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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



                     Senza necessità di soffermarsi, in questa sede, sul contenuto della novella e
               sulle  modifiche  apportate  alla  struttura  delle  singole  fattispecie,  appare  utile
               ricordare, tuttavia, che per effetto della nuova disciplina sono state parzialmente
               rimodulate le condotte di false comunicazioni sociali, ora integrate dall’esposi-
               zione,  in  una  delle  comunicazioni  tipizzate,  di  «fatti  materiali  (rilevanti)  non
               rispondenti al vero», o nell’omissione di «fatti materiali (rilevanti) la cui comuni-
               cazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finan-
               ziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene»; la legge di riforma ha
               dunque ripreso la formula utilizzata dal legislatore del 2002 per circoscrivere
               l’oggetto della condotta attiva, amputandola però del riferimento alle valutazioni
               (di cui all’inciso «ancorché oggetto di valutazioni») e alle valutazioni estimative,
               già richiamate nel comma 4 dell’art. 2621 c.c. e nel comma 8 dell’art. 2622 c.c.
                     Operate queste precisazioni, il passaggio ad una tipizzazione della condot-
               ta (sia attiva che omissiva) che mutui solo la locuzione «fatti materiali», ha legit-
               timato - nella giurisprudenza chiamata per la prima volta a pronunciarsi sul
               punto - la soluzione della irrilevanza penale dei fatti derivanti da procedimento
               valutativo  -  con  conseguente  effetto  parzialmente  abrogativo  dell’art.  223,
               comma 2, n. 1, l. fall. - essendo chiaro come l’impiego dell’aggettivo «materiali»
               finisca per escludere dalla sfera applicativa della fattispecie, senza possibilità di
               equivoco, ogni sorta di valutazione . Si è trattato di una conclusione inaspet-
                                                 (14)
               tata,  ma  ragionevole,  eppure  subito  sconfessata  da  altra  decisione  di  segno
               immancabilmente opposto: intervenuta sul medesimo argomento, la Suprema
               Corte ha specificato, infatti, che «se “fatto” lato sensu è il dato normativo e se
               “materiali e rilevanti” sono soltanto i dati oggetto di informazioni essenziali e
               significative, capaci di influenzare le opzioni degli utilizzatori, anche le valuta-
               zioni, ove non rispondenti al vero, sono in grado di condizionarne, negativa-
               mente, le scelte strategiche ed operative. Sicché sarebbe manifestamente illogico
               escluderle  dal  novero  concettuale  delle  rappresentazioni,  potenzialmente
               “false”, di fatti essenziali e rilevanti, in funzione di compiuta - e corretta - infor-
               mazione [...] Anche le valutazioni espresse in bilancio non sono frutto di mere
               congetture od arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valu-
               tativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica (tra cui il nuovo art.
               2426  c.c.),  dalle  direttive  e  regolamenti  di  diritto  comunitario  (da  ultimo,  la
               direttiva 2013/34/UE e gli standards internazionali IAS/Ifrs) o da prassi con-
               tabili  generalmente  accettate  (es.  principi  contabili  nazionali  elaborati
               dall’Organismo Italiano di Contabilità).

               (14)  Cass., Sez. Quinta, 30 luglio 2015, CRESPI; conforme Cass., Sez. Quinta, 22 febbraio 2016,
                     BANCA ALTO-ADIGE.

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