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DOTTRINA



                  Così, rispetto ad un originario approccio di stampo certamente verticale,
             si è fatta strada una prospettiva diametralmente opposta della offesa ricevuta
             dalla collettività, da parte di un pubblico potere che non salvaguarda i cittadini,
             e che finisce per essere il luogo del malaffare e del privilegio di pochi .
                                                                                (28)
                  Il Legislatore del 1930, rifiutando le specificazioni dell’evento previste nel
             progetto preliminare del codice , aveva preferito la formula dell’abuso (inno-
                                           (29)
             minato) di cui all’art. 175 del Codice Zanardelli (1889) . Il delitto in esame era
                                                                 (30)
             così configurato quale reato di mera condotta, il cui elemento oggettivo appa-
             riva però del tutto sfuggente - l’abuso dei poteri  - di tal che la sussistenza del
                                                           (31)
             reato finiva con il ricadere tutta sul dato soggettivo del dolo specifico. La circo-
             stanza aveva generato non pochi problemi applicativi ed un macroscopico defi-
             cit di tassatività, tuttavia respinto dalla Corte Costituzionale .
                                                                      (32)

             2.2. La fattispecie di abuso d’ufficio introdotta dall’articolo 13 della legge 86/1990
                  L’esigenza di conferire maggiore determinatezza alla fattispecie ed al con-
             tempo limitare le paure dei pubblici funzionari di subire azioni penali determi-
             nava il Legislatore, dopo oltre mezzo secolo, a modificare l’abuso d’ufficio. Con
             l’art. 13 della legge 86 del 1990, veniva integralmente sostituito l’art. 323 c.p.,
             che puniva con la reclusione fino a due anni, se il fatto non costituiva più grave
             reato, «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio , che, al fine
                                                                           (33)
             di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arre-
             care ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio…».
                  La configurazione “aperta” della fattispecie - il cui nucleo dell’azione
             tipica consisteva in un generico abuso dell’ufficio - restituiva ancora un reato
             di mera condotta, che consentiva di ritenere penalmente rilevanti non solo le
             abrogate  figure  del  peculato  per  distrazione  e  dell’interesse  privato  in  atti

             (27)  M. PARODI GIUSINO, voce Abuso d’ufficio, in Dig. disc. pen., vol. I, Utet, Torino, 1987, 42.
             (28)  Così B. ROMANO, op. cit., pag. 4.
             (29)  Cfr., Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, pagg. 132 e ss.
             (30)  La norma - rubricata abuso di autorità - recitava: “… Il pubblico ufficiale che, abusando del
                  suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto
                  come reato da una speciale disposizione di legge, è punito con la detenzione da quindici gior-
                  ni ad un anno e, qualora agisca per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, sostituita
                  alla detenzione la reclusione…”.
             (31)  Cfr., ad esempio Cass., 17 febbraio 1936, AMBROSIO, in Giust. Pen., 1936, II, 1092, 414,
                  secondo cui costituiva abuso innominato d’ufficio, la condotta del direttore del carcere che
                  aveva consentito a un detenuto di uscire temporaneamente dall’istituto per accudire a un
                  affare.
             (32)  Corte Cost., sent. 4 febbraio 1965, n. 7, in Giur. Cost., 1965, pag. 50.
             (33)  Merita rammentare che con la modifica del 1990 veniva estesa la soggettività attiva all’inca-
                  ricato di pubblico servizio.

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