Page 39 - Layout 2
P. 39

LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



                     Dal punto di vista della tecnica legislativa, il rinvio operato dalla norma
               non appare impeccabile, poiché la formula può far pensare che per l’applicazio-
               ne della disposizione basti sostituire al termine «imprenditori» i termini «ammi-
               nistratori, direttori generali» ecc. e al fallimento individuale quello della società;
               così, però, non è, visto che nella bancarotta impropria - come specificato - è
               innanzitutto diverso l’oggetto materiale del reato, in quanto l’attività criminosa
               non deve svolgersi sui beni propri del fallito, ma sui beni (e sui libri) della socie-
               tà, nella quale l’agente esercita funzioni di gestione e di controllo.
                     Non tutte le ipotesi criminose previste dall’art. 216 l. fall. sono configura-
               bili, dunque, nei confronti di ognuno dei soggetti indicati nell’art. 223 l. fall.:
               non è ipotizzabile, ad esempio, nei confronti dei direttori generali e dei sindaci
               - al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato - la fattispecie di frau-
               dolenta tenuta dei libri e delle scritture contabili, la cui regolare tenuta compete
               istituzionalmente agli amministratori.
                     In relazione alle condotte, i maggiori dubbi riguardano la distrazione: si
               può avere bancarotta impropria per distrazione anche senza estromissione di un
               bene dal patrimonio, essendo sufficiente accertare l’utilizzazione dei beni per
               finalità  diverse  da  quelle  perseguite  dall’ente  e  dalla  stessa  funzionalità  del-
               l’azienda. Distrarre un bene significa, pertanto, distoglierlo da una destinazione
               giuridicamente  vincolante,  segnatamente  renderlo  inidoneo  alla  funzione  di
               garanzia generica per i creditori. In giurisprudenza è frequente l’affermazione
               secondo cui integra distrazione ogni forma di diversa ed ingiusta destinazione
               volontariamente data al patrimonio, rispetto ai fini che questo deve avere nel-
               l’impresa, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia
               verso i terzi . È chiaro che questo concetto di distrazione, come atto viziato
                           (1)
               nella funzione, fornisce al giudice penale una forte capacità di controllo sulla
               discrezionalità della gestione d’impresa: secondo uno sviluppo rigoroso della
               tesi, le finalità verso le quali l’atto sia stato sviato possono anche non essere, di
               per se stesse, antigiuridiche, senza che per questo possa escludersi la qualifica-
               zione dello stesso atto come distrazione penalmente rilevante.
                     È  quanto,  invero,  sembra  accadere  a  proposito  delle  operazioni  infra-
               gruppo. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza della Corte di
               Cassazione, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, infatti,
               anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione
               patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società
               del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente

               (1)   Cfr. Cass., Sez. Quinta, 7 aprile 2017, n. 17819; conformi Cass., Sez. Quinta, 7 febbraio 2017,
                     n. 33256; Cass., Sez. Quinta, 30 gennaio 2006, DE ROSA.

                                                                                         37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44