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ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO ALLA PERDURANTE LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DEL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI
vari, del reato di ingiuria comune previsto e punito dall’art. 594 del codice pena-
le. Ne deriva che la condotta ingiuriosa dolosamente posta in essere non è più
sanzionata mediante una risposta di tipo penale, alla quale l’ordinamento
espressamente rinuncia, bensì ricorrendo all’applicazione di una sanzione pecu-
niaria civile, in aggiunta alle restituzioni e al risarcimento del danno quale risto-
ro per il pregiudizio subito dalla persona offesa .
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Le nuove disposizioni, inoltre, operano con efficacia retroattiva, essendo
espressamente estesa la loro applicazione anche ai fatti commessi anteriormen-
te all’entrata in vigore del decreto .
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È necessario precisare come la soluzione normativa adottata dal legislato-
re abbia riguardato unicamente il reato di ingiuria comune di cui all’art. 594 c.p.,
e non anche quello, sebbene omonimo ma diverso, di ingiuria militare, discipli-
nato dalla disposizione oggetto di censure.
Sebbene non siano mancate perplessità, sin da subito manifestate in pro-
posito, a sostegno di quanto affermato viene principalmente invocato l’utilizzo
da parte del legislatore del 2016 di una tecnica inequivocabile e tale da dissipare
qualsivoglia riserva interpretativa al riguardo, consistente nel richiamo espresso
e tassativo delle singole fattispecie di reato sulle quali orientare il proprio inter-
vento abrogativo. Ne consegue, evidentemente, l’impossibilità di desumere un
coinvolgimento in tal sede del “parallelo ” reato militare di ingiuria, il quale,
(7)
pur volendo ricorrere ad una interpretazione costituzionalmente orientata, non
sembra poter essere travolto dal medesimo effetto abrogativo.
In particolare, ripercorrendo le motivazioni addotte dal giudice rimetten-
te, è proprio il carattere tassativo dei reati indicati all’art. 1 del decreto del
2016, rispondente anche ad una più generale esigenza di assicurare certezza
giuridica in materia, ad apparire oggettivamente tale da non consentire alcuna
penale, il legislatore persegue due diversi obiettivi mediante il ricorso ad un duplice strumento.
Da una parte, come nel caso dell’ingiuria di cui all’art. 594 c.p., decide di abrogare alcune fat-
tispecie di reato previste dal codice penale, con contemporanea sottoposizione dei corri-
spondenti fatti a sanzioni pecuniarie civili, in aggiunta al risarcimento del danno conseguente
alla realizzazione della condotta; dall’altra, decide di trasformare alcuni reati in illeciti ammi-
nistrativi, con conseguente affidamento esclusivo all’autorità amministrativa del compito di
punire determinate condotte di minore gravità. Per una visione d’insieme della riforma, si
veda G. L. GATTA, Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma sto-
rica, in Diritto Penale Contemporaneo, 25 gennaio 2016, e C. MASIERI, Decriminalizzazione e ricorso
alla “sanzione pecuniaria civile”, sulla medesima Rivista, in data 1° aprile 2015. Sempre in tema,
in relazione ad ulteriori e più specifici aspetti, si segnala anche E. ANDOLFATTO, Abolitio criminis
e nuovi illeciti puniti con sanzione pecuniaria civile: le Sezioni Unite negano la possibilità per il giudice del-
l’impugnazione di pronunciarsi sulle statuizioni civili, in Diritto Penale Contemporaneo, 5 dicembre 2016.
(5) Artt. 3 e 4, comma 1, lett. a).
(6) Art. 12, comma 1.
(7) Corte Cost., 27 settembre 2017 (dep. 12 ottobre 2017) n. 215, Pres. GROSSI, Rel. ZANON, Ric. Corte
Militare d’Appello di Roma. Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.giurcost.org.
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