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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA
Senza necessità di soffermarsi, in questa sede, sul contenuto della novella e
sulle modifiche apportate alla struttura delle singole fattispecie, appare utile
ricordare, tuttavia, che per effetto della nuova disciplina sono state parzialmente
rimodulate le condotte di false comunicazioni sociali, ora integrate dall’esposi-
zione, in una delle comunicazioni tipizzate, di «fatti materiali (rilevanti) non
rispondenti al vero», o nell’omissione di «fatti materiali (rilevanti) la cui comuni-
cazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finan-
ziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene»; la legge di riforma ha
dunque ripreso la formula utilizzata dal legislatore del 2002 per circoscrivere
l’oggetto della condotta attiva, amputandola però del riferimento alle valutazioni
(di cui all’inciso «ancorché oggetto di valutazioni») e alle valutazioni estimative,
già richiamate nel comma 4 dell’art. 2621 c.c. e nel comma 8 dell’art. 2622 c.c.
Operate queste precisazioni, il passaggio ad una tipizzazione della condot-
ta (sia attiva che omissiva) che mutui solo la locuzione «fatti materiali», ha legit-
timato - nella giurisprudenza chiamata per la prima volta a pronunciarsi sul
punto - la soluzione della irrilevanza penale dei fatti derivanti da procedimento
valutativo - con conseguente effetto parzialmente abrogativo dell’art. 223,
comma 2, n. 1, l. fall. - essendo chiaro come l’impiego dell’aggettivo «materiali»
finisca per escludere dalla sfera applicativa della fattispecie, senza possibilità di
equivoco, ogni sorta di valutazione . Si è trattato di una conclusione inaspet-
(14)
tata, ma ragionevole, eppure subito sconfessata da altra decisione di segno
immancabilmente opposto: intervenuta sul medesimo argomento, la Suprema
Corte ha specificato, infatti, che «se “fatto” lato sensu è il dato normativo e se
“materiali e rilevanti” sono soltanto i dati oggetto di informazioni essenziali e
significative, capaci di influenzare le opzioni degli utilizzatori, anche le valuta-
zioni, ove non rispondenti al vero, sono in grado di condizionarne, negativa-
mente, le scelte strategiche ed operative. Sicché sarebbe manifestamente illogico
escluderle dal novero concettuale delle rappresentazioni, potenzialmente
“false”, di fatti essenziali e rilevanti, in funzione di compiuta - e corretta - infor-
mazione [...] Anche le valutazioni espresse in bilancio non sono frutto di mere
congetture od arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valu-
tativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica (tra cui il nuovo art.
2426 c.c.), dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo, la
direttiva 2013/34/UE e gli standards internazionali IAS/Ifrs) o da prassi con-
tabili generalmente accettate (es. principi contabili nazionali elaborati
dall’Organismo Italiano di Contabilità).
(14) Cass., Sez. Quinta, 30 luglio 2015, CRESPI; conforme Cass., Sez. Quinta, 22 febbraio 2016,
BANCA ALTO-ADIGE.
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