti pregiudizievoli», non si siano attivati per impedire il compimento dell’even-
to dannoso, nonché dall’art. 2381 c.c. . Segnatamente, quest’ultimo ridefinisce
(30)
sia il versante dei rapporti tra organi deleganti ed organi delegati nell’esercizio
delle attribuzioni proprie del consiglio di amministrazione, sia le correlative
modalità di scambio e circolazione dei flussi di dati necessari per rimuovere le
asimmetrie informative tra consiglieri operativi e consiglieri privi di deleghe, in
modo tale da permettere a questi ultimi il pieno e consapevole esercizio delle
proprie prerogative .
(31)
Con riguardo al primo dei profili evidenziati, vengono in considerazione:
la conferma - con esclusione di talune materie tassativamente indicate, tra le
quali la predisposizione del progetto di bilancio - del principio di delegabilità
delle attribuzioni del consiglio, nei limiti stabiliti dallo statuto o dall’assemblea,
ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei propri componenti; il potere degli
amministratori deleganti di impartire direttive ai delegati e di avocare al consi-
glio operazioni rientranti nella delega; la statuizione del dovere, a carico del con-
siglio di amministrazione, di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile rispetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa
(art. 2381, commi 2, 3, 4 e 5 c.c.).
In ordine all’adempimento degli obblighi informativi, gli organi delegati
devono riferire «al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la
(30) Va evidenziato che l’art. 375 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - disposi-
zione, tra le poche, ad essere già entrata in vigore - ha riformulato il titolo della rubrica
dell’art. 2086 c.c. («Gestione dell’impresa») e vi ha inserito un secondo comma.
Quest’ultimo impone all’impren ditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire
un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della
perdita della continuità aziendale, obbligandolo ad «attivarsi senza indugio per l’adozione
e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della
crisi e il recupero della continuità aziendale». È stato attentamente notato come simile
implementazione degli obblighi degli amministratori comporti l’emersione di nuovi conte-
nuti delle posizioni di garanzia, con la conseguente estensione della possibilità di contesta-
re un concorso in forma omissiva nei delitti di bancarotta (M. GAMBARDELLA, Il nuovo codice
della crisi di impresa e dell’insolvenza: un primo sguardo ai riflessi in ambito penale, in Dir. pen. cont.,
2018, 12).
(31) Sul punto, di particolare interesse appaiono le sentenze di Cass., Sez. Quinta, 4 maggio 2007,
n. 23838 (pronunciata sulla vicenda Bipop-Carire); Cass., Sez. Quinta, 29 marzo 2012, n.
23091 e Cass., Sez. Quinta, 7 marzo 2014, n. 32352 (entrambe pronunciate sulla vicenda
Parmalat).
53

