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DOTTRINA



             o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del
             servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo
             di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o
             negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
             vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
             reclusione da sei mesi a tre anni…». L’imponente intervento di modifica sulla
             fattispecie rilasciava questa volta un reato ad evento naturalistico (il vantaggio
             o il danno arrecato a sé o ad altri), con condotta tipicizzata (la violazione di
             norme di legge o di regolamento ovvero l’omessa astensione), mediante un
             approccio selettivo definito “multilivello” .
                                                     (44)
                  Per quanto concerne il bene giuridico, secondo la dottrina  era mono
                                                                            (45)
             offensivo nella accezione dell’evento di danno, pluri offensivo nella accezione
             dell’ingiusto vantaggio; in quest’ultimo caso il privato non era solo danneggiato
             - legittimato cioè a costituirsi parte civile ai sensi degli articoli 74 e ss. c.p.p. -
             ma anche persona offesa - e quindi facoltizzato a proporre opposizione alla
             richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 410, c.p.p. -.
                  Nessun dubbio sulla persistente natura di delitto proprio, potendo i sog-
             getti attivi essere il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o l’incaricato di pubblico ser-
             vizio (art. 358 c.p.) , purchè la condotta - di amministrazione attiva, consultiva
                              (46)
             o di controllo - fosse stata posta in essere “nello svolgimento delle funzioni o
             del servizio”. Non costituiva quindi abuso d’ufficio l’attività realizzata come
             abuso d’autorità , mentre il privato destinatario dell’ingiusto vantaggio patri-
                            (47)
             moniale poteva ben concorrere  nel reato commesso dall’intraneo .
                                           (48)
                                                                              (49)
             (44)  M. NADDEO, Abuso d’ufficio: tipicità umbratile o legalità crepuscolare del diritto vivente? Dogmatica di
                  categorie e struttura del tipo nella prospettiva de lege ferenda, in A. R. CASTALDO, op. cit., pag. 32.
             (45)  M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2019,
                  pag. 352.
             (46)  Com’è noto, la qualifica di soggetto attivo nel reato in esame non dipende dal rapporto di
                  dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma dalla necessità che l’attività in
                  concreto svolta dall’agente sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.
                  Cfr., ex plurimis, F. S. FORTUNA, in I delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano, II
                  ed., 2010, pagg. 338 e ss.
             (47)  Ciò significa che non rientravano nel fuoco della fattispecie quei comportamenti anche solo
                  occasionati  dallo  svolgimento  delle  funzioni  ovvero  quelli  tenuti  come  soggetto  privato,
                  senza servirsi in alcun modo dell’attività funzionale svolta. cfr., E. INFANTE, Abuso d’ufficio, in
                  I delitti contro la pubblica amministrazione, in Trattato di Diritto penale, parte speciale, a cura di A.
                  CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Utet, Torino, 2008, pag. 312.
             (48)  Si pensi all’amministratore delegato di una società di capitali operante nel settore dei servizi
                  ecologici, aggiudicatario di una gara d’appalto comunale avente ad oggetto la raccolta di rifiu-
                  ti,  sulla  scorta  di  una  determinazione  adottata  dal  Dirigente  del  Servizio  Ambiente  del
                  Comune in violazione di legge, procurando così ingiusto vantaggio patrimoniale al privato,
                  consistente  nell’incasso  delle  somme  risultanti  dall’esercizio  del  servizio  (caso  tratto  da
                  Tribunale di Velletri, sezione GIP, sentenza n. 65/2013, CARONTI, inedita).

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