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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
                                         E BUROCRAZIA DIFENSIVA



               SOMMARIO: 1. Premessa sul DL Semplificazioni: l’impulso “a fare” nei confronti del pub-
                          blico agente. - 2. Il tormentato rapporto tra abuso d’ufficio, tipicità e determi-
                          natezza dal Codice Rocco alla legge Severino. - 3. Il nuovo delitto di abuso
                          d’ufficio. - 4. Conclusioni: fine della burocrazia difensiva?


               1.  Premessa sul DL Semplificazioni: l’impulso “a fare” nei confronti del
                  pubblico agente
                     Con l’articolo 23 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 - rubricato
               Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale,  pubblicato  in
               G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, suppl. ord. n. 24 - convertito con la legge 11 set-
               tembre 2020, n. 120 (in G.U. del 14 settembre 20), il Legislatore ha modificato
               sensibilmente il delitto di abuso d’ufficio, previsto all’art. 323 del codice penale.
               Il reato punisce ora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che
               agisca non più “in violazione di norme di legge o di regolamento” bensì “in vio-
               lazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
               atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita ”.
               Come si vedrà (par. 3), la novella lascia inalterati gli altri elementi della fattispe-
               cie , continuando a richiedere il duplice evento, dell’ingiusto vantaggio patri-
                  (1)
               moniale o del danno ingiusto, oggetto del dolo intenzionale del pubblico uffi-
               ciale o dell’incaricato di pubblico servizio, che pongano in essere l’attività nello
               svolgimento delle funzioni o del servizio, prevedendo ancora - quale ulteriore
               modalità di condotta - l’inosservanza dell’obbligo di astensione in presenza di
               un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.
                     Tra le ragioni della novella assume anzitutto rilievo la circostanza per la
               quale i procedimenti per abuso d’ufficio il più delle volte originano dal fallimen-
               to  del  cosiddetto  diritto  amministrativo  dell’efficienza ;  numerose  infatti,  le
                                                                     (2)
               denunce di cittadini esasperati  da risposte (o silenzi ) per nulla “performanti”
                                                                  (4)
                                            (3)
               (1)   G. L. GATTA, Da Spazza-Corrotti a “basta paura”: il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale
                     abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo “salvo intese” (e la riserva di legge?), in Sistema
                     Penale, 17 luglio 2020, pag. 3.
               (2)   G. VICICONTE, B. RIDARELLI, Il nuovo abuso d’ufficio e la difficile convivenza tra diritto penale e diritto
                     amministrativo, in Il Penalista, 21settembre 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 1.
               (3)   Cfr., A. FIORELLA, Riflessioni sulla cosiddetta amministrazione pubblica difensiva: l’abuso d’ufficio come
                     ‘spauracchio’? in A. R. Castaldo, op. cit. pag. 109.
               (4)   Giova rammentare che il delitto di abuso d’ufficio può essere integrato anche da condotte omis-
                     sive, allorquando la norma giuridica violata abbia ad oggetto un obbligo di fare che l’agente non
                     osserva (cfr., Cass., sez. Sesta, n. 41697/2010, in banca dati De jure); ovvero quando sullo stesso
                     incombe una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., con riferimento all’obbligo di
                     impedire un evento di danno (cfr., Cass. sez. Quinta, n. 37088/2013, in banca dati De jure). Si pensi,
                     a mero titolo esemplificativo: alla condotta del sindaco e di alcuni funzionari che avevano delibe-
                     ratamente omesso di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione di un immobile al fine di pro-
                     curare un indebito vantaggio ai proprietari (Cass., sez. Sesta, n. 10009/2010, in banca dati De jure).

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