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STUDI MILITARI
riferimento alla mera qualità dei soggetti coinvolti, posto che nessun indice
ulteriore consentirebbe al giudice militare di distinguere, nell’ambito della gene-
rale previsione contenuta nella disposizione citata, un’ingiuria attinente a inte-
ressi militari rispetto ad un’ingiuria che invece di tale connotazione appaia
priva . Nel procedere con l’analisi delle argomentazioni addotte dal giudice a quo,
(13)
è però un ulteriore aspetto a costituire il fulcro della questione, ravvisabile nel
fatto che pur trattandosi di fatti ingiuriosi - apparentemente - privi di qualsivo-
glia correlazione con gli interessi militari, se non in ordine alla qualità dei sog-
getti coinvolti, la scelta del legislatore è quella di mantenere una tutela di tipo
penale, pur trattandosi di condotte sostanzialmente identiche a quelle fino a
quel momento punite dall’art. 594 c.p. La conclusione, si osserva, non può esse-
re invece estesa all’ipotesi in cui della medesima condotta si renda autore un
comune cittadino, al quale verrebbe invece applicata, per effetto del decreto del
2016 e come oramai noto, la sanzione civile.
È proprio questo aspetto a costituire il principale oggetto di doglianza da
parte della Corte Militare d’Appello, la quale evidenzia, a sostegno dell’asserita
irragionevolezza di tale conclusione, come la suddetta soluzione normativa si
presti facilmente a generare uno stridente trattamento discriminatorio tra il
comune cittadino e quello in armi, ancora costretto, diversamente dal primo, a
dover rispondere penalmente di quelle condotte.
In altri termini, se da un lato può ritenersi giustificata, e senza dubbio
ragionevole, la scelta del legislatore di mantenere una tutela penale, dunque più
intensa, con riferimento a quelle condotte evidentemente correlate con interessi
propriamente militari, analoga conclusione non sembra potersi sostenere con
riferimento a quelle che invece di tale connessione risultano palesemente prive.
Da ciò discenderebbe, secondo il giudice rimettente, una evidente e irragione-
vole disparità di trattamento rispetto ai cittadini non militari, con conseguente
violazione sia del generale canone di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sia del
principio di democraticità cui deve ispirarsi l’ordinamento delle Forze Armate,
espressamente enunciato dall’art. 52 Cost. .
(14)
(13) Così sostenuto dal giudice a quo.
(14) Come sottolineato nelle ordinanze di rimessione e come richiamato dalla stessa Corte
Costituzionale nella sentenza in commento, la violazione dell’art. 3 Cost., consisterebbe nella
irragionevole disparità di trattamento derivante dalla mancata estensione all’art 226 c.p.m.p.,
nella parte precisata, della medesima sorte cui il legislatore ha scelto di sottoporre il reato di
ingiuria di cui all’art. 594 c.p.; in relazione invece all’art. 52 Cost., anch’esso invocato quale para-
metro di costituzionalità, si sottolinea come il riferimento sia al terzo comma del citato articolo.
È la stessa Consulta a precisarlo, quando in un importante passaggio della sentenza afferma
che “quella all’art. 52 (considerando la giurisprudenza di questa Corte richiamata, si intuisce
trattarsi del terzo comma di tale articolo, pur non esplicitamente citato né nelle motivazioni né
nei dispositivi delle ordinanze) sarebbe dovuta alla prevalenza delle esigenze dell’ordinamento
militare (che dovrebbe essere informato allo spirito democratico della Repubblica) insita in una
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