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ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO ALLA PERDURANTE LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DEL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI
(Nota a Corte Cost., 27 settembre 2017 (dep. 12 ottobre 2017) n. 215, Pres. Grossi,
Rel. Zanon, Ric. Corte Militare d’Appello di Roma)
La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità del reato
di ingiuria militare di cui all’art. 226 c.p.m.p., all’indomani dell’intervento abrogativo per effetto
del quale il legislatore decide, nel 2016, di espungere dal panorama delle fattispecie penalmente
rilevanti il parallelo reato di ingiuria comune di cui all’art. 594 c.p. Nel dichiarare infondata la
questione, sollevata invocando quali parametri di legittimità gli artt. 3 e 52 Cost., la Consulta,
pur analizzando i dubbi manifestati dal giudice rimettente in merito alla perdurante punibilità
delle condotte ingiuriose poste in essere da un soggetto in divisa, soprattutto con riferimento
a situazioni del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare, fa salva la disposizione cen-
surata in ragione di una riaffermata “specialità” della normativa penale militare. Una specialità
da rinvenirsi nelle esigenze intrinsecamente connesse con il consorzio militare, la cui apparte-
nenza impone a chi indossa l’uniforme l’osservanza di precise regole di condotta, anche al di
fuori di contesti propriamente militari e della tutela di interessi specifici delle Forze armate.
The Constitutional Court is called upon to pronounce on the question of legitimacy concerning the art.
226 c.p.m.p. about the military crime of injury, the day after the abrogative action by which the legislator
decides, in 2016, to expunge the common crime of injury offense (art. 594 c.p.) from the area of criminally
relevant cases. In declaring the question unfounded, raised by invoking as parameters of legitimacy the articles
3 and 52 of the Constitution, the Constitutional Court, while analyzing the doubts expressed about the per-
sistent punishment of injurious action committed by a person in uniform, especially with reference to situations
completely unrelated to military service or discipline, saves the contested provision on the basis of a reaffirmed
“specialty” of military criminal law. A specialty to be found in the needs intrinsically connected with the mili-
tary consortium, whose membership requires those who decide to wear the uniform to observe precise rules of
conduct, even outside of strictly military contexts and protection of specific interests of Armed Forces.
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SOMMARIO: 1. La questione: le tre ordinanze di rimessione della Corte Militare d’Appello. - 2.
Interviene la Corte Costituzionale: la sentenza n. 215 del 2017. - 3. Riflessioni sparse.
1. La questione: le tre ordinanze di rimessione della Corte Militare d’Appello
Con tre distinte ordinanze , la Corte Militare d’Appello di Roma ha
(1)
(1) La prima ordinanza è la n. 91 del 18 febbraio 2016 (r.o. n. 91 del 2016, Pres. UFILUGELLI,
Est. DE LUCA). La Corte Militare d’Appello è chiamata a decidere in ordine al ricorso in
appello presentato da F.P., condannato in primo grado dal Tribunale Militare di Roma alla
pena di mesi tre di reclusione militare per il reato di ingiuria continuata e aggravata ai danni
di un militare subordinato, commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare
(artt. 226 e 47, n. 2, c.p.m.p. e art. 81 c.p.). Il testo del provvedimento è consultabile in GU,
Prima Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 19 del 11 maggio 2016. La seconda ordinanza
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