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ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO ALLA PERDURANTE LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DEL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI
La “non irragionevolezza” della suddetta scelta, è valutabile alla stregua
della peculiare posizione che assume il cittadino che decide di entrare a far parte
dell’ordinamento militare, nell’ambito del quale le specifiche esigenze ravvisabi-
li giustificano l’adozione di regole diverse ed altrettanto specifiche. Tale circo-
stanza, difficilmente confutabile, giustifica pienamente - e dunque rende asso-
lutamente ragionevole - la scelta del legislatore di imporre ai militari una più
rigorosa osservanza delle regole di comportamento cui gli stessi devono sog-
giacere, tra le quali quella che vieta loro di offendere l’onore o il decoro di colo-
ro che sono parte del medesimo ordinamento.
È il semplice fatto di “essere militari” di entrambi i soggetti parte della
vicenda ingiuriosa, qualifica che assume dunque particolare rilievo in tali conte-
sti, a giustificare la scelta di continuare a punire penalmente l’ingiuria tra gli stes-
si anche con riferimento a vicende personali e private, poiché la civile conviven-
za tra coloro che indossano la divisa, soprattutto ma non solo nei luoghi mili-
tari, costituisce un presupposto essenziale per la coesione delle Forze Armate.
In tale ottica, la scelta di continuare a riservare ai militari un trattamento
sanzionatorio più rigoroso appare certamente condivisibile, e corrisponde
all’esigenza non solo di tutelare le persone in quanto tali, ma anche il rapporto
di disciplina militare, inteso come insieme di regole di comportamento la cui è
osservanza è strumentale alla funzionalità stessa delle Forze armate.
Analoghe considerazioni possono estendersi alla censura relativa alla pre-
sunta violazione dell’art. 52, comma 3, Cost., espressione del principio di
democraticità cui deve ispirarsi l’ordinamento delle Forze Armate. Anche in tale
occasione, a sostegno della ragionevolezza delle scelte effettuate, vengono invo-
cate le peculiari esigenze fondanti l’ordinamento militare, e in particolare, quella
della già ricordata necessaria coesione dei corpi militari, sottolineando come la
soluzione intrapresa non tradisca quanto richiesto dall’art. 52 Cost.
È inoltre interessante segnalare che il reato di ingiuria militare, rientrando
tra i reati per i quali è stabilita la pena della reclusione militare non superiore nel
massimo a sei mesi, è punito su richiesta del comandante di corpo da cui dipende
il militare colpevole, ai sensi dell’art 260 c.p.m.p. , anziché a querela di parte.
(17)
(17) La disposizione richiamata, rubricata “Richiesta di procedimento”, stabilisce infatti che: “I
reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 sono puniti
a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appar-
tengono a Forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più elevato in grado,
o, a parità di grado, il più anziano. I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione
militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell’articolo 171
sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il
militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate
diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o a parità
di grado, il superiore in comando o il più anziano. I reati qui previsti sono uniti a richiesta
del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante del corpo di appartenenza del
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