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I DELITTI DI “QUASI CORRUZIONE”



               originaria l’offerta non accettata di denaro o altra utilità da parte del privato in
               favore del pubblico funzionario per porre in essere atti dell’ufficio ovvero con-
               trari ai doveri d’ufficio, il Codice del 1930 prevedeva fino al 2019 all’art. 346 c.p.
               due ulteriori fattispecie involventi la responsabilità del privato per fatti limitrofi
               alla corruzione.
                     In particolare il I comma di tale norma contemplava il millantato credito,
               nella condotta di chi millantando un’influenza nei confronti di pubblici ufficiali
               o incaricati di pubblico servizio «riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri,
               denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico
               ufficiale o impiegato». Nel secondo comma dello stesso articolo si prevedeva
               poi una ipotesi di «corruzione immaginaria» punendo chi riceveva il denaro o
               l’altra utilità «col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o
               impiegato, o di doverlo remunerare».
                     Millantato credito e corruzione immaginaria, a detta della Cassazione e
               della dottrina più risalente, rappresentavano una particolare modalità di lesione
               del prestigio della Pubblica Amministrazione, in considerazione della vantata
               falsa influenza da parte del privato nei confronti di pubblici funzionari , men-
                                                                                   (14)
               tre più di recente si è considerato come soggetto leso anche il privato cui si
               rivolge il millantatore in ragione del pregiudizio patrimoniale connesso alla cor-
               responsione del valore economico a vantaggio dell’agente .
                                                                       (15)
                     Quanto agli aspetti più caratterizzanti della condotta, in estrema sintesi si
               può affermare che nel millantato credito (oggi abrogato e, come vedremo, in
               larga parte assorbito nel nuovo reato di cui all’art. 346-bis c.p.) il soggetto attivo
               si presentava falsamente come persona influente verso soggetti titolari di pub-
               bliche  funzioni.  Era  ritenuta  sufficiente  la  mera  vanteria  della  possibilità  di
               influire sul pubblico funzionario, a prescindere dalle particolari modalità della
               condotta  mediante  le  quali  tale  influenza  viene  esternata  e  senza  che  fosse
               necessario che il millantatore vantasse «presso il pubblico ufficiale un credito
               radicalmente inesistente… sussistendo il reato anche quando i rapporti con il
               funzionario, pur esistenti, (fossero) artificiosamente magnificati» .
                                                                              (16)
                     Nella «corruzione immaginaria», fattispecie prevista nel II comma del-
               l’art. 346 c.p. e ritenuta autonoma rispetto al millantato credito di base, l’ele-
               mento caratteristico era costituito dal pretesto con cui il millantatore si faceva
               dare o promettere il denaro, asseritamene necessario per comprare il favore del

               (14)  V., p.e., Cass., Sez. Sesta, 22 febbraio 2005, n. 11441 e in dottrina MANZINI, Trattato di diritto
                     penale, V, Torino, 1982, 577; RICCIO, Voce «Millantato credito», in Nuovissimo Digesto, X, Torino,
                     1964, 695.
               (15)  V., p.e., RAMPIONI, Voce «Millantato credito», in Digesto pen., VII, Torino, 1995, 686.
               (16)  V., p.e., Cass., Sez. Sesta, 17 marzo 2010, n. 13479.

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