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DOTTRINA



             direttiva Pif, imposta dalla legge n. 117/2019; 2) con l’implementazione che
             era  stata  suggerita  nel  2010  dalla  Commissione  Greco,  insediata  presso  il
             Ministero della Giustizia, che la riservava ai soli reati ex art 2, comma 1, 5, 8,
             10, D.Lgs. n. 74/2000, con esclusione quindi delle dichiarazioni fraudolente
             mediante altri artifici e di quelle infedeli (articoli 3 e 4, D.Lgs. n. 74/2000), che
             invece rientrano senz’altro nel paradigma del citato articolo 3, comma 1, lettera e)
             della legge n. 117/2019.
                  La scelta compiuta appariva un compromesso rispetto a dette suggestioni
             ispiratrici (sono inclusi gli artt. 2, 3, 8, 10 e 11) e delinea l’adozione di un sistema
             di responsabilità amministrativa degli enti per reati tributari presupposto che da
             un lato prevede reati in tema di evasione dei redditi ulteriori rispetto a quelli
             previsti dalla direttiva Pif  e, dall’altro, non era ancora idonea a coprire le ipo-
                                     (9)
             tesi di frode grave in materia di Iva da essa previste, mancando, nella forma
             consumata e tentata, i delitti dichiarativi e di indebita compensazione (artt. 4, 5
             e 10-quater) caratterizzati dalla transnazionalità e dall’importo del danno causato
             superiore a dieci milioni di Euro.
                  Tale carenza è stata sanata dal decreto legislativo 75, attuativo della dele-
             ga, il quale ha disposto l’allargamento della responsabilità degli enti di cui al
             D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, già prevista dall’art. 25-quinquiesdecies, introdotto
             dalla legge n. 157/2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11, anche
             per i reati di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, di omessa dichiarazione
             previsto dall’articolo 5 e di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater
             “se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di eva-
             dere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a
             dieci milioni di euro”.
                  Con l’inclusione dei reati tributari tra quelli presupposto della responsabi-
             lità 231 viene in gran parte superata l’irragionevolezza di un sistema che assog-
             getta la società contribuente beneficiaria dell’evasione alla sola confisca diretta
             del profitto da evasione, laddove il contribuente persona fisica è esposto anche
             alla confisca per equivalente .
                                        (10)
                  Detta inclusione, peraltro, comporta significativi adattamenti dei model-
             li  organizzativi  funzionali  alla  prevenzione  dei  reati  tributari  presupposto,
             (9)  La quale peraltro prevede una tutela minimale (considerando n. 16) restando gli Stati membri
                  liberi di prevederne una più intensa.
             (10)  Secondo lo schema delineato dalla nota Cass., sez. un., 5 marzo 2014, n. 10561, GUBERT, la quale
                  utilizzava la mancata previsione dei reati tributari tra quelli presupposto della responsabilità ex
                  D.Lgs. n. 231/2001 per giustificare il principio della natura sempre diretta della confisca del dena-
                  ro, essendo quella per equivalente nei confronti dell’ente prevista solo dal citato D.Lgs. Anche se
                  la novella sottrae all’iter argomentativo della sentenza Gubert tale spunto ermeneutico, il princi-
                  pio della natura sempre diretta della confisca del denaro resiste a tale parziale amputazione.

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