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LA BANCAROTTA “IMPROPRIA” FRAUDOLENTA



                     Nella norma sono descritte due fattispecie alternative, tra le quali non c’è
               differenza sul piano “oggettivo”, poiché entrambe contemplano una condotta
               dei soggetti qualificati che abbia determinato il dissesto da cui è scaturito il fal-
               limento; la differenza attiene all’elemento soggettivo e, di riflesso, la spiegazione
               dell’uso  delle  due  locuzioni  va  cercata  nell’atteggiarsi  della  volontà.
               L’espressione «con dolo» va intesa in conformità della definizione dell’art. 43
               c.p.: l’evento deve essere preveduto e voluto dall’agente come conseguenza della
               sua azione od omissione, cosicché il dissesto “entra nel fuoco della volontà”
               (dolo diretto). È frequente, ad esempio, il fenomeno di costituzioni di “cartiere”
               o “società intermedie”, destinate a fallire fin dal momento della loro costituzio-
               ne, nel piano di chi le aveva costituite, in quanto solo temporaneamente stru-
               mentali; la condotta causale si pone lungo la traiettoria di una volontà tesa al fal-
               limento e in danno dei creditori . La causazione del fallimento con dolo, inol-
                                              (21)
               tre, può realizzarsi attraverso qualsivoglia modalità idonea: «si può provocare la
               dichiarazione  di  fallimento  non  soltanto  determinando  un  effettivo  stato  di
               insolvenza, ma anche simulando un’insolvenza non esistente nella realtà, fatto
               non meno lesivo per i creditori sociali. È anche ipotizzabile una causazione
               omissiva ai sensi dell’art. 40, comma 2 c.p.: data la posizione di garanzia degli
               interessi creditori immanente alle funzioni societarie prese in considerazione,
               vale come causazione l’omesso impedimento di un fallimento determinato da
               fattori esterni, a condizione che sia dimostrabile la concreta possibilità di un
               efficace intervento impeditivo da parte del soggetto qualificato» . Nel caso di
                                                                             (22)
               «operazioni dolose», invece, si è parlato - talvolta - di una bancarotta struttural-
               mente preterintenzionale, in cui il fallimento, con il connesso pregiudizio per la
               massa dei creditori, si situa su una linea di progressione rispetto al risultato
               meno grave voluto dall’agente; in questo senso, la Cassazione ha precisato che
               l’onere probatorio dell’accusa si esaurirebbe nella dimostrazione della consape-
               volezza e volontà della natura dolosa dell’operazione, alla quale segue il dissesto,
               nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antido-
               verosa . Il dolo, dunque, coprirebbe unicamente le “operazioni” che cagiona-
                      (23)
               no l’evento dell’insolvenza fallimentare, essendo sufficiente la sussistenza di un
               mero nesso di causalità materiale tra le “operazioni dolose” e la “insolvenza”,
               senza che sia necessario quindi un nesso psichico tra i due dati .
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               (21)  A. ALESSANDRI, Diritto penale commerciale, vol. IV, I reati fallimentari, Torino, 2019, 126.
               (22)  C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., 171.
               (23)  Cass., Sez. Quinta, 16 giugno 2015, CRESPI; conformi Cass., Sez. Quinta, 7 maggio 2010, n.
                     17690 e Cass., Sez. Quinta, 16 dicembre 1998, CARRINO.
               (24)  Così M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, cit., 264.

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