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ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO ALLA PERDURANTE LEGITTIMITÀ
                           COSTITUZIONALE DEL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI



                     A  tal  proposito,  è  necessario  richiamare  una  fondamentale  “norma  di
               confine”, e cioè l’art. 199 c.p.m.p., disposizione che consente di ricavare il limi-
               te negativo di applicazione dei più gravi reati di insubordinazione con ingiuria
               (art. 189 c.p.m.p.)  e di ingiuria ad inferiore (art. 196 c.p.m.p.) .
                                (11)
                                                                            (12)
                     L’art. 199, difatti, stabilisce che le norme relative ai reati ora menzionati
               (tra gli altri) non trovano applicazione laddove alcuno dei fatti da esse previsti
               sia commesso “per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla
               presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio
               o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”. Pertanto, laddove
               i fatti ingiuriosi non appaiano lesivi dello specifico interesse riconducibile alla
               disciplina  militare  o  al  servizio,  pur  sussistendo  una  differenza  di  grado  tra
               offensore ed offeso, l’art. 199 c.p.m.p. consente di ricondurli al meno grave
               reato militare di ingiuria ex art. 226 (che è reato contro la persona); in caso con-
               trario, troverebbero altrimenti applicazione i più gravi reati di insubordinazione
               con ingiuria e ingiuria ad inferiore (che sono invece reati contro la disciplina
               militare).
                     L’art. 226, dunque, sembra avere uno spazio applicativo piuttosto ampio,
               poiché punisce sia ingiurie attinenti a interessi riconducibili al servizio o alla
               disciplina militare sia, per il profilo che più interessa, quelle che di tale conno-
               tazione  risultano  palesemente  prive;  e  tale  considerazione  ha  sollevato  non
               poche perplessità soprattutto in seguito alla scelta del legislatore di abrogare il
               reato comune di ingiuria (art. 594 c.p.), generate dal fatto che una simile esten-
               sione  dell’art.  226  avrebbe  determinato  una  irragionevole  dilatazione  della
               nozione di reato militare, facendovi rientrare anche fatti potenzialmente estra-
               nei alla tutela degli interessi propriamente militari.
                     Ancora, si sottolineava come l’art. 226, così formulato, non consentisse
               di individuare una connotazione di “militarità” della condotta se non con

                     con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l’onore o
                     la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
                     Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti
                     mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o dise-
                     gni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all’inferiore. La pena è aumen-
                     tata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma
                     dell’articolo 339 del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo
                     comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni”.
               (11)  L’art. 189 c.p.m.p., rubricato “Insubordinazione con minaccia o ingiuria”, stabilisce che: “Il
                     militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la
                     reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l’onore, o la digni-
                     tà di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Le stesse
                     pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante
                     comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con
                     qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore”.
               (12)  V. nota 10.

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