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LE RECENTI NOVITÀ IN TEMA DI REATI TRIBUTARI



               rammentando che il sindacato sulla loro efficacia e attuazione prima della com-
               missione del reato stesso spetta al giudice del merito .
                                                                  (11)
                     Nel contempo va soddisfatta l’esigenza che gli organismi interni di control-
               lo (chiamati a vigilare sull’adeguatezza e l’osservanza dei modelli, nonché sul-
               l’eventuale necessità del loro adeguamento alla concreta situazione dell’ente) non
               solo abbiano componenti dotati delle peculiari competenze tecniche in materia
               fiscale, ma siano dotati di piena autonomia e indipendenza rispetto ai vertici
               dello stesso ente che, di fatto, sono tra i più probabili autori dei reati tributari pre-
               supposto. Va peraltro registrato che il legislatore non è intervenuto sul tema del
               doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo , questione che si pone
                                                                   (12)
               con rinnovata problematicità, in quanto, per i reati previsti dall’art. 25-quinquiesdecies
               del D.Lgs. 231, l’ente che tragga vantaggio dalla condotta realizzata nel suo inte-
               resse dal legale rappresentante potrebbe rispondere anche in sede fiscale .
                                                                                     (13)
                     Un’ultima notazione va fatta in ordine allo spunto interpretativo traibile
               dal distinto riferimento che l’articolo 25-quinquiesdecies fa ai commi 1 e 2-bis degli
               articoli 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000, differenziando l’entità delle quote (rispetti-
               vamente cinquecento e quattrocento). Nella non sempre agevole individuazio-
               ne della natura circostanziale di una fattispecie 14 sembra che detta scelta del
               legislatore, essendo operata nella stessa sede in cui è stato introdotto il comma
               2-bis,  risulti  orientata  a  delineare  la  reciproca  autonomia  delle  fattispecie  ex
               commi 1 e 2-bis, escludendone la natura circostanziale e quindi la praticabilità
               del giudizio di comparazione per l’ipotesi del comma 2-bis.


               4.  La confisca allargata
                     La novella ha poi affrontato un tema che il legislatore della legge n. 117/2019
               aveva trascurato, nonostante l’articolo 10 della direttiva UE 1371/2017 impo-
               nesse l’adozione di misure necessarie per consentire il congelamento e la con-
               fisca in casi di frode lesiva degli interessi finanziari dell’UE.

               (11)  Ex plurimis, Cass., 8 ottobre 2019, n. 43656.
               (12)  In argomento, cfr., S. FRANCAZI, Ne bis in idem e reati tributari, in Dir. pen. proc., 2018, IX, 1222
                     e G. GAETA, Dove non arriva il principio: il ne bis in idem tra sanzioni tributarie e politica giudiziaria
                     delle Corti superiori, in archiviopenale.it, 23 aprile 2018.
               (13)  La Cassazione costantemente esclude la violazione del divieto di bis in idem nel diverso caso
                     di condanna del legale rappresentante per reato tributario e di sanzione amministrativa nei
                     confronti della società per lo stesso fatto, trattandosi di soggetti giuridici diversi (ex plurimis,
                     Cass. 28 settembre 2018, n. 42897).
               (14)  La giurisprudenza delle Sezioni Unite tende a valorizzare il criterio strutturale come unico (o
                     principale)  canone  interpretativo  per  la  distinzione  tra  elementi  essenziali  e  circostanziali
                     della fattispecie (cfr., Cass, sez. un, 26 giugno 2002, n. 26351, 24 giugno 2010, n. 35737 e 27
                     ottobre 2012, n. 4694).

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