Page 40 - Layout 2
P. 40

DOTTRINA



             economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giu-
             ridica .
                  (2)
                  Si è, in particolare, ritenuto che la diversità degli interessi tutelati dalla
             legge penale fallimentare e dalla nuova disciplina dei reati societari, introdotta
             dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, impedisce che alla materia fallimentare possa
             applicarsi la norma prevista dall’art. 2634 c.c., comma 3, secondo cui - simme-
             tricamente a quanto stabilito nell’art. 2497, comma 1, c.c. - non è ingiusto il pro-
             fitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti
             o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza allo
             stesso gruppo societari ; integra, pertanto, la distrazione rilevante ex art. 216 e
                                   (3)
             art. 223, comma 1, l. fall., la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna con-
             tropartita economica, beni di una società in difficoltà ad altra del medesimo
             gruppo in analoghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi
             positiva è possibile e che, pur a seguito dell’introduzione nel vigente ordina-
             mento dell’art. 2634, comma 3, c.c., la presenza di un gruppo societario non
             legittima,  per  ciò  solo,  qualsivoglia  condotta  di  asservimento  di  una  società
             all’interesse delle altre società del gruppo; si deve, per contro, ritenere che l’au-
             tonomia  soggettiva  e  patrimoniale  che  contraddistingue  ogni  singola  società
             imponga all’amministratore di perseguire prioritariamente l’interesse della spe-
             cifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarlo in nome di un
             diverso interesse - ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice
             del gruppo - che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori
             dell’organismo impoverito. A prescindere dalla riforma dell’art. 2634 c.c. - ma
             a maggior ragione con il nuovo testo della norma - deve, tuttavia, escludersi
             l’esistenza di una distrazione se la mancanza di corrispettivo sia solo apparente,
             in considerazione dei concreti vantaggi compensativi derivanti dalla diminuzio-
             ne patrimoniale della società.
                  Quindi, ove si tratti di rapporti intercorsi tra società appartenenti ad un
             medesimo gruppo, al fine di verificare se l’operazione abbia comportato o meno
             - per la società che l’ha posta in essere - un depauperamento effettivo, occorre
             tener conto della complessiva situazione che, nell’ambito del gruppo, a quella
             società fa capo, potendo l’eventuale pregiudizio economico - che ad essa sia

             (2)  Cfr. ex multis Cass., Sez. Quinta, 17 dicembre 2008, n. 1137; Cass., Sez. Quinta, 22 ottobre
                  2008, n. 39546.
             (3)  Di segno contrario, però, Cass., Sez. Quinta, 12 gennaio 2016, FALCIOLA e Cass., Sez. Quinta,
                  5 giugno 2013, BELLEMANS, giunte ad affermare che la disposizione di cui all’art. 2634 c.c. ha
                  conferito valenza normativa a princìpi già desumibili dal sistema in punto di necessaria con-
                  siderazione della reale offensività del fatto, applicabili anche alle condotte sanzionate dalle
                  norme fallimentari.

             38
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45