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STUDI MILITARI



             applicazione analogica in bonam partem della normativa abrogata, emergendo
             inequivocabilmente da esso la chiara volontà del legislatore di riferirsi unica-
             mente alla fattispecie di ingiuria comune di cui all’art. 594 c.p. . Alla luce di
                                                                          (8)
             quanto premesso e da un’operazione di attenta lettura delle tre ordinanze di
             rimessione della Corte Militare d’Appello, tutte di analogo tenore, è dunque
             possibile individuare, nei suoi tratti distintivi, il problema per la cui soluzione la
             Consulta è stata chiamata a pronunciarsi nel 2017. Procedendo con l’analisi della
             questione, emerge come la condotta ingiuriosa dolosamente posta in essere da
             un comune cittadino costituisca attualmente un illecito civile, diversamente da
             quanto accade laddove a rendersi autore della medesima condotta sia un sogget-
             to in divisa nei confronti di un collega, ipotesi nella quale la stessa continua tut-
             tora a costituire reato. Tale conclusione - è questo l’aspetto di maggiore interesse
             - è valida anche nell’eventualità in cui la vicenda ingiuriosa che vede protagonisti
             i due militari sia riconducibile a situazioni del tutto avulse dal servizio e dalla
             disciplina militare ma si collochi, come avviene nei fatti in esame , in contesti
                                                                            (9)
             esclusivamente personali e privati. E che si tratti di vicende sviluppatesi in simili
             contesti, stante la palese assenza nelle affermazioni ingiuriose di motivi attinenti
             al servizio o alla disciplina militare, in ragione del momento e del luogo in cui
             venivano  pronunciate,  è  desumibile  dalla  esclusa  configurabilità,  nei  suddetti
             casi, del diverso e più grave reato militare di ingiuria ad inferiore ex art. 196
             c.p.m.p. , sistematicamente collocato tra i reati contro la disciplina militare.
                    (10)
             (8)  In tal senso depongono le argomentazioni addotte dal giudice rimettente sul punto, delle quali è
                  interessante segnalare il seguente passaggio, in cui, a sostegno di quanto affermato, si precisa che
                  “Del resto, secondo l’insegnamento costante del Giudice delle leggi, “le valutazioni di politica cri-
                  minale competono esclusivamente al legislatore”, mentre le “sperequazioni” normative tra figure
                  omogenee di reato determinano necessariamente l’intervento della Corte Costituzionale solo se
                  assumono aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare come sorrette da alcuna ragionevole
                  giustificazione (ex multis, sentenza 25 luglio 1997, n. 272). Peraltro” - prosegue - “al giudice di meri-
                  to non è richiesto di spingersi fino alla valutazione della incostituzionalità della norma da applicar-
                  si, compito da riservarsi evidentemente al Giudice delle leggi, e neanche esprimere un positivo e
                  diffuso convincimento nel senso della fondatezza della questione prospettata, essendo sufficiente
                  il sorgere anche di un mero dubbio sulla costituzionalità della norma impugnata, in termini di non
                  manifesta infondatezza. Né lo stesso giudice di merito, a fronte di una tale delibazione, potrebbe
                  optare per la disapplicazione della norma sospettata di incostituzionalità, poiché una tale soluzione
                  si profilerebbe, per un verso, come provvedimento abnorme in considerazione della già eviden-
                  ziata tassatività della elencazione legislativa, come già stigmatizzato dalla Consulta, secondo la
                  quale i giudici devono limitarsi a esercitare il loro potere di verificare quale legge si debba applicare
                  nel caso concreto e ad interpretare la legge stessa, ma non possono “espressamente disapplicare
                  le  leggi  (…)  con  violazione  degli  artt.  101,  117  e  134  della  Costituzione”  (sentenza  Corte
                  Costituzionale n. 285 dell’11-14 giugno 1990); e lascerebbe, per altro aspetto, irrisolti anche i pro-
                  blemi connessi ai giudicati pregressi (che per quanto concerne la abrogazione del reato comune di
                  ingiuria, il legislatore ha espressamente disciplinato all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 7 del 2016)”.
                  Così, in particolare, nelle ordinanze nr. 117 del 26 aprile 2016 e nella nr. 102 dell’11 aprile 2016.
             (9)  V. nota 1.
             (10)  L’art. 196 c.p.m.p., rubricato “Minaccia o ingiuria a un inferiore”, qui richiamato, dispone
                  che: “Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito

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