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STUDI MILITARI



                  Prima di giungere alla definizione dell’aspetto della questione che più inte-
             ressa,  relativo  all’asserita  lesione  dei  principi  costituzionali  evocati,  la  Corte
             chiarisce in primo luogo l’effettiva portata dell’art. 226 c.p.m.p., fattispecie della
             quale conferma la corretta individuazione con riferimento ai casi in esame, deli-
             mitandone in maniera precisa la sfera di applicazione.
                  Sgombrando il campo dai perduranti dubbi interpretativi sollevati in pro-
             posito, il giudice delle leggi chiarisce che nell’ambito applicativo dell’art. 226
             rientrano sia i fatti ingiuriosi commessi tra militari di pari grado che non risul-
             tano in alcun modo ricollegabili all’area degli interessi connessi al servizio e alla
             disciplina militare sia quelli che del bene della disciplina militare risultano invece
             offensivi, proprio perché ad essa strettamente collegati.
                  Il reato militare di ingiuria, sottolinea la Corte, è innanzitutto un reato con-
             tro la persona, e di conseguenza, non è estraneo all’area degli interessi ricollega-
             bili al bene della disciplina militare . Alla luce di quanto premesso, la Consulta
                                              (16)
             si sofferma ora sull’asserita irragionevolezza della scelta legislativa dalla quale
             discenderebbe la censurabile collisione con gli artt. 3 e 52 della Costituzione.
             Nel procedere con l’analisi di quanto affermato in proposito, è opportuno evi-
             denziare come la Corte avverta le necessità di richiamare in via preliminare il
             fondamentale principio di riserva di legge vigente in materia penale, dal quale si
             ricava non solo che il legislatore è l’unico abilitato a disciplinare la suddetta
             materia, ma anche che allo stesso è riservato uno spazio di intervento caratte-
             rizzato da una discrezionalità piuttosto ampia, il cui unico limite è rinvenibile
             nella manifesta irragionevolezza della scelta compiuta. Ne deriva, che la decisio-
             ne di non includere il reato militare di ingiuria nell’ambito della abrogazione dei
             reati che ha invece coinvolto il parallelo reato di ingiuria comune, rientra senza
             dubbio tra le possibili scelte incriminatrici che il legislatore era libero di effet-
             tuare in piena autonomia, proprio alla luce di quella richiamata discrezionalità.
             Nel proseguire con il ragionamento in tale prospettiva, la Corte Costituzionale
             affronta il fulcro della questione e scioglie il nodo problematico sollevato pro-
             prio alla luce del canone di ragionevolezza invocato dai ricorrenti.
                  In merito all’asserita lesione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.,
             ravvisabile nella irragionevole disparità di trattamento tra civili e militari, la Corte
             ritiene di non dover rilevare tale lesione nella soluzione normativa adottata.
                  Al contrario, nel condividere la scelta legislativa di mantenere nell’area del
             penalmente rilevante l’ingiuria tra militari, chiarisce come tale soluzione non
             possa affatto considerarsi irragionevole, e ciò anche laddove i fatti ingiuriosi si
             rivelino privi di un nesso con la disciplina e con il servizio militare.


             (16)  Così affermato dalla Corte Costituzionale in uno dei passaggi centrali della pronunzia in
                  commento (V. nota 7).

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