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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



               richiesta, dunque, la sussistenza di un nesso di causalità tra “il fatto”, contem-
               plato dalle disposizioni del codice civile richiamate, e il dissesto della società,
               con l’inevitabile conseguenza che potessero essere incriminati fatti (in partico-
               lare, false comunicazioni sociali) risalenti nel tempo, quando la società era in
               bonis, attribuibili magari a soggetti diversi da quelli che, attraverso una successiva
               mala gestio ed eventuali condotte illecite, erano venuti a determinare l’irreversi-
               bile crisi economica della persona giuridica.
                     Anche la selezione delle fattispecie societarie “a monte” destava, invero,
               molte perplessità, poiché talune di esse non presentavano alcuna omogeneità -
               o prossimità offensiva - con gli interessi tutelati dai reati di bancarotta, nella
               specie gli interessi dei creditori sociali alla salvaguardia dell’integrità della garan-
               zia patrimoniale .
                               (7)
                     Il legislatore della riforma è intervenuto, dunque, su un duplice piano: da
               un lato, ha modificato gli illeciti societari inseriti nella cornice della bancarotta
               e, dall’altro, ha introdotto la previsione dell’indefettibile nesso eziologico tra
               detti illeciti ed il dissesto della società.
                     L’elenco delle fattispecie penali societarie ha previsto, come ipotesi base -
               si legge nella Relazione al D.Lgs. n. 61/2002 - «i reati societari dolosi i quali,
               seppure  con  diversa  oggettività  giuridica,  siano  armonicamente  riconducibili
               alla tipicità della bancarotta fraudolenta in ragione di una parziale omogeneità
               di offesa e nei quali la strumentalizzazione dei meccanismi societari sia rivolta
               contro le ragioni societarie»; è necessario, inoltre, che tali reati «abbiano cagio-
               nato o concorso a cagionare il dissesto» della società.
                     Nella nuova disposizione, al dissesto - come evento del reato - è sempre
               unito il richiamo al fallimento contenuto nel comma 1 dell’art. 223 l. fall., che
               fa riferimento alle «società dichiarate fallite»; in altre parole, la causazione del
               dissesto attraverso la commissione dei fatti integranti gli illeciti societari richia-
               mati è punita solo se la società sia stata dichiarata fallita. Il concetto di dissesto
               - distinto da quello meramente formale di “fallimento” - non viene esplicitato
               dal legislatore, ma può ricavarsi dall’art. 5, comma 2, l. fall., secondo cui «lo
               stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i
               quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente
               le proprie obbligazioni» .
                                      (8)

               (7)   Cfr., C. PEDRAZZI, Artt. 216-218, 220-226 l. fall., in C. PEDRAZZI, F. SGUBBI, Reati commessi
                     dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito, in F. GALGANO (a cura di), Commentario
                     Scialoja, Branca, Legge fallimentare, Bologna-Roma, 1995, 301 ss.
               (8)   Anche nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza resta non definito il concetto
                     di “dissesto”. Per contro, trovano posto, tra i concetti espressamente definiti, quello di “crisi”
                     e quello di “insolvenza”; ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Codice, s’intende per “crisi”

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