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DOTTRINA
o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo
di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni…». L’imponente intervento di modifica sulla
fattispecie rilasciava questa volta un reato ad evento naturalistico (il vantaggio
o il danno arrecato a sé o ad altri), con condotta tipicizzata (la violazione di
norme di legge o di regolamento ovvero l’omessa astensione), mediante un
approccio selettivo definito “multilivello” .
(44)
Per quanto concerne il bene giuridico, secondo la dottrina era mono
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offensivo nella accezione dell’evento di danno, pluri offensivo nella accezione
dell’ingiusto vantaggio; in quest’ultimo caso il privato non era solo danneggiato
- legittimato cioè a costituirsi parte civile ai sensi degli articoli 74 e ss. c.p.p. -
ma anche persona offesa - e quindi facoltizzato a proporre opposizione alla
richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 410, c.p.p. -.
Nessun dubbio sulla persistente natura di delitto proprio, potendo i sog-
getti attivi essere il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o l’incaricato di pubblico ser-
vizio (art. 358 c.p.) , purchè la condotta - di amministrazione attiva, consultiva
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o di controllo - fosse stata posta in essere “nello svolgimento delle funzioni o
del servizio”. Non costituiva quindi abuso d’ufficio l’attività realizzata come
abuso d’autorità , mentre il privato destinatario dell’ingiusto vantaggio patri-
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moniale poteva ben concorrere nel reato commesso dall’intraneo .
(48)
(49)
(44) M. NADDEO, Abuso d’ufficio: tipicità umbratile o legalità crepuscolare del diritto vivente? Dogmatica di
categorie e struttura del tipo nella prospettiva de lege ferenda, in A. R. CASTALDO, op. cit., pag. 32.
(45) M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2019,
pag. 352.
(46) Com’è noto, la qualifica di soggetto attivo nel reato in esame non dipende dal rapporto di
dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma dalla necessità che l’attività in
concreto svolta dall’agente sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.
Cfr., ex plurimis, F. S. FORTUNA, in I delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano, II
ed., 2010, pagg. 338 e ss.
(47) Ciò significa che non rientravano nel fuoco della fattispecie quei comportamenti anche solo
occasionati dallo svolgimento delle funzioni ovvero quelli tenuti come soggetto privato,
senza servirsi in alcun modo dell’attività funzionale svolta. cfr., E. INFANTE, Abuso d’ufficio, in
I delitti contro la pubblica amministrazione, in Trattato di Diritto penale, parte speciale, a cura di A.
CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Utet, Torino, 2008, pag. 312.
(48) Si pensi all’amministratore delegato di una società di capitali operante nel settore dei servizi
ecologici, aggiudicatario di una gara d’appalto comunale avente ad oggetto la raccolta di rifiu-
ti, sulla scorta di una determinazione adottata dal Dirigente del Servizio Ambiente del
Comune in violazione di legge, procurando così ingiusto vantaggio patrimoniale al privato,
consistente nell’incasso delle somme risultanti dall’esercizio del servizio (caso tratto da
Tribunale di Velletri, sezione GIP, sentenza n. 65/2013, CARONTI, inedita).
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