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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
E BUROCRAZIA DIFENSIVA
La frequenza con cui il Legislatore è intervenuto sulla fattispecie si com-
prende, posto che, trattandosi della norma di chiusura dei delitti commessi
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dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, lo spazio di intervento
dell’abuso d’ufficio si traduce nello spazio riservato al controllo della magi-
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stratura penale sull’attività della pubblica amministrazione .
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2.1. L’abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge nel Codice del 1930
L’art. 323, nella versione introdotta dal Codice Rocco, puniva con la reclu-
sione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila, «il pubblico
ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per reca-
re ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preve-
duto come reato da una particolare disposizione di legge».
Si osserva come tale norma rifletteva la convinzione dell’epoca che i
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delitti contro la pubblica amministrazione tutelassero l’interesse pubblico al
normale funzionamento e al prestigio della pubblica amministrazione, sotto il
profilo della probità, della fedeltà e del rispetto dovuto dai pubblici funzionari.
Siffatta impostazione, in linea con l’ideologia politica del codificatore, era frutto
di una visione pubblicistica e verticistica dei reati contro la pubblica ammini-
strazione, nei quali l’autorità era “incarnata” dai pubblici ufficiali, idealmente
posti su una sorta di “piedistallo” , dal quale erano sì maggiormente tutelati,
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ma anche più responsabili rispetto ai comuni cittadini.
Con la svolta repubblicana (1948), si rese necessaria una interpretazione
costituzionalmente orientata del bene giuridico , mediante l’aggancio all’art. 97,
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comma 2, della Costituzione , ovvero al buon andamento - comunemente
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inteso come l’efficienza dell’azione amministrativa in aderenza al pubblico inte-
resse - ed all’imparzialità - posta a presidio della parità di trattamento tra tutti i
cittadini, che non dovrebbe essere alterata dalla condotta (illecita) dei pubblici
agenti - della pubblica amministrazione.
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(20) G. L. GATTA, op. cit., pag. 5.
(21) Cfr., ex plurimis, S. SEMINARA, Art. 323, in Commentario breve al codice penale, (a cura di) A.
CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, CEDAM, Padova, 2003, pagg. 938 e ss.
(22) Cfr., S. MASSI, Parametri formali e “violazione di legge” nell’abuso d’ufficio, in Arch. pen., 2019, n. 1,
pag. 1, la quale afferma che «… l’abuso d’ufficio… da sempre, almeno “di fatto”, costituisce
la “via privilegiata di accesso” al sindacato del magistrato penale sull’azione amministrativa
sino alle pure valutazioni di merito».
(23) E. CONTIERI, Abuso innominato di ufficio, in Enc. dir., vol. I, Giuffre , Milano, 1958, pagg. 187 ss.
(24) B. ROMANO, op. cit., pag. 3.
(25) L. STORTONI, Delitti contro la pubblica amministrazione, in Diritto Penale, Lineamenti di Parte
Speciale, II ed., Monduzzi, Bologna, 2000, pag. 74.
(26) A tenore del quale «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialita dell’amministrazione».
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