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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



               falsificazione e, cioè, quella occultata dalla falsificazione stessa e che comporti
               una diminuzione del patrimonio della società. I casi possibili, allora, sono quelli
               di una falsa appostazione contabile che nasconda una fuoriuscita di denaro,
               ovvero di una falsa appostazione contabile che simuli un’entrata inesistente di
               denaro. E valga il vero: consultando la giurisprudenza di legittimità, è facile
               riscontrare che - allorquando è stato affrontato il tema della causalità tra reato
               societario e dissesto dell’ente, anche nella forma dell’aggravamento - si è fatto
               riferimento soltanto a questi casi .
                                               (17)
                     Può anche accadere, inoltre, che la falsità funga da presupposto per altri e
               diversi inadempimenti produttivi di danno per la società, come nel caso dell’uso
               di un bilancio falso per l’ottenimento di credito bancario: per tale ipotesi, tutta-
               via,  l’accertamento  della  “catena  concausale”  risulterà  quanto  mai  arduo,
               dovendosi verificare - come attentamente osservato - «se all’epoca in cui si è
               predisposto il bilancio falso per ottenere il finanziamento, il dissesto si fosse o
               meno già verificato (nel qual caso, come è ovvio, andrebbe esclusa la rilevanza
               causale dello stesso); “se” e “quanto” abbia inciso il bilancio falso sul credito (il
               credito sarebbe stato comunque concesso o in che misura se il bilancio fosse
               stato veritiero); quale sia stato il ruolo svolto da tale credito artificiosamente
               ottenuto (in particolare quanto di esso sia stato profuso nella gestione della
               società, contribuendo poi a determinarne il dissesto); se sia possibile escludere
               fattori causali alternativi di produzione del dissesto o cause sopravvenute di tale
               rilievo da escludere il nesso di causalità ex art. 41, comma 2, c.p.» .
                                                                               (18)
                     Sotto il secondo profilo, invece, occorre ricordare che il bilancio consoli-
               dato  costituisce  una  rappresentazione  contabile  “derivata”,  atteso  che  i  dati
               sono trasmessi agli amministratori della società controllante dagli amministra-
               tori delle controllate, i quali così sono i garanti della veridicità dell’informazione
               resa. Nessun potere di accertamento della autenticità dei relativi dati è espres-
               samente attribuito dalla legge agli amministratori della controllante: in linea di
               principio, gli amministratori della società “madre” devono, quindi, fare affida-
               mento sulla veridicità di quanto ricevuto, fatto salvo l’obbligo di attivarsi (chie-
               dendo un approfondimento) quando vi siano ragioni e circostanze, ovvero un
               complessivo difetto di coerenza e completezza nell’informazione, che inducano
               ragionevoli dubbi sull’attendibilità dei flussi informativi. Perciò - se è vero che
               la falsità del dato contabile della controllata si traferisce sul bilancio consolidato
               e che la responsabilità penale del redattore del consolidato vada esclusa, ove

               (17)  Cass., Sez. Quinta, 11 gennaio 2013, n. 17021; Cass., Sez. Quinta, 15 maggio 2009, n. 32164.
               (18)  M. N. MASULLO, Bancarotta impropria e reati societari: prospettive di riforma, in N. PISANI (a cura
                     di), Diritto penale fallimentare. Problemi attuali, Torino, 2010, 133.

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