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LE RECENTI NOVITÀ IN TEMA DI REATI TRIBUTARI



               del contribuente, in uno con la estinzione tempestiva dei debiti, giustifica senza
               bisogno di ulteriori sanzioni amministrative la rinuncia alla pena da parte dello
               Stato” .
                      (6)
                     Si estende quindi anche a tali reati la complessa questione del rapporto tra
               pagamento del debito tributario e patteggiamento .
                                                                (7)
                     Quanto al ravvedimento per il reato di cui all’art. 2 è stato rappresentato
                                                                                          (8)
               che, non essendo prevista analoga causa di non punibilità per il soggetto che
               emette le false fatture, “si verifica, in caso di ravvedimento da parte dell’utiliz-
               zatore dei documenti fittizi, un evidente disallineamento”, in quanto “da un
               lato, quest’ultimo presenta una dichiarazione integrativa espungendo dai costi
               le false fatture e non è più perseguibile penalmente, dall’altro, l’emittente delle
               medesime fatture non può regolarizzare alcunché, con il rischio che il primo, di
               fatto, denunci la violazione del secondo”. Un rischio che sembra però ridimen-
               sionato dalle prime interpretazioni degli uffici competenti delle quali lo stesso
               Autore dà conto nel senso che “l’interessato (il contribuente che ha ricevuto le
               false fatture) non è tenuto a dichiarare in modo puntuale i motivi per cui ha
               inteso rettificare in aumento il proprio reddito”, per cui “la dichiarazione inte-
               grativa non ha ricadute dirette e immediate nei confronti dell’emittente delle
               fatture, permanendo in capo agli organi di controllo l’onere di dimostrare la
               responsabilità penale di quest’ultimo, per violazione dell’articolo 8”.


               3.  Responsabilità amministrativa degli enti
                     La  legge  n.  157/2019,  ponendo  maggiore  attenzione  alle  conseguenze
               derivanti dall’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 117/2019 per il quale,
               a integrazione del D.Lgs. n. 231/2001, occorre prevedere “espressamente la
               responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati
               che ledono gli interessi finanziari della UE e che non sono già compresi nelle
               disposizioni del medesimo decreto legislativo”, ha integralmente riscritto l’art.
               25-quiquiesdecies che, nella versione del DL n. 124/2019, era limitato al solo reato
               presupposto dell’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000.
                     In occasione di tale riscrittura il legislatore ha dovuto confrontarsi: 1) con
               il modello di un’implementazione generalizzata, riferita a tutti i reati gravi della

               (6)   Così la relazione al D.Lgs. n. 158/2015 in punto di applicazione dell’art. 13, comma 2, ai reati
                     ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 74/2000.
               (7)   Per un quadro delle soluzioni giurisprudenziali si rinvia a S. LOCONTE, G. M. MENTASTI, Frode
                     ok al patteggiamento, in Italia Oggi, 27 gennaio 2020, i quali ritengono necessario un chiarimento
                     delle Sezioni Unite.
               (8)   A. IORIO, Dichiarazioni fraudolente, possibile il ravvedimento, in Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2020.

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