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ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO ALLA PERDURANTE LEGITTIMITÀ
                           COSTITUZIONALE DEL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI



                     Non mancano tuttavia opinioni in senso contrario manifestate da chi non
               rinviene alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati nella scelta del legi-
               slatore del 2016. A sostegno di questa differente interpretazione, si invoca l’esi-
               genza di offrire adeguata tutela all’irrinunciabile bene della disciplina militare,
               esigenza che renderebbe del tutto ragionevole la scelta del legislatore di mante-
               nere una più intensa risposta punitiva per un identico fatto materiale che sia
               commesso, anche se per ragioni estranee al servizio, in un contesto militare, in
               cui l’ordinata convivenza è posta a fondamento dell’efficienza stessa delle Forze
               armate . In tale prospettiva, si sottolinea come la diversità di trattamento tra
                      (15)
               il comune cittadino e quello in divisa trovi la propria ragion d’essere nel fatto
               che vengono qui in rilievo beni giuridici diversi, trattandosi di interessi che solo
               apparentemente possono sembrare uguali. Questa interpretazione, diversamen-
               te  dalla  precedente,  si  schiera  dunque  a  sostegno  della  ragionevolezza  insita
               nella previsione di una differente risposta punitiva da parte del legislatore.
                     Alla Corte, dunque, il delicato compito di dipanare l’intricata faccenda.


               2. Interviene la Corte Costituzionale: la sentenza n. 215 del 2017
                     L’intervento della Consulta è tranchant ed è tale da rovesciare completa-
               mente l’impostazione di fondo dalla quale muoveva la sollevata questione.
                     La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità, e lo fa con argo-
               mentazioni precise e lineari, conducendo un ragionamento che pone l’accento
               sulla peculiare posizione assunta dal cittadino che decide di entrare a far parte,
               oggi liberamente, del consorzio militare.
                     previsione che stabilisce l’irrogazione della pena della reclusione militare anche a fronte di con-
                     dotte tenute in contesti che con l’area degli interessi militari paiono privi di connessioni”.
               (15)  Questa la posizione assunta in giudizio dalla difesa statale. L’Avvocatura Generale dello Stato,
                     che  eccepisce  la  inammissibilità  della  questione  sollevata,  sottolinea,  entrando  nel  merito
                     delle censure, la necessità di tutelare il bene irrinunciabile della disciplina militare, intesa quale
                     coesa e ordinata convivenza nell’ambito del consorzio militare. Anche quelli di efficienza e
                     coesione delle Forze Armate, come già in passato affermato dalla stessa Corte Costituzionale,
                     sono interessi connaturati al concetto di disciplina militare. In tale ottica, non apparirebbe
                     affatto irragionevole la scelta del legislatore di mantenere per i militari una risposta di tipo
                     penale per lo stesso fatto commesso, anche se per cause estranee al servizio, in un contesto
                     militare, ove l’ordinata convivenza è posta a fondamento dell’efficienza stessa delle Forze
                     Armate. Osserva, quindi, l’Avvocatura Generale dello Stato, che “diversamente da quanto
                     sostenuto nelle ordinanze di rimessione, non vi sarebbe alcuna regressione della garanzia dei
                     diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli cittadini militari di fronte alle esigenze della
                     struttura militare”, in quanto l’ordinamento militare non si presenta “come un aliud o con-
                     trario”, bensì come un regime basato su deroghe puntuali rispetto al modello dell’ammini-
                     strazione civile. “La diversità di trattamento tra militari e altri cittadini non fonderebbe le pro-
                     prie ragioni sulla tutela di beni superiori, ma di beni diversi”. Inoltre, afferma, “Il differente
                     regime  sanzionatorio  lamentato  dal  rimettente  nelle  ordinanze  di  rimessione  troverebbe,
                     dunque, la propria ragione d’essere nel fatto che l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 7 del 2016 e
                     l’art. 226 c.p.m.p. apprestano la loro tutela ad interessi solo apparentemente uguali”.

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