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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA
Dal punto di vista della tecnica legislativa, il rinvio operato dalla norma
non appare impeccabile, poiché la formula può far pensare che per l’applicazio-
ne della disposizione basti sostituire al termine «imprenditori» i termini «ammi-
nistratori, direttori generali» ecc. e al fallimento individuale quello della società;
così, però, non è, visto che nella bancarotta impropria - come specificato - è
innanzitutto diverso l’oggetto materiale del reato, in quanto l’attività criminosa
non deve svolgersi sui beni propri del fallito, ma sui beni (e sui libri) della socie-
tà, nella quale l’agente esercita funzioni di gestione e di controllo.
Non tutte le ipotesi criminose previste dall’art. 216 l. fall. sono configura-
bili, dunque, nei confronti di ognuno dei soggetti indicati nell’art. 223 l. fall.:
non è ipotizzabile, ad esempio, nei confronti dei direttori generali e dei sindaci
- al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato - la fattispecie di frau-
dolenta tenuta dei libri e delle scritture contabili, la cui regolare tenuta compete
istituzionalmente agli amministratori.
In relazione alle condotte, i maggiori dubbi riguardano la distrazione: si
può avere bancarotta impropria per distrazione anche senza estromissione di un
bene dal patrimonio, essendo sufficiente accertare l’utilizzazione dei beni per
finalità diverse da quelle perseguite dall’ente e dalla stessa funzionalità del-
l’azienda. Distrarre un bene significa, pertanto, distoglierlo da una destinazione
giuridicamente vincolante, segnatamente renderlo inidoneo alla funzione di
garanzia generica per i creditori. In giurisprudenza è frequente l’affermazione
secondo cui integra distrazione ogni forma di diversa ed ingiusta destinazione
volontariamente data al patrimonio, rispetto ai fini che questo deve avere nel-
l’impresa, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia
verso i terzi . È chiaro che questo concetto di distrazione, come atto viziato
(1)
nella funzione, fornisce al giudice penale una forte capacità di controllo sulla
discrezionalità della gestione d’impresa: secondo uno sviluppo rigoroso della
tesi, le finalità verso le quali l’atto sia stato sviato possono anche non essere, di
per se stesse, antigiuridiche, senza che per questo possa escludersi la qualifica-
zione dello stesso atto come distrazione penalmente rilevante.
È quanto, invero, sembra accadere a proposito delle operazioni infra-
gruppo. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, infatti,
anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione
patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società
del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente
(1) Cfr. Cass., Sez. Quinta, 7 aprile 2017, n. 17819; conformi Cass., Sez. Quinta, 7 febbraio 2017,
n. 33256; Cass., Sez. Quinta, 30 gennaio 2006, DE ROSA.
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