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DOTTRINA
Se l’efficacia causale dei reati-presupposto non è esclusa dal concorso di
altre cause concomitanti - pur essendo ipotizzabile un’interruzione del nesso di
causalità, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., ad opera di concause di assorbente
rilevanza - è controverso, invece, se il dissesto rilevante ai sensi della nuova for-
mula dell’art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. debba essere individuato unicamente
nella situazione nella quale per la prima volta si sia determinato lo squilibrio tra
attività e passività dell’ente, ovvero possa essere integrato anche da comporta-
menti che abbiano semplicemente aggravato un preesistente stato di decozione
dell’impresa.
È ben vero - come giustamente osservato - che il fenomeno “dissesto”
presenta una inevitabile gradualità, non potendosi astrattamente fissare il
momento in cui dall’equilibrio patrimoniale ed economico si sfoci nella perdita
- con l’insolvenza che ingloba in sé un articolato processo evolutivo in negativo -
ma ciò appare preso in considerazione nella struttura della fattispecie proprio
dalla valenza e dalla rilevanza delle concause ; la previsione normativa - a dif-
(9)
ferenza di quanto espresso nel caso di bancarotta semplice societaria, di cui
all’art. 224, n. 2, l. fall. - esige una vera e propria causazione di un dissesto che
non si sarebbe altrimenti verificato, quand’anche in concorso con altre cause.
Ne esula, pertanto, il semplice aggravamento del dissesto - pur se nocivo per i
creditori - il quale per lo più ricadrà nelle condotte distrattive evocate nel
comma 1 dell’art. 223 l. fall. .
(10)
Nonostante il chiaro tenore letterale della norma, la giurisprudenza appa-
re, tuttavia, di diverso avviso, considerando sussistente il reato de quo anche
quando la condotta abbia concorso a determinare solo un aggravamento del
dissesto già in atto della società .
(11)
«lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e
che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente
alle obbligazioni pianificate»; la nozione di insolvenza è descritta, invece, nell’art. 2, lett. b),
allo stesso modo dell’art. 5 l. fall.: «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti
o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare rego-
larmente le proprie obbligazioni». Sulla distinzione anche tra “dissesto” e “insolvenza” nel
settore penale della legge fallimentare cfr., A. FIORELLA, M. MASUCCI, Gestione dell’impresa e
reati fallimentari, Torino, 2014, 144 ss. e M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità
penale, Torino, 2018, 165.
(9) A. ROSSI, Illeciti penali nelle procedure concorsuali, in Trattato di diritto penale diretto da C. F.
GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2014, 189 s.
(10) Così C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, in C. PEDRAZZI, A. ALESSANDRI, L. FOFFANI, S.
SEMINARA, G. SPAGNOLO (a cura di), Manuale di diritto penale dell’impresa, Parte generale e reati fal-
limentari, Bologna, 2003, 215.
(11) Cass., Sez. Quinta, 9 maggio 2017, n. 29885; Cass., Sez. Quinta, 16 giugno 2015, CRESPI;
Cass., Sez. Quinta, 18 giugno 2014, FERRANTE; Cass., Sez. Quinta, 16 ottobre 2013,
BESURGA; Cass., Sez. Quinta, 11 gennaio 2013, GARUTI.
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