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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA
falsificazione e, cioè, quella occultata dalla falsificazione stessa e che comporti
una diminuzione del patrimonio della società. I casi possibili, allora, sono quelli
di una falsa appostazione contabile che nasconda una fuoriuscita di denaro,
ovvero di una falsa appostazione contabile che simuli un’entrata inesistente di
denaro. E valga il vero: consultando la giurisprudenza di legittimità, è facile
riscontrare che - allorquando è stato affrontato il tema della causalità tra reato
societario e dissesto dell’ente, anche nella forma dell’aggravamento - si è fatto
riferimento soltanto a questi casi .
(17)
Può anche accadere, inoltre, che la falsità funga da presupposto per altri e
diversi inadempimenti produttivi di danno per la società, come nel caso dell’uso
di un bilancio falso per l’ottenimento di credito bancario: per tale ipotesi, tutta-
via, l’accertamento della “catena concausale” risulterà quanto mai arduo,
dovendosi verificare - come attentamente osservato - «se all’epoca in cui si è
predisposto il bilancio falso per ottenere il finanziamento, il dissesto si fosse o
meno già verificato (nel qual caso, come è ovvio, andrebbe esclusa la rilevanza
causale dello stesso); “se” e “quanto” abbia inciso il bilancio falso sul credito (il
credito sarebbe stato comunque concesso o in che misura se il bilancio fosse
stato veritiero); quale sia stato il ruolo svolto da tale credito artificiosamente
ottenuto (in particolare quanto di esso sia stato profuso nella gestione della
società, contribuendo poi a determinarne il dissesto); se sia possibile escludere
fattori causali alternativi di produzione del dissesto o cause sopravvenute di tale
rilievo da escludere il nesso di causalità ex art. 41, comma 2, c.p.» .
(18)
Sotto il secondo profilo, invece, occorre ricordare che il bilancio consoli-
dato costituisce una rappresentazione contabile “derivata”, atteso che i dati
sono trasmessi agli amministratori della società controllante dagli amministra-
tori delle controllate, i quali così sono i garanti della veridicità dell’informazione
resa. Nessun potere di accertamento della autenticità dei relativi dati è espres-
samente attribuito dalla legge agli amministratori della controllante: in linea di
principio, gli amministratori della società “madre” devono, quindi, fare affida-
mento sulla veridicità di quanto ricevuto, fatto salvo l’obbligo di attivarsi (chie-
dendo un approfondimento) quando vi siano ragioni e circostanze, ovvero un
complessivo difetto di coerenza e completezza nell’informazione, che inducano
ragionevoli dubbi sull’attendibilità dei flussi informativi. Perciò - se è vero che
la falsità del dato contabile della controllata si traferisce sul bilancio consolidato
e che la responsabilità penale del redattore del consolidato vada esclusa, ove
(17) Cass., Sez. Quinta, 11 gennaio 2013, n. 17021; Cass., Sez. Quinta, 15 maggio 2009, n. 32164.
(18) M. N. MASULLO, Bancarotta impropria e reati societari: prospettive di riforma, in N. PISANI (a cura
di), Diritto penale fallimentare. Problemi attuali, Torino, 2010, 133.
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