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ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO ALLA PERDURANTE LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DEL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI
A tal proposito, è necessario richiamare una fondamentale “norma di
confine”, e cioè l’art. 199 c.p.m.p., disposizione che consente di ricavare il limi-
te negativo di applicazione dei più gravi reati di insubordinazione con ingiuria
(art. 189 c.p.m.p.) e di ingiuria ad inferiore (art. 196 c.p.m.p.) .
(11)
(12)
L’art. 199, difatti, stabilisce che le norme relative ai reati ora menzionati
(tra gli altri) non trovano applicazione laddove alcuno dei fatti da esse previsti
sia commesso “per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla
presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio
o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”. Pertanto, laddove
i fatti ingiuriosi non appaiano lesivi dello specifico interesse riconducibile alla
disciplina militare o al servizio, pur sussistendo una differenza di grado tra
offensore ed offeso, l’art. 199 c.p.m.p. consente di ricondurli al meno grave
reato militare di ingiuria ex art. 226 (che è reato contro la persona); in caso con-
trario, troverebbero altrimenti applicazione i più gravi reati di insubordinazione
con ingiuria e ingiuria ad inferiore (che sono invece reati contro la disciplina
militare).
L’art. 226, dunque, sembra avere uno spazio applicativo piuttosto ampio,
poiché punisce sia ingiurie attinenti a interessi riconducibili al servizio o alla
disciplina militare sia, per il profilo che più interessa, quelle che di tale conno-
tazione risultano palesemente prive; e tale considerazione ha sollevato non
poche perplessità soprattutto in seguito alla scelta del legislatore di abrogare il
reato comune di ingiuria (art. 594 c.p.), generate dal fatto che una simile esten-
sione dell’art. 226 avrebbe determinato una irragionevole dilatazione della
nozione di reato militare, facendovi rientrare anche fatti potenzialmente estra-
nei alla tutela degli interessi propriamente militari.
Ancora, si sottolineava come l’art. 226, così formulato, non consentisse
di individuare una connotazione di “militarità” della condotta se non con
con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l’onore o
la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti
mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o dise-
gni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all’inferiore. La pena è aumen-
tata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma
dell’articolo 339 del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo
comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni”.
(11) L’art. 189 c.p.m.p., rubricato “Insubordinazione con minaccia o ingiuria”, stabilisce che: “Il
militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la
reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l’onore, o la digni-
tà di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Le stesse
pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante
comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con
qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore”.
(12) V. nota 10.
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