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DOTTRINA
direttiva Pif, imposta dalla legge n. 117/2019; 2) con l’implementazione che
era stata suggerita nel 2010 dalla Commissione Greco, insediata presso il
Ministero della Giustizia, che la riservava ai soli reati ex art 2, comma 1, 5, 8,
10, D.Lgs. n. 74/2000, con esclusione quindi delle dichiarazioni fraudolente
mediante altri artifici e di quelle infedeli (articoli 3 e 4, D.Lgs. n. 74/2000), che
invece rientrano senz’altro nel paradigma del citato articolo 3, comma 1, lettera e)
della legge n. 117/2019.
La scelta compiuta appariva un compromesso rispetto a dette suggestioni
ispiratrici (sono inclusi gli artt. 2, 3, 8, 10 e 11) e delinea l’adozione di un sistema
di responsabilità amministrativa degli enti per reati tributari presupposto che da
un lato prevede reati in tema di evasione dei redditi ulteriori rispetto a quelli
previsti dalla direttiva Pif e, dall’altro, non era ancora idonea a coprire le ipo-
(9)
tesi di frode grave in materia di Iva da essa previste, mancando, nella forma
consumata e tentata, i delitti dichiarativi e di indebita compensazione (artt. 4, 5
e 10-quater) caratterizzati dalla transnazionalità e dall’importo del danno causato
superiore a dieci milioni di Euro.
Tale carenza è stata sanata dal decreto legislativo 75, attuativo della dele-
ga, il quale ha disposto l’allargamento della responsabilità degli enti di cui al
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, già prevista dall’art. 25-quinquiesdecies, introdotto
dalla legge n. 157/2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11, anche
per i reati di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, di omessa dichiarazione
previsto dall’articolo 5 e di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater
“se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di eva-
dere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a
dieci milioni di euro”.
Con l’inclusione dei reati tributari tra quelli presupposto della responsabi-
lità 231 viene in gran parte superata l’irragionevolezza di un sistema che assog-
getta la società contribuente beneficiaria dell’evasione alla sola confisca diretta
del profitto da evasione, laddove il contribuente persona fisica è esposto anche
alla confisca per equivalente .
(10)
Detta inclusione, peraltro, comporta significativi adattamenti dei model-
li organizzativi funzionali alla prevenzione dei reati tributari presupposto,
(9) La quale peraltro prevede una tutela minimale (considerando n. 16) restando gli Stati membri
liberi di prevederne una più intensa.
(10) Secondo lo schema delineato dalla nota Cass., sez. un., 5 marzo 2014, n. 10561, GUBERT, la quale
utilizzava la mancata previsione dei reati tributari tra quelli presupposto della responsabilità ex
D.Lgs. n. 231/2001 per giustificare il principio della natura sempre diretta della confisca del dena-
ro, essendo quella per equivalente nei confronti dell’ente prevista solo dal citato D.Lgs. Anche se
la novella sottrae all’iter argomentativo della sentenza Gubert tale spunto ermeneutico, il princi-
pio della natura sempre diretta della confisca del denaro resiste a tale parziale amputazione.
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