Page 90 - Layout 2
P. 90

DOTTRINA



             della pubblica amministrazione, a tanti livelli (dalla scuola agli enti locali, dalle
             Forze dell’ordine alle società municipalizzate).
                  La riforma - è stato osservato  - cerca così di porre un freno al concla-
                                               (5)
             mato  timore  dei  rappresentanti  della  pubblica  amministrazione  di  assumere
             decisioni discrezionali. La paura di essere incriminati per abuso d’ufficio, avreb-
             be infatti indotto  - come per la medicina difensiva nel settore della colpa pena-
                             (6)
             le  degli  esercenti  le  professioni  sanitarie   -  alla  cosiddetta  amministrazione
                                                     (7)
             difensiva .
                     (8)
             (5)  M. GAMBARDELLA, Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice
                  penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell’abuso d’ufficio, in Sistema Penale, n. 7/20, pag. 133.
             (6)  Si esprime in termini di concausa, A. NISCO, La riforma dell’abuso d’ufficio: un dilemma legislativo
                  insoluto ma non insolubile, in Sistema Penale, 20 novembre 2020, pag. 6.
             (7)  Suggerisce questo parallelo C. CUPELLI, L’abuso d’ufficio, in Delitti dei pubblici ufficiali contro la
                  P.A., (a cura di) B. ROMANO, A. MARANDOLA, Wolters Kluwer, CEDAM, 2020, pag. 291.
                  L’autore coglie un interessante parallelismo con quanto accade nel settore della responsabilità
                  penale medica, ove, al cospetto di interventi normativi manifestamente diretti a contrastare
                  il non dissimile fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, la giurisprudenza sta proce-
                  dendo - in nome di un’interpretazione costituzionalmente conforme - a obliterare il tenore
                  letterale (più restrittivo) dell’art. 590-sexies, c.p., la cui valorizzazione avrebbe creato un vulnus
                  in termini di meritevolezza di pena, legato alla impunità di condotte mediche (anche grave-
                  mente) imperite, se rispettose di linee guida certificate e adeguate al caso concreto. Nel caso
                  dell’abuso d’ufficio, a restare sguarniti di tutela - e a meritare pertanto un intervento corret-
                  tivo ben oltre il significato testuale degli enunciati normativi (richiamando ancora quanto sta-
                  bilito dalle Sezioni Unite Mariotti con riguardo all’art. 590-sexies, c.p.) - sarebbero i compor-
                  tamenti più insidiosi nell’ambito dell’attività amministrativa, connotati da un uso distorto del
                  potere discrezionale, svincolato da una più marcata (e dunque manifesta) violazione di legge.
             (8)  Cfr., l’indagine statistica riportata da F. COPPOLA, Abuso d’ufficio: appunti per una possibile riforma
                  dai lavori della Law Commission sulla common law offence of  Misconduct in Publice Office, in Archivio
                  Penale, n. 2/20, pagg. 15 e ss. Partendo dal progetto di ricerca che aveva coinvolto le sette
                  università della Campania dal titolo “Pubblica Amministrazione: semplificare i processi deci-
                  sionali, migliorare le performance”, l’Autore riporta dati interessanti su un campione di 780
                  dipendenti della Regione Campania. Quanto anzitutto al tasso di timore legato all’instaura-
                  zione del procedimento penale per abuso d’ufficio, mentre il 21% degli intervistati aveva
                  dichiarato che il suo comportamento nell’ambito dei procedimenti amministrativi - con par-
                  ticolare riguardo a quelli che sfociano nell’adozione di atti amministrativi o certificativi - era
                  molto condizionato dal timore dell’instaurazione di un procedimento penale a suo carico per
                  abuso d’ufficio, il 44% rispondeva di essere “mediamente condizionato”, per un totale del
                  65% di condizionamento piu  o meno elevato; soltanto il 34% si dichiarava “per nulla con-
                  dizionato”. Per quanto concerne la poca serenita  d’azione del pubblico agente, che alimenta
                  la burocrazia difensiva, il 61% dei dipendenti intervistati rispondeva che “rallenta il procedi-
                  mento perche  l’agente tenta di ottenere le maggiori rassicurazioni possibili sulla correttezza
                  dell’iter seguito”; secondo il 22% cio  non aveva nessun rilevante effetto; per il 9% tale timore
                  poteva avere addirittura un effetto acceleratorio nella gestione della pratica; per il 6% “bloc-
                  ca per lunghi periodi l’adozione di atti, paralizzando l’operativita  della P.A.”. Quanto poi alla
                  tendenziale incapacita  dell’art. 323, c.p. ante riforma 2020 di orientare il comportamento
                  del pubblico agente, alla richiesta di indicare se la previgente formulazione della disposi-
                  zione - segnatamente l’inciso “in violazione di norme di legge o di regolamento” - consen-
                  tisse all’operatore di cogliere quale fosse il comportamento suscettibile di censura, il 42%
                  dichiarava “mai”; il 4% “sicuramente no”; il 53% dichiarava “si”, ma il 16% di coloro che
                  avevano risposto affermativamente, precisavano che cio  avviene “soltanto con difficolta ”.

             88
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95