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DOTTRINA



                  Il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della rappresenta-
             zione valutativa, ancor oggi punibile ai sensi del nuovo art. 2621 c.c., nonostan-
             te la soppressione dell’inutile inciso “ancorché oggetto di valutazioni”. In tale
             prospettiva, non par dubbio che ad assumere rilievo, in ultima analisi, è non
             tanto la fedele trasposizione (pur sempre problematica) della realtà “oggettiva”
             della società (cosiddetta verità oggettiva di bilancio), quanto piuttosto la corri-
             spondenza della stima dei dati esposti a quanto stabilito dalle prescrizioni di
             legge o da standards tecnici universalmente riconosciuti» .
                                                                   (15)
                  Sul contrasto giurisprudenziale così formatosi, si è reso necessario, una
             volta di più, l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno
             confermato l’interpretazione più “estensiva” della norma e, dunque, l’imposta-
             zione maggiormente “repressiva” ; in particolare, gli Ermellini hanno osser-
                                             (16)
             vato che è «evidente la fallacia della opzione ermeneutica che intende contrap-
             porre i “fatti materiali”, da esporsi in bilancio, alle “valutazioni”, che pure nel
             bilancio compaiono; e ciò per l’ottima ragione che un bilancio non contiene
             fatti, ma il “racconto” di tali fatti. Vale a dire: un fatto, per quanto “materiale”,
             deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere raccontato in
             unità monetarie e, dunque, “valutato”». Il passaggio forse più significativo delle
             Sezioni Unite sta, tuttavia, nell’aver chiarito, enunciando il principio di diritto,
             che il reato sussiste solo nel caso in cui l’agente si discosti - per la redazione del
             bilancio - dai criteri di verità legale o convenzionale - normativamente determi-
             nati o tecnicamente indiscussi, sulla base dei quali vanno definiti i concetti di
             materialità o rilevanza - senza darne adeguata informazione giustificativa (ad
             esempio nella nota integrativa), in modo concretamente idoneo ad indurre in
             errore i destinatari delle comunicazioni.
                  Sempre a proposito del coordinamento tra le disposizioni penali societarie
             più “significative” tra quelle richiamate nell’art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. -
             riguardanti,  per  l’appunto,  le  false  comunicazioni  sociali  -  e  la  disposizione
             penale fallimentare oggetto di analisi, si impongono ulteriori considerazioni: c’è
             da chiedersi - innanzitutto - in quali casi una condotta di falso in bilancio possa
             essere causale rispetto al dissesto della persona giuridica e - poi - quali siano gli
             effetti delle falsità commesse in presenza di un bilancio consolidato.
                  Sotto il primo profilo, è agevole osservare che una falsità - quale dato con-
             tabile - può, di regola, mascherare un dissesto già esistente, ma non può esserne
             la causa; ciò che può determinare tale evento è soltanto l’operazione sottesa alla

             (15)  Cass., Sez. Quinta, 12 gennaio 2016, GIOVAGNOLI; così anche Cass., Sez. Quinta, 30 marzo
                  2016, BECCARI.
             (16)  Cass., SS.UU., 31 marzo 2016, PASSARELLI.

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