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ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO ALLA PERDURANTE LEGITTIMITÀ
                           COSTITUZIONALE DEL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI



                     (Nota a Corte Cost., 27 settembre 2017 (dep. 12 ottobre 2017) n. 215, Pres. Grossi,
               Rel. Zanon, Ric. Corte Militare d’Appello di Roma)

                     La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità del reato
               di ingiuria militare di cui all’art. 226 c.p.m.p., all’indomani dell’intervento abrogativo per effetto
               del quale il legislatore decide, nel 2016, di espungere dal panorama delle fattispecie penalmente
               rilevanti il parallelo reato di ingiuria comune di cui all’art. 594 c.p. Nel dichiarare infondata la
               questione, sollevata invocando quali parametri di legittimità gli artt. 3 e 52 Cost., la Consulta,
               pur analizzando i dubbi manifestati dal giudice rimettente in merito alla perdurante punibilità
               delle condotte ingiuriose poste in essere da un soggetto in divisa, soprattutto con riferimento
               a situazioni del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare, fa salva la disposizione cen-
               surata in ragione di una riaffermata “specialità” della normativa penale militare. Una specialità
               da rinvenirsi nelle esigenze intrinsecamente connesse con il consorzio militare, la cui apparte-
               nenza impone a chi indossa l’uniforme l’osservanza di precise regole di condotta, anche al di
               fuori di contesti propriamente militari e della tutela di interessi specifici delle Forze armate.

                     The Constitutional Court is called upon to pronounce on the question of  legitimacy concerning the art.
               226 c.p.m.p. about the military crime of  injury, the day after the abrogative action by which the legislator
               decides, in 2016, to expunge the common crime of  injury offense (art. 594 c.p.) from the area of  criminally
               relevant cases. In declaring the question unfounded, raised by invoking as parameters of  legitimacy the articles
               3 and 52 of  the Constitution, the Constitutional Court, while analyzing the doubts expressed about the per-
               sistent punishment of  injurious action committed by a person in uniform, especially with reference to situations
               completely unrelated to military service or discipline, saves the contested provision on the basis of  a reaffirmed
               “specialty” of  military criminal law. A specialty to be found in the needs intrinsically connected with the mili-
               tary consortium, whose membership requires those who decide to wear the uniform to observe precise rules of
               conduct, even outside of  strictly military contexts and protection of  specific interests of  Armed Forces.

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               SOMMARIO: 1. La questione: le tre ordinanze di rimessione della Corte Militare d’Appello. - 2.
                          Interviene la Corte Costituzionale: la sentenza n. 215 del 2017. - 3. Riflessioni sparse.


               1. La questione: le tre ordinanze di rimessione della Corte Militare d’Appello
                     Con tre distinte ordinanze , la Corte Militare d’Appello di Roma ha
                                                (1)
               (1)   La prima ordinanza è la n. 91 del 18 febbraio 2016 (r.o. n. 91 del 2016, Pres. UFILUGELLI,
                     Est.  DE LUCA). La Corte Militare d’Appello è chiamata a decidere in ordine al ricorso in
                     appello presentato da F.P., condannato in primo grado dal Tribunale Militare di Roma alla
                     pena di mesi tre di reclusione militare per il reato di ingiuria continuata e aggravata ai danni
                     di un militare subordinato, commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare
                     (artt. 226 e 47, n. 2, c.p.m.p. e art. 81 c.p.). Il testo del provvedimento è consultabile in GU,
                     Prima Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 19 del 11 maggio 2016. La seconda ordinanza

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