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I DELITTI DI “QUASI CORRUZIONE”



                     Proprio questi ultimi reati sono stati oggetto di crescente attenzione nel
               contrasto dei più gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione, anche per-
               ché, come sottolineato da più parti, sono piuttosto labili i confini con l’attività
               di lobbyng .
                        (4)
                     Come noto e come per lungo tempo auspicato da più parti, il contrasto
               del fenomeno della corruzione necessariamente si sta concentrando non solo
               sull’utilizzo di strumenti di politica penale in senso stretto bensì sempre più
               anche  su  politiche  criminali  preventive,  pensiamo  all’introduzione  proprio
               della responsabilità degli enti per quanto attiene l’ambito privato e all’obbligo
               dei  piani  anticorruzione  nelle  Pubbliche  amministrazioni  (introdotto  dalla
               legge n. 190/2012) .
                                  (5)
                     Tuttavia, la stessa prospettiva «tradizionale» penalistica ha fatto notevoli passi
               in avanti, non solo attraverso l’irrigidimento del trattamento sanzionatorio (pen-
               siamo tra l’altro alle nuove misure patrimoniali come la confisca per sproporzione
               di cui all’art. 240-bis c.p.) ma anche mediante la nuova incriminazione o comunque
               il perfezionamento della disciplina di molteplici fatti prodromici o comunque limi-
               trofi alla corruzione, che possono essere definiti di «quasi corruzione».


               2.  I fatti di “quasi corruzione” dei pubblici ufficiali
                     2.1 L’istigazione alla corruzione dopo la legge n. 86/1990
                     Partendo dall’ambito pubblico, fra le fattispecie di «quasi corruzione», si
               può  fare  riferimento  innanzitutto  all’istigazione  alla  corruzione  e  all’abuso
               d’ufficio.
                     La prima fattispecie è contemplata dall’art. 322 c.p. e rappresenta a tutti gli
               effetti un tentativo unilaterale di corruzione, la cui necessità nel nostro ordina-
               mento è stata resa necessaria sia per derogare espressamente all’art. 115 c.p.
               (che prevede che l’istigazione non accolta non sia punibile) sia, per parte della
               dottrina, per ovviare all’impossibilità di applicare a casi di sollecitazione unila-
               terale  della  corruzione  la  disciplina  del  tentativo  (art.  56  c.p.)  la  quale  deve


               (4)   V., in argomento, VENEZIANI, Lobbismo e diritto penale, Il traffico di influenze illecite, in Cass. pen.,
                     2016, 1306; SCAROINA, Lobbyng, in Dir. Pen. Processo, 2016, 6, 811; ALAGNA, Lobbying e diritto
                     penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato, Torino, 2018, 181 ss.; TARATINO, Il
                     traffico di influenze illecite nel contesto della frammentata regolamentazione italiana del lobbyng, in Società,
                     2018, 4, 497 ss.
               (5)   Sul tema della prevenzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione in ambito privato e
                     pubblico cfr., A. ROSSI, I piani per la prevenzione della corruzione in ambito pubblico e i modelli 231 in
                     ambito privato, in Dir. Pen. Processo, 2013, 44; B. G. MATTARELLA, PELISSERO, La legge anticorruzione.
                     Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, 419 ss.; ANDREAZZA, Il traffico di influenze: tra
                     prevenzione e repressione, in CINGARI (a cura di), Corruzione: Strategie di contrasto, Firenze, 2013, 91.

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