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DOTTRINA



             destinatario della remunerazione; mentre se l’utilità era realmente destinata al
             funzionario infedele, sussisteva il reato di corruzione .
                                                                (17)

                  3.2 L’introduzione del traffico di influenze illecite con legge n. 190/2012
                  Con la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressio-
             ne della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) l’Italia ha
             provveduto alla necessità di adeguare l’ordinamento agli obblighi derivanti dalla
             Convenzione  ONU  contro  la  corruzione  del  31  ottobre  2003  (cosiddetta
             Convenzione  di  Merida)  e  dalla  Convenzione  penale  sulla  corruzione  del
                                     (18)
             Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo) . Fra le
                                                                                (19)
             varie novità - si pensi alla sostituzione della corruzione impropria con la corru-
             zione per l’esercizio della funzione nell’art. 318 c.p. e allo spacchettamento dalla
             concussione della induzione indebita oggi disciplinata nel nuovo art. 319-quater
             c.p. - è stata inserita nel nostro codice la fattispecie di traffico di influenze ille-
             cite (art. 346-bis c.p.) (cosiddetto trading in influence).
                  L’art.  346-bis  c.p.  nella  sua  versione  originaria  puniva  la  condotta  di
             «chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter,
             sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un


             (17)  Cass., Sez. Sesta, 19 marzo 2019, n. 12210 ha precisato che «integra il delitto di truffa e non
                  quello di millantato credito la condotta di chi, dopo aver millantato lo svolgimento di un’at-
                  tività di mediazione con un pubblico agente destinatario della promessa o della dazione di
                  danaro, avvalori il raggiungimento dell’accordo corruttivo presentando alla persona offesa
                  un falso pubblico ufficiale, al quale venga materialmente consegnato il denaro oggetto della
                  presunta corruzione».
             (18)  L’art. 18 della Convenzione ONU di Merida prevede che «ciascuno Stato parte esamina
                  l’adozione di misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di ille-
                  cito penale, quando tali atti sono stati commessi intenzionalmente: a) al fatto di promettere,
                  offrire o concedere a un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indiretta-
                  mente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influen-
                  za reale o supposta, al fine di ottenere da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello
                  Stato parte un indebito vantaggio per l’istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona;
                  b) al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare,
                  direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un’altra persona al fine di
                  abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un’ammi-
                  nistrazione o da un’autorità pubblica dello Stato parte».
             (19)  L’art. 12 della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ha previsto che «ciascuna
                  Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelino necessari per configurare
                  come reato, quando l’atto è stato commesso intenzionalmente, in conformità al proprio dirit-
                  to interno: il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebi-
                  to vantaggio a titolo di rimunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di
                  esercitare un’influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 a 11, a
                  prescindere che l’indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto
                  di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l’offerta o la promessa di rimunerazione per tale
                  influenza, a prescindere che quest’ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risul-
                  tato auspicato».

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