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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



                     La Suprema Corte ha affermato che integra il reato di bancarotta impro-
               pria da reato societario la condotta dell’amministratore che esponga nel bilan-
               cio dati non veri, al fine di occultare l’esistenza di perdite e consentire, quindi,
               la prosecuzione dell’attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizza-
               zione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori: l’art.
               223 l. fall., al pari dell’art. 216, già contiene il riferimento testuale alla dichiara-
               zione giudiziale di fallimento, in assenza della quale i fatti incriminati dal mede-
               simo articolo in entrambi i suoi commi non assumerebbero rilevanza penale ai
               sensi del RD n. 267/1942, talché la duplicazione del riferimento al fallimento
               in senso formale non avrebbe alcun senso; del resto, non sarebbe possibile
               tracciare un rapporto causale tra le condotte incriminate e la sentenza dichia-
               rativa di fallimento (o altro provvedimento equipollente). È, dunque, ovvio -
               secondo questa linea di pensiero - che, con la formula impiegata nella disposi-
               zione di cui si tratta, il legislatore abbia voluto fare riferimento al fallimento in
               senso  sostanziale  e,  cioè,  alla  situazione  obiettiva  di  dissesto  nella  quale  la
               società si sia venuta a trovare, per effetto delle operazioni poste in essere dai
               suoi amministratori.
                     In tal senso, la situazione rilevante sarebbe il dissesto come effettivamente
               concretizzatosi al momento della formale apertura della procedura concorsuale,
               rimanendo privo di significato che, al momento della consumazione della con-
               dotta e della produzione dei suoi effetti, già fosse in atto una situazione di dis-
               sesto sulla quale la medesima condotta abbia inciso solo aggravandola. Sarebbe
               da escludere, infatti - ai fini della validità della tesi contraria - la decisività del-
               l’argomento  correlato  alla  diversa  formulazione  delle  fattispecie  descritte,
               rispettivamente, negli artt. 223 e 224 l. fall.: l’interpretazione letterale (e la con-
               clusione che soltanto l’art. 224, e non anche l’art. 223, sanzioni l’aggravamento
               del dissesto, mentre il secondo esigerebbe, quale evento del reato, necessaria-
               mente la causazione del dissesto, con la conseguenza che l’aggravamento, in
               quest’ultimo caso, resterebbe privo di punizione) presenterebbe già in sé una
               nota di irragionevolezza, lasciando ingiustificatamente orfana di sanzione pena-
               le una condotta comunque incidente sullo stato di dissesto mediante aggrava-
               mento dello stesso.
                     Il dato testuale, peraltro, risulterebbe in contrasto con un’interpretazione
               sistematica della norma che tenga conto della disciplina del concorso di cause
               di cui all’art. 41 c.p., applicando la quale assumerebbero rilievo, ai fini della
               responsabilità penale, nel caso di bancarotta fraudolenta impropria, anche le
               condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla
               rilevanza delle cause successive, espressamente contenuto nella norma predetta


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