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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



                     Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione,
               anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003 permane - in
               capo agli amministratori - una posizione di garanzia, desumibile in primo luogo
               dal disposto dell’art. 2392, comma 2, c.c., che - anche nella nuova formulazione
               - sancisce la responsabilità verso la società di quanti, «essendo a conoscenza di
               fatti pregiudizievoli», non si siano attivati per impedire il compimento dell’even-
               to dannoso, nonché dall’art. 2381 c.c. . Segnatamente, quest’ultimo ridefinisce
                                                   (30)
               sia il versante dei rapporti tra organi deleganti ed organi delegati nell’esercizio
               delle  attribuzioni  proprie  del  consiglio  di  amministrazione,  sia  le  correlative
               modalità di scambio e circolazione dei flussi di dati necessari per rimuovere le
               asimmetrie informative tra consiglieri operativi e consiglieri privi di deleghe, in
               modo tale da permettere a questi ultimi il pieno e consapevole esercizio delle
               proprie prerogative .
                                  (31)
                     Con riguardo al primo dei profili evidenziati, vengono in considerazione:
               la conferma - con esclusione di talune materie tassativamente indicate, tra le
               quali la predisposizione del progetto di bilancio - del principio di delegabilità
               delle attribuzioni del consiglio, nei limiti stabiliti dallo statuto o dall’assemblea,
               ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei propri componenti; il potere degli
               amministratori deleganti di impartire direttive ai delegati e di avocare al consi-
               glio operazioni rientranti nella delega; la statuizione del dovere, a carico del con-
               siglio di amministrazione, di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
               amministrativo e contabile rispetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa
               (art. 2381, commi 2, 3, 4 e 5 c.c.).
                     In ordine all’adempimento degli obblighi informativi, gli organi delegati
               devono riferire «al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la

               (30)  Va evidenziato che l’art. 375 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - disposi-
                     zione, tra le poche, ad essere già entrata in vigore - ha riformulato il titolo della rubrica
                     dell’art.  2086  c.c.  («Gestione  dell’impresa»)  e  vi  ha  inserito  un  secondo  comma.
                     Quest’ultimo impone all’impren ditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire
                     un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
                     dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della
                     perdita della continuità aziendale, obbligandolo ad «attivarsi senza indugio per l’adozione
                     e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della
                     crisi e il recupero della continuità aziendale». È stato attentamente notato come simile
                     implementazione degli obblighi degli amministratori comporti l’emersione di nuovi conte-
                     nuti delle posizioni di garanzia, con la conseguente estensione della possibilità di contesta-
                     re un concorso in forma omissiva nei delitti di bancarotta (M. GAMBARDELLA, Il nuovo codice
                     della crisi di impresa e dell’insolvenza: un primo sguardo ai riflessi in ambito penale, in Dir. pen. cont.,
                     2018, 12).
               (31)  Sul punto, di particolare interesse appaiono le sentenze di Cass., Sez. Quinta, 4 maggio 2007,
                     n. 23838 (pronunciata sulla vicenda Bipop-Carire); Cass., Sez. Quinta, 29 marzo 2012, n.
                     23091 e Cass., Sez. Quinta, 7 marzo 2014, n. 32352 (entrambe pronunciate sulla vicenda
                     Parmalat).

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