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STUDI MILITARI



             sollevato questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 226  del
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             Codice penale militare di pace (d’ora in poi c.p.m.p.) , nella parte in cui sotto-
                                                               (3)
             pone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina
             militare o comunque non afferenti a interessi delle Forze Armate dello Stato, le
             quali, se poste in essere da soggetti ad esse non appartenenti, non sono più pre-
             viste dalla legge come reato.
                  Ad essere invocati quali parametro di legittimità della sollevata questione,
             l’art. 3 Cost., scrigno dell’inviolabile e fondamentale canone di eguaglianza di
             tutti i cittadini dinanzi alla legge, e l’art. 52 Cost., espressione del principio di
             democraticità  cui  deve  ispirarsi  l’ordinamento  delle  Forze  Armate,  entrambi
             vulnerati, secondo quanto sostenuto dal giudice rimettente, dalla soluzione nor-
             mativa adottata dal legislatore del 2016.
                  Il dubbio di costituzionalità che investe l’art. 226 c.p.m.p., e che ne costitui-
             sce principale oggetto di doglianza, deriva infatti dal disposto di cui all’art. 1, lett. c),
             D.Lgs. n. 7 del 2016 , per effetto del quale si è proceduto alla abrogazione, tra i
                                (4)
                  è la n. 102 dell’11 aprile 2016 (r.o. n. 102 del 2016, Pres. UFILUGELLI, Est. TORNATORE). La
                  Corte Militare d’Appello è chiamata a giudicare in ordine all’appello presentato dal ricorrente
                  A.T., condannato in primo grado per il reato di ingiuria pluriaggravata per aver rivolto frasi
                  offensive nei confronti di una caporal maggiore mentre si trovavano entrambi all’interno della
                  mensa unificata di una caserma di Milano. Durante la consumazione del pasto, nel narrare ad
                  altri colleghi presenti al tavolo come aveva trascorso la serata precedente, l’imputato, nel corso
                  del racconto, aveva rivolto frasi offensive nei confronti della collega fino a quel momento non
                  coinvolta nella conversazione (artt. 47, n. 2 e 4, e 226 c.p.m.p.). Il testo del provvedimento è
                  consultabile in GU, 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 21 del 25 maggio 2016. La terza
                  ordinanza  è  la  n.  117  del  26  aprile  2016  (r.o.  n.  117  del  2016,  Pres.  UFILUGELLI,  Est.
                  TORNATORE). La Corte Militare d’Appello è chiamata a decidere il ricorso in appello presentato
                  da R.P., condannato in primo grado per il reato di ingiuria aggravata e minaccia aggravata ai
                  danni di un maggiore in occasione di un acceso scambio di battute (artt. 226, 47 n. 2 e 229, 47,
                  n. 2, c.p.m.p.). Il contesto nel quale si consumano i reati di cui al capo di imputazione è quello
                  condominiale, e la discussione scaturiva da questioni attinenti rapporti di vicinato e di con-
                  divisione condominiale tra il tenente colonnello ed il maggiore relativa ad alloggi militari. Il
                  testo del provvedimento è consultabile in GU, 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 24
                  del 15 giugno 2016.
             (2)  L’art. 226 c.p.m.p., rubricato “Ingiuria”, dispone che: “Il militare, che offende l’onore o il decoro di
                  altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino
                  a quattro mesi. Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica
                  o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione militare fino a sei
                  mesi, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.
             (3)  Approvato in Italia con RD del 20 febbraio 1941, n. 303 (unitamente al Codice Penale Militare
                  di Guerra), disciplina i reati commessi dai militari in tempo di pace. Il codice è suddiviso in
                  tre libri, il primo avente ad oggetto i reati militari in generale; il secondo i reati militari in par-
                  ticolare; il terzo la procedura penale militare.
             (4)  D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti
                  con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), pub-
                  blicato in GU n. 17 del 22 gennaio 2016, al quale fa seguito il successivo D.Lgs. 15 gennaio
                  2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28
                  aprile 2014, n. 67), pubblicato sulla medesima GU. Attraverso i suddetti decreti, entrambi in
                  vigore dal 6 febbraio 2016, ed espressione di una scelta politica volta a deflazionare il sistema

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