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ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO ALLA PERDURANTE LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DEL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI
3. Riflessioni sparse
La pronunzia in commento, la quale rappresenta un significativo arresto
sul tema esaminato, offre l’occasione per alcune brevi considerazioni.
Non è difficile immaginare come quanto affermato dalla Corte
Costituzionale abbia sollevato non poche perplessità, avanzate da quanti conti-
nuano ancora oggi a ritenere ingiustificata e intollerabile la disparità di tratta-
mento tra civili e militari. Si osserva come il differente trattamento che allo stato
discende nei confronti di un militare appaia poco condivisibile, al punto da
auspicare, in una prospettiva de iure condendo, un’attenta e ponderata valutazione
da parte del legislatore in merito alla effettiva necessità di continuare a prevedere
come delitto l’ingiuria commessa da un militare nei confronti di un collega.
Tuttavia, pur registrando le obiezioni di quanti non condividono la soluzione
tracciata dal giudice delle leggi, è importante soffermarsi sulle argomentazioni
attraverso le quali vengono elaborate tali conclusioni. La Corte Costituzionale
sviluppa le proprie motivazioni affrontando la questione in una prospettiva siste-
matica e valoriale, ponendo in risalto peculiarità e aspetti propri di un sistema,
quello penale militare, che continua ancora oggi ad atteggiarsi in modo diverso
rispetto a quello penale comune. Un modo che, in seguito all’entrata in vigore
del decreto del 2016, sembra andare a vantaggio del sistema militare, che finisce
con il comportarsi in maniera più attenta ed efficace di quello comune nella pre-
disposizione degli strumenti di tutela dell’onore e del decoro della persona in
armi , anche quando i fatti ingiuriosi non presentano alcun nesso con il servi-
(20)
zio o con la disciplina militare. La necessità di offrire adeguata tutela a condotte
che colpiscono la persona offesa in una sfera fortemente personale, quale quella
del proprio onore e decoro, risuona oggi sempre più attuale nel contesto dei rap-
porti interpersonali tra militari, complice anche la consuetudine all’uso del “lin-
guaggio da caserma” , formula dietro la quale venivano in passato celate intol-
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lerabili espressioni che nel linguaggio civile sono considerate chiaramente ingiu-
riose. Un linguaggio che, purtroppo, viene spesso indirizzato anche alle colleghe
soprattutto con riferimenti a sfondo sessuale, come tra l’altro accadeva in uno
dei fatti ingiuriosi alla base delle ordinanze di rimessione , giungendo in tal
(22)
modo ad assumere livelli di invasività ancora più elevati in ragione del fatto di
essere rivolto alla persona offesa in un contesto lavorativo e pubblico, e dunque
in grado di ledere l’onore e il decoro in maniera ancora più significativa.
(20) In questi termini è stato autorevolmente sostenuto da A. SABINO, La rilevanza delle ingiurie ver-
bali a sfondo sessuale nel diritto penale militare, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, Supplemento al
n. 1/2020, Panorama di Giustizia Militare, il quale afferma efficacemente che l’entrata in vigore
della riforma del 2016 ha generato, nei termini indicati, “un ribaltamento di piani”.
(21) Ibidem.
(22) V., nota 1.
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