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DOTTRINA



                  Sembra - per contro - preferibile la tesi improntata sulla scelta del dolo
             eventuale: il fallimento sarebbe soltanto l’effetto, dal punto di vista della causa-
             lità materiale, di una condotta volontaria sì, ma non intenzionalmente diretta a
             produrre il dissesto societario, di cui il soggetto attivo dell’operazione accetti il
             rischio di verificazione . Le operazioni che assumono rilievo possono essere
                                   (25)
             descritte come tutte quelle iniziative, ad ampio spettro, che veicolano abusi di
             gestione, infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo e, più
             genericamente, atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finan-
             ziaria della società. Secondo tale impostazione, l’operazione dolosa può non
             costituire in sé reato e, tanto meno, reato societario: essa può concretizzarsi in
             fatti, attività e decisioni rilevanti per la vita sociale, che - avulse dal contesto in
             cui avvengono - potrebbero di per sé apparire assolutamente ordinarie e legit-
             time (si pensi ad un aumento di capitale o ad un prestito obbligazionario), ma
             che - valutate alla luce dei propositi perseguiti e delle finalità raggiunte - assu-
             mono “carattere doloso”, cioè dannoso, per la società, in quanto produttivo di
             ulteriori pregiudizi per i creditori, i soci e i terzi interessati, fino a determinare
             lo stato di decozione dell’ente. Le operazioni dolose possono realizzarsi, quindi,
             attraverso  comportamenti  delle  persone  preposte  all’amministrazione  ed  al
             controllo della società, le quali - con abuso di poteri o violazione dei doveri ine-
             renti alla loro qualità - rechino pregiudizio ai legittimi interessi dell’ente, dei soci
             e dei creditori, ridefinendo l’assetto qualitativo e quantitativo del patrimonio
             sociale, così da renderlo incapiente rispetto alle aspettative del ceto creditizio;
             più in particolare, l’operazione è dolosa perché espressione dell’infedeltà dei
             titolari di funzioni societarie agli interessi della società e dei creditori sociali affi-
             dati alle loro cure. La categoria assume rilevanza nei casi in cui l’operazione non
             abbia portata distrattiva in senso stretto - rientrando, altrimenti, nel comma 1
             dell’art. 223 l. fall. (che richiama la norma-base dell’art. 216 l. fall.) - né si tra-
             duca in uno dei reati societari menzionati dall’art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. A
             titolo  esemplificativo,  si  qualificano  come  “operazioni  dolose”:  il  rilascio  di
             garanzie a favore di altre società del gruppo, di cui sia noto lo stato di difficoltà,
             per  importi  esorbitanti  dalla  capienza  del  patrimonio  della  società  garante
             (dovendosi escludere l’applicabilità della esimente di cui all’art. 2634, comma 3,
             c.c.); ancora, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, o - infine - la con-
             clusione di finanziamenti irragionevoli e disastrosi.

             (25)  Cfr., C. SANTORIELLO, I reati di bancarotta, Torino, 2000, 203; E. M. AMBROSETTI, I reati falli-
                  mentari, in E. M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Bologna,
                  2016, 349; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, La bancarotta e gli altri reati fallimentari. Dottrina e giu-
                  risprudenza a confronto, Milano, 2011, 231; A. D’AVIRRO, E. DE MARTINO, La bancarotta fraudo-
                  lenta impropria: reati societari e operazioni dolose, Milano, 2007, 245.

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