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DOTTRINA
economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giu-
ridica .
(2)
Si è, in particolare, ritenuto che la diversità degli interessi tutelati dalla
legge penale fallimentare e dalla nuova disciplina dei reati societari, introdotta
dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, impedisce che alla materia fallimentare possa
applicarsi la norma prevista dall’art. 2634 c.c., comma 3, secondo cui - simme-
tricamente a quanto stabilito nell’art. 2497, comma 1, c.c. - non è ingiusto il pro-
fitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti
o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza allo
stesso gruppo societari ; integra, pertanto, la distrazione rilevante ex art. 216 e
(3)
art. 223, comma 1, l. fall., la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna con-
tropartita economica, beni di una società in difficoltà ad altra del medesimo
gruppo in analoghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi
positiva è possibile e che, pur a seguito dell’introduzione nel vigente ordina-
mento dell’art. 2634, comma 3, c.c., la presenza di un gruppo societario non
legittima, per ciò solo, qualsivoglia condotta di asservimento di una società
all’interesse delle altre società del gruppo; si deve, per contro, ritenere che l’au-
tonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società
imponga all’amministratore di perseguire prioritariamente l’interesse della spe-
cifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarlo in nome di un
diverso interesse - ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice
del gruppo - che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori
dell’organismo impoverito. A prescindere dalla riforma dell’art. 2634 c.c. - ma
a maggior ragione con il nuovo testo della norma - deve, tuttavia, escludersi
l’esistenza di una distrazione se la mancanza di corrispettivo sia solo apparente,
in considerazione dei concreti vantaggi compensativi derivanti dalla diminuzio-
ne patrimoniale della società.
Quindi, ove si tratti di rapporti intercorsi tra società appartenenti ad un
medesimo gruppo, al fine di verificare se l’operazione abbia comportato o meno
- per la società che l’ha posta in essere - un depauperamento effettivo, occorre
tener conto della complessiva situazione che, nell’ambito del gruppo, a quella
società fa capo, potendo l’eventuale pregiudizio economico - che ad essa sia
(2) Cfr. ex multis Cass., Sez. Quinta, 17 dicembre 2008, n. 1137; Cass., Sez. Quinta, 22 ottobre
2008, n. 39546.
(3) Di segno contrario, però, Cass., Sez. Quinta, 12 gennaio 2016, FALCIOLA e Cass., Sez. Quinta,
5 giugno 2013, BELLEMANS, giunte ad affermare che la disposizione di cui all’art. 2634 c.c. ha
conferito valenza normativa a princìpi già desumibili dal sistema in punto di necessaria con-
siderazione della reale offensività del fatto, applicabili anche alle condotte sanzionate dalle
norme fallimentari.
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