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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
E BUROCRAZIA DIFENSIVA
SOMMARIO: 1. Premessa sul DL Semplificazioni: l’impulso “a fare” nei confronti del pub-
blico agente. - 2. Il tormentato rapporto tra abuso d’ufficio, tipicità e determi-
natezza dal Codice Rocco alla legge Severino. - 3. Il nuovo delitto di abuso
d’ufficio. - 4. Conclusioni: fine della burocrazia difensiva?
1. Premessa sul DL Semplificazioni: l’impulso “a fare” nei confronti del
pubblico agente
Con l’articolo 23 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 - rubricato
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, pubblicato in
G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, suppl. ord. n. 24 - convertito con la legge 11 set-
tembre 2020, n. 120 (in G.U. del 14 settembre 20), il Legislatore ha modificato
sensibilmente il delitto di abuso d’ufficio, previsto all’art. 323 del codice penale.
Il reato punisce ora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che
agisca non più “in violazione di norme di legge o di regolamento” bensì “in vio-
lazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita ”.
Come si vedrà (par. 3), la novella lascia inalterati gli altri elementi della fattispe-
cie , continuando a richiedere il duplice evento, dell’ingiusto vantaggio patri-
(1)
moniale o del danno ingiusto, oggetto del dolo intenzionale del pubblico uffi-
ciale o dell’incaricato di pubblico servizio, che pongano in essere l’attività nello
svolgimento delle funzioni o del servizio, prevedendo ancora - quale ulteriore
modalità di condotta - l’inosservanza dell’obbligo di astensione in presenza di
un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.
Tra le ragioni della novella assume anzitutto rilievo la circostanza per la
quale i procedimenti per abuso d’ufficio il più delle volte originano dal fallimen-
to del cosiddetto diritto amministrativo dell’efficienza ; numerose infatti, le
(2)
denunce di cittadini esasperati da risposte (o silenzi ) per nulla “performanti”
(4)
(3)
(1) G. L. GATTA, Da Spazza-Corrotti a “basta paura”: il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale
abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo “salvo intese” (e la riserva di legge?), in Sistema
Penale, 17 luglio 2020, pag. 3.
(2) G. VICICONTE, B. RIDARELLI, Il nuovo abuso d’ufficio e la difficile convivenza tra diritto penale e diritto
amministrativo, in Il Penalista, 21settembre 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 1.
(3) Cfr., A. FIORELLA, Riflessioni sulla cosiddetta amministrazione pubblica difensiva: l’abuso d’ufficio come
‘spauracchio’? in A. R. Castaldo, op. cit. pag. 109.
(4) Giova rammentare che il delitto di abuso d’ufficio può essere integrato anche da condotte omis-
sive, allorquando la norma giuridica violata abbia ad oggetto un obbligo di fare che l’agente non
osserva (cfr., Cass., sez. Sesta, n. 41697/2010, in banca dati De jure); ovvero quando sullo stesso
incombe una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., con riferimento all’obbligo di
impedire un evento di danno (cfr., Cass. sez. Quinta, n. 37088/2013, in banca dati De jure). Si pensi,
a mero titolo esemplificativo: alla condotta del sindaco e di alcuni funzionari che avevano delibe-
ratamente omesso di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione di un immobile al fine di pro-
curare un indebito vantaggio ai proprietari (Cass., sez. Sesta, n. 10009/2010, in banca dati De jure).
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