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DOTTRINA
comunque fare riferimento ai delitti di corruzione, fattispecie necessariamente
plurisoggettive . L’istigazione alla corruzione originariamente prevista dal legi-
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slatore del 1930 contemplava unicamente la condotta del privato che offriva
denaro o altra utilità al pubblico funzionario, il quale non accettava l’offerta.
Molto opportunamente la legge n. 86/1990, di riforma di molte fattispecie
contro la Pubblica Amministrazione, proprio nell’ottica di limitare gli spazi di
impunità nell’agire del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio, ha
aggiunto i commi 3 e 4 all’art. 322 c.p. che puniscono proprio il fatto dei pubblici
funzionari che sollecitano pagamenti da parte dei privati in relazione a possibili
fatti di corruzione .
(7)
È di tutta evidenza quanto l’istigazione alla corruzione commessa dal fun-
zionario pubblico rappresenti una grave distorsione del corretto esercizio del
potere pubblico con grave compromissione del primario bene tutelato dalle
norme considerate, ossia il buon andamento e imparzialità della Pubblica
Amministrazione previsti dall’art. 97, Cost. In definitiva si è trattato di un allar-
gamento della fattispecie punitiva assolutamente positivo.
2.2. Le vicende normative dell’abuso d’ufficio (Leggi n. 86/1990, 234/1997 e 120/2020)
Fra le fattispecie dei pubblici ufficiali possiamo definire appartenenti
alla categoria dei delitti di «quasi corruzione» vi è poi senza dubbio l’abuso
d’ufficio.
L’art. 323 c.p. in effetti è la fattispecie sussidiaria per eccellenza fra i delitti
contro la Pubblica Amministrazione Infatti fin dalla prima sua formulazione del
Codice del 1930 contemplava una clausola di sussidiarietà espressa, che addirit-
tura nell’iniziale formulazione era totalmente indeterminata.
L’evoluzione della formulazione normativa di tale delitto, peraltro, ha cer-
cato di determinare sempre più la portata punitiva della norma che in origine
veniva considerata fin troppo ampia e poco rispettosa del principio di tassatività.
(6) V., in proposito, ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, 2016, 441 e VINCIGUERRA,
I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 196. Per altra parte della dottrina, invece,
l’art. 322 c.p. punisce, rubricandole come «istigazione alla corruzione», nient’altro che ipotesi
di corruzione, attiva o passiva, per l’esercizio della funzione e corruzione propria, tentata (v.,
in tal senso, ad. es. VENDITTI, Voce «Corruzione (Delitti di)», in Enc. Dir., X, Milano, 1962, 760;
SEMINARA, sub artt. 318-322 ter, in Comm. codice penale, a cura di CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, 787).
(7) Per approfondimenti v., fra gli altri, BALBI, Voce «Corruzione», in Diz. dir. pubbl. CASSESE, II,
Milano, 2006; DEL GAUDIO, «Corruzione», in Digesto pen., agg., I, Torino, 2000; FORNASARI,
Delitti di corruzione, in BONDI, DI MARTINO, FORNASARI, Reati contro la Pubblica Amministrazione,
II ed., Torino, 2008; C. F. GROSSO, Sub artt. 318-322, in PADOVANI (a cura di), I delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, Torino, 1996; MIRRI, Voce «Corruzione», in Enc. Giur.,
IX, Roma, 1991; PADOVANI, Commento alla legge 26 aprile 1990, n. 86, in Corr. Giur., 1990, 540;
PALAZZO, La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d’insieme, in Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
1990, 815; SPENA, Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Milano, 2003.
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