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STUDI MILITARI



                  O ancora, si pensi a episodi di “nonnismo”, il cui permanere è rilevato
             dalla stessa Corte, ancora perduranti nonostante il venir meno della leva obbli-
             gatoria. La confermata rilevanza penale dell’ingiuria tra militari, anche con rife-
             rimento a fatti non riconducibili al servizio e alla disciplina militare, va pertanto
             salutata con favore. In un simile contesto, difatti, non si tratta di tutelare sem-
             plicemente la persona o il fondamentale valore della convivenza civile tra mili-
             tari anche al di fuori dei luoghi militari stessi, ma ancora di più il rapporto di
             disciplina, quelle regole di comportamento che un militare, forse più di altri, è
             tenuto in ogni caso a rispettare. A tal proposito, è stato autorevolmente eviden-
             ziato come, alla luce di quanto affermato dalla Consulta, sembri trasparire una
             concezione della disciplina militare quale insieme di doveri che gravano perma-
             nentemente sugli appartenenti alle Forze armate , alla cui osservanza gli stessi
                                                           (23)
             sono tenuti anche al di fuori del servizio e dei luoghi militari ogni qualvolta si
             rapportano con altri colleghi. E a quanti obiettano che tale conclusione non
             dovrebbe valere con riferimento a quelle situazioni di carattere esclusivamente
             privato e personale, è possibile replicare affermando che, in realtà, anche in sif-
             fatti contesti l’art. 226 c.p.m.p. consente di ricavare “il requisito minimo”  che
                                                                                  (24)
             permette di individuare un’offesa agli interessi militari, anche in occasione di
             fatti ingiuriosi del tutto avulsi da ragioni attinenti al servizio o alla disciplina.
             Tale requisito, si sostanzia nel fatto che entrambi i soggetti del reato sono mili-
             tari, circostanza sufficiente per affermare che sussiste un interesse militare con-
             sistente nell’assicurare che nei rapporti tra colleghi in divisa non siano mai supe-
             rati, anche al di fuori di luoghi e contesti lavorativi, quei limiti di civile convi-
             venza  la  cui  violazione  può  generare  conseguenze  in  grado  di  ripercuotersi
             potenzialmente anche nelle relazioni attinenti al servizio . Tra l’altro, a soste-
                                                                   (25)
             gno di quanto affermato è possibile osservare che in caso contrario, laddove
             cioè le vicende ingiuriose finora richiamate fossero considerate fatti che con gli
             interessi  militari  non  presentano  alcun  legame,  difetterebbe  il  presupposto
             minimo  necessario  per  configurare  un  reato  militare.  Come  autorevolmente
             sostenuto, difatti, per qualificare legittimamente una violazione come reato mili-
             tare, “occorre comunque, anche nei reati offensivi in via principale della perso-
             na, una concorrente e significativa lesione dell’interesse militare e un collega-
             mento, quindi, per quanto estrinseco”  con l’area dei suddetti interessi.
                                                 (26)
             (23)  G.  MAZZI,  Il  reato  di  ingiuria  tra  militari  supera  l’esame  della  Corte  Costituzionale,  in  Rassegna
                  dell’Arma dei Carabinieri, Supplemento al n. 1/2020, Panorama di Giustizia Militare.
             (24)  Ibidem.
             (25)  Ibidem.
             (26)  Così afferma G. MAZZI, op. cit. Anche la stessa Corte Costituzionale aveva evidenziato, in deci-
                  sioni precedenti, come nei reati militari sia sempre insita un’offesa al servizio o alla disciplina.
                  Cfr. Corte Cost. sent. n. 81/1980 e 298/1995, in cui si afferma che i reati militari offendono,
                  accanto ad interessi tutelati dalla legge comune, interessi avente natura propriamente militare.

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