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STUDI MILITARI
Come già rilevato in precedenza dalla stessa Corte Costituzionale , la
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ratio della suddetta disposizione è quella di attribuire al comandante di corpo
un’opportunità di scelta oscillante tra due possibili alternative, e cioè adottare
un provvedimento di natura disciplinare oppure ricorrere all’ordinaria azione
penale, da valutarsi principalmente alla luce della gravità del reato posto in esse-
re dal militare autore della condotta .
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La Corte si sofferma anche su questo importante aspetto di natura proce-
dimentale, evidenziando come l’eventuale accoglimento della sollevata questio-
ne avrebbe certamente generato effetti anche al riguardo, poiché avrebbe com-
portato l’assorbimento delle vicende ingiuriose nella sfera civilistica dei soggetti
coinvolti, con la conseguenza di precludere al comandante di corpo la possibi-
lità di avanzare richiesta di procedere penalmente nei confronti del militare
resosi autore del fatto.
Si tratta di un effetto evidentemente non trascurabile, che potrebbe spin-
gersi fino al punto di privare il comandante dell’opportunità di avere effettiva
contezza dei fatti accaduti, contezza che funge invece da necessario presuppo-
sto per avviare, almeno, la residua azione disciplinare.
Effetti non trascurabili si produrrebbero anche in capo alla stessa persona
offesa, la quale vedrebbe così definitivamente svanire la speranza di trovare
tutela in sede penale.
Da queste considerazioni, discende la decisione della Corte di dichiarare
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 226 c.p.m.p.
militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata. Agli effetti della legge
penale militare, per i militari non appartenenti all’esercito, al comandante del corpo è sosti-
tuito il comandante corrispondente delle altre Forze armate dello Stato. Nei casi preveduti
dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese
dal giorno, in cui l’autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Nei casi preve-
duti dal primo e dal secondo comma:
1) se il colpevole non è militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma è sosti-
tuita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell’unità
presso cui è costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del
corpo è sostituita la richiesta del comandante dell’unità, presso cui è costituito il tribunale
militare competente;
2) se più sono i colpevoli e alcuno di essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico
del militare colpevole si estende alle persone estranee alle Forze armate dello Stato, che sono
concorse nel reato”.
(18) Il riferimento è alle precedenti sentenze della Corte Costituzionale n. 449 del 1991; n. 114 del
1982; n. 189 del 1976; n. 42 del 1975; nonché alle ordinanze n. 186 del 2001; n. 562 e n. 410
del 2000; n. 396 del 1996, richiamate dalla stessa Corte nella pronunzia in commento.
(19) Questa opportunità di scelta offerta al comandante di corpo da cui dipende il militare colpe-
vole dovrà essere oggetto di una specifica valutazione da parte dello stesso, considerando
che, come la stessa Corte evidenzia, “vi sono casi in cui per la scarsa gravità del reato, l’eser-
cizio incondizionato dell’azione penale può causare al decoro dell’istituzione militare un pre-
giudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso”.
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