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DOTTRINA



             SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La previsione dell’art. 223, comma 1, l. fall. - 3. La bancarotta
                       fraudolenta “societaria” ex art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. - 4. La causazione
                       del fallimento della società con dolo o per effetto di operazioni dolose.
                       - 5. Il problema del concorso di persone nei reati di bancarotta.


             1.  Premessa
                  La bancarotta “impropria” si distingue dalla bancarotta “propria” in rife-
             rimento ai soggetti attivi e in riferimento all’oggetto materiale dell’attività illeci-
             ta: i primi sono soggetti, espressamente individuati, diversi dal fallito (che risulta
             essere una società, salvo nel caso, meno rilevante, disciplinato dall’art. 227 l.
             fall.); l’oggetto materiale, invece, è costituito dai beni e dalla documentazione
             contabile della società (o, nell’ipotesi di cui all’art. 227 l. fall., della persona fisica
             fallita), rispetto a cui l’agente esercita poteri di gestione o di controllo.
                  L’art. 223 l. fall. così dispone: «Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli
             amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate
             fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
             Si applica alle persone suddette la pena prevista dal comma 1 dell’art. 216 se:
                  1)hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, com-
             mettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629,
             2632, 2633 e 2634 c.c.;
                  2)hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimen-
             to della società.
                  Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216».
                  La norma si articola, dunque, in tre distinte ipotesi di bancarotta fraudo-
             lenta: il comma 1 realizza una sorta di equiparazione fra la bancarotta fraudo-
             lenta di cui all’art. 216 l. fall., commessa dall’imprenditore individuale, e la ban-
             carotta posta in essere, nell’ambito di realtà societarie, dagli amministratori e da
             altri soggetti qualificati; nel comma 2 sono dettate due diverse disposizioni, alle
             quali corrispondono autonome figure delittuose, in rapporto di specialità l’una
             (bancarotta da reati societari) con l’altra (causazione del fallimento della società
             con dolo o per effetto di operazioni dolose).


             2.  La previsione dell’art. 223, comma 1, l. fall.
                  L’incriminabilità delle persone preposte all’amministrazione e al controllo
             delle società è stata effettuata, dall’art. 223, comma 1, l. fall., mediante un sem-
             plice rinvio all’art. 216 l. fall., tanto riguardo alla descrizione della fattispecie,
             quanto riguardo alla pena.

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