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DOTTRINA



             - che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento - sia
             la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente,
             ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta
             che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato .
                                                                       (12)
                  La differente formulazione delle due norme (art. 223, comma 2, n. 1, l.
             fall. e art. 224 l. fall.) sembrerebbe, in conclusione, verosimilmente ascrivibile
             alla loro redazione in tempi diversi, dato che giustificherebbe il mancato richia-
             mo espresso, in quella più recente, all’aggravamento del dissesto, comunque
             sottinteso in base ai principi generali sul concorso di cause.
                  Per certo, l’inserimento del requisito della causazione del dissesto - quale
             che sia il suo esatto significato - ha reso in concreto più difficile l’accertamento
             del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario ed ha proba-
             bilmente indotto parte della giurisprudenza a ricondurre le condotte integranti
             in astratto i reati societari in esso contemplati nelle altre fattispecie previste
             dall’art. 223 l. fall., di più agevole riscontro probatorio.
                  Le modifiche strutturali apportate alla fattispecie fallimentare con la rifor-
             ma del 2002 hanno creato, peraltro, non pochi problemi - in assenza di norma-
             tiva  transitoria  -  in  relazione  ai  rapporti  intertemporali  tra  vecchia  e  nuova
             disposizione: la questione ha riguardato essenzialmente la bancarotta societaria
             con precommissione di false comunicazioni sociali, trattandosi di capire se la
             riformulazione della norma incriminatrice di cui all’art. 2621 c.c., ad opera del-
             l’art.  1,  D.Lgs.  n.  61/2002,  e  della  norma  incriminatrice  di  cui  all’art.  223,
             comma 2, l. fall., ad opera dell’art. 4 del medesimo D.Lgs., abbia determinato
             una forma di abolitio criminis, ovvero semplicemente una successione di leggi
             senza abolizione della precedente fattispecie di reato. La soluzione è stata offer-
             ta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che la
             riformulazione delle fattispecie anzidette non ha comportato l’abolizione totale
             dei reati precedentemente previsti, ma ha determinato una successione di leggi,
             con effetto parzialmente abrogativo in relazione ai fatti, commessi prima del-
             l’entrata in vigore delle modifiche legislative, che non siano riconducibili alle
             nuove fattispecie criminose .
                                       (13)
                  Analoghi dubbi si sono posti, del resto, anche a seguito della recente rifor-
             ma degli artt. 2621 e 2622 c.c., introdotta con la legge 27 maggio 2015, n. 69,
             tornando di attualità il problema della continuità normativa tra vecchia e nuova
             formulazione delle disposizioni in materia di false comunicazioni sociali, con la
             relativa incidenza sulla rilevanza penale dei fatti di bancarotta impropria.

             (12)  In questi termini Cass., Sez. Quinta, 4 marzo 2010, CHINI.
             (13)  Cass., SS.UU., 16 giugno 2003, GIORDANO.

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