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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
                                         E BUROCRAZIA DIFENSIVA



                     La frequenza con cui il Legislatore è intervenuto sulla fattispecie si com-
               prende, posto che, trattandosi della norma di chiusura  dei delitti commessi
                                                                     (20)
               dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, lo spazio di intervento
               dell’abuso d’ufficio si traduce  nello spazio riservato al controllo della magi-
                                            (21)
               stratura penale sull’attività della pubblica amministrazione .
                                                                       (22)

               2.1. L’abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge nel Codice del 1930
                     L’art. 323, nella versione introdotta dal Codice Rocco, puniva con la reclu-
               sione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila, «il pubblico
               ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per reca-
               re ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preve-
               duto come reato da una particolare disposizione di legge».
                     Si osserva  come tale norma rifletteva la convinzione dell’epoca che i
                              (23)
               delitti  contro  la  pubblica  amministrazione  tutelassero  l’interesse  pubblico  al
               normale funzionamento e al prestigio della pubblica amministrazione, sotto il
               profilo della probità, della fedeltà e del rispetto dovuto dai pubblici funzionari.
               Siffatta impostazione, in linea con l’ideologia politica del codificatore, era frutto
               di una visione pubblicistica e verticistica dei reati contro la pubblica ammini-
               strazione, nei quali l’autorità era “incarnata” dai pubblici ufficiali, idealmente
               posti su una sorta di “piedistallo” , dal quale erano sì maggiormente tutelati,
                                                (24)
               ma anche più responsabili rispetto ai comuni cittadini.
                     Con la svolta repubblicana (1948), si rese necessaria una interpretazione
               costituzionalmente orientata del bene giuridico , mediante l’aggancio all’art. 97,
                                                            (25)
               comma  2,  della  Costituzione ,  ovvero  al  buon  andamento  -  comunemente
                                            (26)
               inteso come l’efficienza dell’azione amministrativa in aderenza al pubblico inte-
               resse - ed all’imparzialità - posta a presidio della parità di trattamento tra tutti i
               cittadini, che non dovrebbe essere alterata dalla condotta (illecita) dei pubblici
               agenti  - della pubblica amministrazione.
                     (27)
               (20)  G. L. GATTA, op. cit., pag. 5.
               (21)  Cfr., ex plurimis, S. SEMINARA, Art. 323, in Commentario breve al codice penale, (a cura di) A.
                     CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, CEDAM, Padova, 2003, pagg. 938 e ss.
               (22)  Cfr., S. MASSI, Parametri formali e “violazione di legge” nell’abuso d’ufficio, in Arch. pen., 2019, n. 1,
                     pag. 1, la quale afferma che «… l’abuso d’ufficio… da sempre, almeno “di fatto”, costituisce
                     la “via privilegiata di accesso” al sindacato del magistrato penale sull’azione amministrativa
                     sino alle pure valutazioni di merito».
               (23)  E. CONTIERI, Abuso innominato di ufficio, in Enc. dir., vol. I, Giuffre , Milano, 1958, pagg. 187 ss.
               (24)  B. ROMANO, op. cit., pag. 3.
               (25)  L. STORTONI, Delitti contro la pubblica amministrazione, in Diritto Penale, Lineamenti di Parte
                     Speciale, II ed., Monduzzi, Bologna, 2000, pag. 74.
               (26)  A tenore del quale «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
                     che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialita dell’amministrazione».

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