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DOTTRINA
destinatario della remunerazione; mentre se l’utilità era realmente destinata al
funzionario infedele, sussisteva il reato di corruzione .
(17)
3.2 L’introduzione del traffico di influenze illecite con legge n. 190/2012
Con la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressio-
ne della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) l’Italia ha
provveduto alla necessità di adeguare l’ordinamento agli obblighi derivanti dalla
Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (cosiddetta
Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del
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Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo) . Fra le
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varie novità - si pensi alla sostituzione della corruzione impropria con la corru-
zione per l’esercizio della funzione nell’art. 318 c.p. e allo spacchettamento dalla
concussione della induzione indebita oggi disciplinata nel nuovo art. 319-quater
c.p. - è stata inserita nel nostro codice la fattispecie di traffico di influenze ille-
cite (art. 346-bis c.p.) (cosiddetto trading in influence).
L’art. 346-bis c.p. nella sua versione originaria puniva la condotta di
«chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter,
sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un
(17) Cass., Sez. Sesta, 19 marzo 2019, n. 12210 ha precisato che «integra il delitto di truffa e non
quello di millantato credito la condotta di chi, dopo aver millantato lo svolgimento di un’at-
tività di mediazione con un pubblico agente destinatario della promessa o della dazione di
danaro, avvalori il raggiungimento dell’accordo corruttivo presentando alla persona offesa
un falso pubblico ufficiale, al quale venga materialmente consegnato il denaro oggetto della
presunta corruzione».
(18) L’art. 18 della Convenzione ONU di Merida prevede che «ciascuno Stato parte esamina
l’adozione di misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di ille-
cito penale, quando tali atti sono stati commessi intenzionalmente: a) al fatto di promettere,
offrire o concedere a un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indiretta-
mente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influen-
za reale o supposta, al fine di ottenere da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello
Stato parte un indebito vantaggio per l’istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona;
b) al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare,
direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un’altra persona al fine di
abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un’ammi-
nistrazione o da un’autorità pubblica dello Stato parte».
(19) L’art. 12 della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ha previsto che «ciascuna
Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelino necessari per configurare
come reato, quando l’atto è stato commesso intenzionalmente, in conformità al proprio dirit-
to interno: il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebi-
to vantaggio a titolo di rimunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di
esercitare un’influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 a 11, a
prescindere che l’indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto
di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l’offerta o la promessa di rimunerazione per tale
influenza, a prescindere che quest’ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risul-
tato auspicato».
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