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DOTTRINA



             non si accerti che il soggetto fosse a conoscenza della falsità dei dati ottenuti -
             gli  amministratori  della  società  controllata  risponderanno,  ai  sensi  e  per  gli
             effetti dell’art. 48 c.p., anche del falso nel bilancio consolidato, o - quando esso
             sia  stato  causa  o  concausa  del  dissesto  della  controllante  -  della  bancarotta
             societaria (art. 223, comma 2, n. 1, l. fall.) di quest’ultima.
                  Per quanto concerne la componente psicologica della fattispecie, il dolo
             comprende sia la rappresentazione e volontà del reato societario a monte e del
             legame causale fra lo stesso e l’evento naturalistico di danno, sia la rappresen-
             tazione e volontà del dissesto della società ; il dolo, come specificato dalla giu-
                                                     (19)
             risprudenza, presuppone una volontà protesa al dissesto, inteso non già quale
             intenzionalità  di  insolvenza,  bensì  quale  consapevole  rappresentazione  della
             probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio eco-
             nomico : così inteso, il dissesto sarà, dunque, configurato in termini di dolo
                    (20)
             eventuale, attraverso la qualificazione dell’accettazione del rischio.


             4.  La causazione del fallimento della società con dolo o per effetto di
               operazioni dolose
                  L’ultima ipotesi di bancarotta impropria fraudolenta è quella contemplata
             al n. 2 del comma 2 dell’art. 223 l. fall.
                  Si tratta di una norma di chiusura - con funzione residuale rispetto ai
             casi disciplinati nell’art. 223, commi 1 e 2, n. 1, l. fall. - nella quale il fallimento
             assurge al rango di evento del reato. È opportuno, tuttavia, chiarire che - seb-
             bene la locuzione “fallimento” evochi intuitivamente la sentenza dichiarativa
             di cui all’art. 16 l. fall., con la quale si accerta lo stato di insolvenza dell’im-
             prenditore commerciale - ciò che rileva, ai fini dell’integrazione del reato in
             esame, è lo stato di decozione che sottende l’apertura della procedura concor-
             suale.  Ed  infatti,  più  propriamente,  la  dichiarazione  di  fallimento  è  conse-
             guenza immediata e diretta (non già di una condotta dolosa dell’agente o di
             un’operazione dolosa, ma) di una sentenza resa all’esito del procedimento di
             camera di consiglio regolato dall’art. 15 l. fall. ed attivato su impulso di parte,
             nei modi di cui agli artt. 6 e 7 l. fall.; viceversa, ciò che una condotta dolosa
             o un’operazione dolosa è idonea a cagionare, nella dinamica dei fatti econo-
             mico-aziendali, è lo stato di dissesto prodromico all’insolvenza (fallimento in
             senso sostanziale).

             (19)  Cfr. M. GAMBARDELLA, Il nesso causale tra i reati societari e il dissesto della “nuova” bancarotta frau-
                  dolenta impropria: profili dogmatici e di diritto intertemporale, in Cass. pen., 2003, 90.
             (20)  Cass., Sez. Quinta, 29 marzo 2012, n. 23091.

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