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STUDI MILITARI
O ancora, si pensi a episodi di “nonnismo”, il cui permanere è rilevato
dalla stessa Corte, ancora perduranti nonostante il venir meno della leva obbli-
gatoria. La confermata rilevanza penale dell’ingiuria tra militari, anche con rife-
rimento a fatti non riconducibili al servizio e alla disciplina militare, va pertanto
salutata con favore. In un simile contesto, difatti, non si tratta di tutelare sem-
plicemente la persona o il fondamentale valore della convivenza civile tra mili-
tari anche al di fuori dei luoghi militari stessi, ma ancora di più il rapporto di
disciplina, quelle regole di comportamento che un militare, forse più di altri, è
tenuto in ogni caso a rispettare. A tal proposito, è stato autorevolmente eviden-
ziato come, alla luce di quanto affermato dalla Consulta, sembri trasparire una
concezione della disciplina militare quale insieme di doveri che gravano perma-
nentemente sugli appartenenti alle Forze armate , alla cui osservanza gli stessi
(23)
sono tenuti anche al di fuori del servizio e dei luoghi militari ogni qualvolta si
rapportano con altri colleghi. E a quanti obiettano che tale conclusione non
dovrebbe valere con riferimento a quelle situazioni di carattere esclusivamente
privato e personale, è possibile replicare affermando che, in realtà, anche in sif-
fatti contesti l’art. 226 c.p.m.p. consente di ricavare “il requisito minimo” che
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permette di individuare un’offesa agli interessi militari, anche in occasione di
fatti ingiuriosi del tutto avulsi da ragioni attinenti al servizio o alla disciplina.
Tale requisito, si sostanzia nel fatto che entrambi i soggetti del reato sono mili-
tari, circostanza sufficiente per affermare che sussiste un interesse militare con-
sistente nell’assicurare che nei rapporti tra colleghi in divisa non siano mai supe-
rati, anche al di fuori di luoghi e contesti lavorativi, quei limiti di civile convi-
venza la cui violazione può generare conseguenze in grado di ripercuotersi
potenzialmente anche nelle relazioni attinenti al servizio . Tra l’altro, a soste-
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gno di quanto affermato è possibile osservare che in caso contrario, laddove
cioè le vicende ingiuriose finora richiamate fossero considerate fatti che con gli
interessi militari non presentano alcun legame, difetterebbe il presupposto
minimo necessario per configurare un reato militare. Come autorevolmente
sostenuto, difatti, per qualificare legittimamente una violazione come reato mili-
tare, “occorre comunque, anche nei reati offensivi in via principale della perso-
na, una concorrente e significativa lesione dell’interesse militare e un collega-
mento, quindi, per quanto estrinseco” con l’area dei suddetti interessi.
(26)
(23) G. MAZZI, Il reato di ingiuria tra militari supera l’esame della Corte Costituzionale, in Rassegna
dell’Arma dei Carabinieri, Supplemento al n. 1/2020, Panorama di Giustizia Militare.
(24) Ibidem.
(25) Ibidem.
(26) Così afferma G. MAZZI, op. cit. Anche la stessa Corte Costituzionale aveva evidenziato, in deci-
sioni precedenti, come nei reati militari sia sempre insita un’offesa al servizio o alla disciplina.
Cfr. Corte Cost. sent. n. 81/1980 e 298/1995, in cui si afferma che i reati militari offendono,
accanto ad interessi tutelati dalla legge comune, interessi avente natura propriamente militare.
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