Page 44 - Layout 2
P. 44

DOTTRINA



                  Se l’efficacia causale dei reati-presupposto non è esclusa dal concorso di
             altre cause concomitanti - pur essendo ipotizzabile un’interruzione del nesso di
             causalità, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., ad opera di concause di assorbente
             rilevanza - è controverso, invece, se il dissesto rilevante ai sensi della nuova for-
             mula dell’art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. debba essere individuato unicamente
             nella situazione nella quale per la prima volta si sia determinato lo squilibrio tra
             attività e passività dell’ente, ovvero possa essere integrato anche da comporta-
             menti che abbiano semplicemente aggravato un preesistente stato di decozione
             dell’impresa.
                  È ben vero - come giustamente osservato - che il fenomeno “dissesto”
             presenta  una  inevitabile  gradualità,  non  potendosi  astrattamente  fissare  il
             momento in cui dall’equilibrio patrimoniale ed economico si sfoci nella perdita
             - con l’insolvenza che ingloba in sé un articolato processo evolutivo in negativo -
             ma ciò appare preso in considerazione nella struttura della fattispecie proprio
             dalla valenza e dalla rilevanza delle concause ; la previsione normativa - a dif-
                                                        (9)
             ferenza di quanto espresso nel caso di bancarotta semplice societaria, di cui
             all’art. 224, n. 2, l. fall. - esige una vera e propria causazione di un dissesto che
             non si sarebbe altrimenti verificato, quand’anche in concorso con altre cause.
             Ne esula, pertanto, il semplice aggravamento del dissesto - pur se nocivo per i
             creditori  -  il  quale  per  lo  più  ricadrà  nelle  condotte  distrattive  evocate  nel
             comma 1 dell’art. 223 l. fall. .
                                        (10)
                  Nonostante il chiaro tenore letterale della norma, la giurisprudenza appa-
             re,  tuttavia,  di  diverso  avviso,  considerando  sussistente  il  reato de  quo  anche
             quando la condotta abbia concorso a determinare solo un aggravamento del
             dissesto già in atto della società .
                                           (11)
                  «lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e
                  che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente
                  alle obbligazioni pianificate»; la nozione di insolvenza è descritta, invece, nell’art. 2, lett. b),
                  allo stesso modo dell’art. 5 l. fall.: «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti
                  o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare rego-
                  larmente le proprie obbligazioni». Sulla distinzione anche tra “dissesto” e “insolvenza” nel
                  settore penale della legge fallimentare cfr., A. FIORELLA, M. MASUCCI, Gestione dell’impresa e
                  reati fallimentari, Torino, 2014, 144 ss. e M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità
                  penale, Torino, 2018, 165.
             (9)  A.  ROSSI,  Illeciti  penali  nelle  procedure  concorsuali,  in  Trattato  di  diritto  penale  diretto  da  C.  F.
                  GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2014, 189 s.
             (10)  Così  C.  PEDRAZZI,  Reati  fallimentari,  in  C.  PEDRAZZI,  A.  ALESSANDRI,  L.  FOFFANI,  S.
                  SEMINARA, G. SPAGNOLO (a cura di), Manuale di diritto penale dell’impresa, Parte generale e reati fal-
                  limentari, Bologna, 2003, 215.
             (11)  Cass., Sez. Quinta, 9 maggio 2017, n. 29885; Cass., Sez. Quinta, 16 giugno 2015, CRESPI;
                  Cass.,  Sez.  Quinta,  18  giugno  2014,  FERRANTE;  Cass.,  Sez.  Quinta,  16  ottobre  2013,
                  BESURGA; Cass., Sez. Quinta, 11 gennaio 2013, GARUTI.

             42
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49