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DOTTRINA



             comunque fare riferimento ai delitti di corruzione, fattispecie necessariamente
             plurisoggettive . L’istigazione alla corruzione originariamente prevista dal legi-
                           (6)
             slatore del 1930 contemplava unicamente la condotta del privato che offriva
             denaro o altra utilità al pubblico funzionario, il quale non accettava l’offerta.
                  Molto opportunamente la legge n. 86/1990, di riforma di molte fattispecie
             contro la Pubblica Amministrazione, proprio nell’ottica di limitare gli spazi di
             impunità nell’agire del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio, ha
             aggiunto i commi 3 e 4 all’art. 322 c.p. che puniscono proprio il fatto dei pubblici
             funzionari che sollecitano pagamenti da parte dei privati in relazione a possibili
             fatti di corruzione .
                              (7)
                  È di tutta evidenza quanto l’istigazione alla corruzione commessa dal fun-
             zionario pubblico rappresenti una grave distorsione del corretto esercizio del
             potere pubblico con grave compromissione del primario bene tutelato dalle
             norme  considerate,  ossia  il  buon  andamento  e  imparzialità  della  Pubblica
             Amministrazione previsti dall’art. 97, Cost. In definitiva si è trattato di un allar-
             gamento della fattispecie punitiva assolutamente positivo.

                  2.2. Le vicende normative dell’abuso d’ufficio (Leggi n. 86/1990, 234/1997 e 120/2020)
                  Fra le fattispecie dei pubblici ufficiali possiamo definire appartenenti
             alla categoria dei delitti di «quasi corruzione» vi è poi senza dubbio l’abuso
             d’ufficio.
                  L’art. 323 c.p. in effetti è la fattispecie sussidiaria per eccellenza fra i delitti
             contro la Pubblica Amministrazione Infatti fin dalla prima sua formulazione del
             Codice del 1930 contemplava una clausola di sussidiarietà espressa, che addirit-
             tura nell’iniziale formulazione era totalmente indeterminata.
                  L’evoluzione della formulazione normativa di tale delitto, peraltro, ha cer-
             cato di determinare sempre più la portata punitiva della norma che in origine
             veniva considerata fin troppo ampia e poco rispettosa del principio di tassatività.

             (6)  V., in proposito, ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, 2016, 441 e VINCIGUERRA,
                  I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 196. Per altra parte della dottrina, invece,
                  l’art. 322 c.p. punisce, rubricandole come «istigazione alla corruzione», nient’altro che ipotesi
                  di corruzione, attiva o passiva, per l’esercizio della funzione e corruzione propria, tentata (v.,
                  in tal senso, ad. es. VENDITTI, Voce «Corruzione (Delitti di)», in Enc. Dir., X, Milano, 1962, 760;
                  SEMINARA, sub artt. 318-322 ter, in Comm. codice penale, a cura di CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, 787).
             (7)  Per approfondimenti v., fra gli altri, BALBI, Voce «Corruzione», in Diz. dir. pubbl. CASSESE, II,
                  Milano, 2006; DEL GAUDIO, «Corruzione», in Digesto pen., agg., I, Torino, 2000; FORNASARI,
                  Delitti di corruzione, in BONDI, DI MARTINO, FORNASARI, Reati contro la Pubblica Amministrazione,
                  II ed., Torino, 2008; C. F. GROSSO, Sub artt. 318-322, in PADOVANI (a cura di), I delitti dei pubblici
                  ufficiali contro la pubblica amministrazione, Torino, 1996; MIRRI, Voce «Corruzione», in Enc. Giur.,
                  IX, Roma, 1991; PADOVANI, Commento alla legge 26 aprile 1990, n. 86, in Corr. Giur., 1990, 540;
                  PALAZZO, La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d’insieme, in Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
                  1990, 815; SPENA, Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Milano, 2003.

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