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DOTTRINA



             - alla verifica della legalità sostanziale della gestione sociale: vigilanza sul rispet-
             to dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza e sul concreto fun-
             zionamento  dell’assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile  stanno  a
             significare, infatti, che il collegio sindacale deve verificare - dopo averne presa
             adeguata conoscenza - non solo gli aspetti estrinseci e formali della gestione,
             ma anche la realtà sottostante, l’andamento generale e il contenuto dell’attività
             sociale, pur non potendo interferire, con tutta ovvietà, sul merito delle scelte
             decisionali degli amministratori. In dottrina si è, per contro, osservato come, da
             un punto di vista qualitativo, l’attività del sindaco si estrinsechi in un controllo
             “dall’esterno” e, come tale, meno penetrante di quello che può essere richiesto
             ad un amministratore che vigili sull’operato dei propri colleghi .
                                                                         (44)
                  Attesa la natura di organo di controllo, al collegio sindacale sono ricono-
             sciuti poteri molto incisivi, funzionali sia al ripristino della mera legalità, anche
             statutaria, sia a garantire le dovute verifiche sul contenuto della gestione. In par-
             ticolare, ai sindaci spetta un ampio potere ispettivo, di cui gli amministratori
             sono privi: i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individual-
             mente, ad atti di ispezione e di controllo (art. 2403-bis, comma 1, c.c.), mentre
             il  collegio  può  chiedere  agli  amministratori  notizie,  anche  con  riferimento  a
             società  controllate,  sull’andamento  delle  operazioni  sociali  o  su  determinati
             affari.  Al  fine  di  raccogliere  le  informazioni  necessarie,  che  consentano  di
             adempiere  ai  doveri  di  vigilanza  e  di  controllo  imposti  dalla  legge,  i  sindaci
             hanno non solo l’obbligo di partecipare alle riunioni del collegio sindacale, ma
             anche il dovere di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle
             assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405, comma 1, c.c.) e la
             violazione ripetuta ed ingiustificata di tali obblighi e doveri è sanzionata con la
             decadenza dall’ufficio. Un ruolo di rilievo, nell’ambito dei doveri di informazio-
             ne gravanti sugli amministratori, occupa la norma di cui all’art. 2429, comma 1,
             c.c., che impone ai titolari dell’organo di gestione l’obbligo di comunicare al col-
             legio sindacale il bilancio con la relazione almeno trenta giorni prima di quello
             fissato per l’assemblea che deve discuterlo: a tale obbligo corrisponde il potere
             dei sindaci di ottenere ogni informazione sulla gestione della società ed i con-
             seguenti poteri-doveri di riferire all’assemblea, dopo aver avuto completa infor-
             mazione, sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento
             dei propri doveri e di fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla
             sua approvazione, vale a dire di formulare giudizi - anche di merito - sul pro-
             getto di bilancio redatto dagli amministratori. Da ultimo, l’esercizio dell’attività
             di controllo ed ispettiva ben può essere sollecitato anche dai soci (art. 2408 c.c.).
             (44)  C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., 284 ss.

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