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DOTTRINA
Sembra - per contro - preferibile la tesi improntata sulla scelta del dolo
eventuale: il fallimento sarebbe soltanto l’effetto, dal punto di vista della causa-
lità materiale, di una condotta volontaria sì, ma non intenzionalmente diretta a
produrre il dissesto societario, di cui il soggetto attivo dell’operazione accetti il
rischio di verificazione . Le operazioni che assumono rilievo possono essere
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descritte come tutte quelle iniziative, ad ampio spettro, che veicolano abusi di
gestione, infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo e, più
genericamente, atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finan-
ziaria della società. Secondo tale impostazione, l’operazione dolosa può non
costituire in sé reato e, tanto meno, reato societario: essa può concretizzarsi in
fatti, attività e decisioni rilevanti per la vita sociale, che - avulse dal contesto in
cui avvengono - potrebbero di per sé apparire assolutamente ordinarie e legit-
time (si pensi ad un aumento di capitale o ad un prestito obbligazionario), ma
che - valutate alla luce dei propositi perseguiti e delle finalità raggiunte - assu-
mono “carattere doloso”, cioè dannoso, per la società, in quanto produttivo di
ulteriori pregiudizi per i creditori, i soci e i terzi interessati, fino a determinare
lo stato di decozione dell’ente. Le operazioni dolose possono realizzarsi, quindi,
attraverso comportamenti delle persone preposte all’amministrazione ed al
controllo della società, le quali - con abuso di poteri o violazione dei doveri ine-
renti alla loro qualità - rechino pregiudizio ai legittimi interessi dell’ente, dei soci
e dei creditori, ridefinendo l’assetto qualitativo e quantitativo del patrimonio
sociale, così da renderlo incapiente rispetto alle aspettative del ceto creditizio;
più in particolare, l’operazione è dolosa perché espressione dell’infedeltà dei
titolari di funzioni societarie agli interessi della società e dei creditori sociali affi-
dati alle loro cure. La categoria assume rilevanza nei casi in cui l’operazione non
abbia portata distrattiva in senso stretto - rientrando, altrimenti, nel comma 1
dell’art. 223 l. fall. (che richiama la norma-base dell’art. 216 l. fall.) - né si tra-
duca in uno dei reati societari menzionati dall’art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. A
titolo esemplificativo, si qualificano come “operazioni dolose”: il rilascio di
garanzie a favore di altre società del gruppo, di cui sia noto lo stato di difficoltà,
per importi esorbitanti dalla capienza del patrimonio della società garante
(dovendosi escludere l’applicabilità della esimente di cui all’art. 2634, comma 3,
c.c.); ancora, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, o - infine - la con-
clusione di finanziamenti irragionevoli e disastrosi.
(25) Cfr., C. SANTORIELLO, I reati di bancarotta, Torino, 2000, 203; E. M. AMBROSETTI, I reati falli-
mentari, in E. M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Bologna,
2016, 349; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, La bancarotta e gli altri reati fallimentari. Dottrina e giu-
risprudenza a confronto, Milano, 2011, 231; A. D’AVIRRO, E. DE MARTINO, La bancarotta fraudo-
lenta impropria: reati societari e operazioni dolose, Milano, 2007, 245.
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